📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto processuale civile – Processo esecutivo
- Oggetto: Opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta su fatti costitutivi identici a quelli già dedotti in una precedente opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., definita con sentenza passata in giudicato — declaratoria di improcedibilità per giudicato esterno
- Normativa: Art. 615 commi 1 e 2 c.p.c., art. 39 c.p.c., art. 273 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 553 c.p.c., art. 624 c.p.c., art. 708 c.p.c., art. 96 c.p.c., art. 111 Cost.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: opposizione a precetto, opposizione all’esecuzione, litispendenza, giudicato esterno, improcedibilità art. 615 c.p.c.
Sussiste litispendenza – e, una volta definita con giudicato la prima causa, preclusione per giudicato esterno – tra l’opposizione a precetto proposta ai sensi dell’art. 615 comma 1 c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 comma 2 c.p.c., quando entrambe siano fondate sui medesimi fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sicché la sentenza passata in giudicato sull’opposizione al precetto rende improcedibile il giudizio di opposizione all’esecuzione, anche se le cause non siano state riunite e la questione di connessione non sia stata tempestivamente eccepita dalle parti.
Il Tribunale di Messina, con la pronuncia in esame, applica con rigore l’orientamento consolidato della Cassazione in materia di rapporti tra le due forme di opposizione esecutiva, valorizzando la funzione del ne bis in idem quale presidio contro la formazione di giudicati duplici o contrastanti. La ratio della decisione è che la litispendenza e la riunione, pur operando su piani processuali diversi, sottendono la medesima esigenza: impedire che il debitore esecutato possa ottenere una seconda pronuncia su questioni già definitivamente decise. Il principio vale anche quando la relazione tra le cause non sia di litispendenza piena, ma di mera connessione per parziale coincidenza della causa petendi, con identità del petitum.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Permanenza dell’interesse ad agire nell’opposizione all’esecuzione già conclusa con ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., non impugnata, ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti esecutivi
- Ambito e oggetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.: accertamento del diritto del creditore a procedere esecutivamente e facoltà del debitore opponente di chiedere la condanna alla restituzione dell’eccedenza rispetto al controcredito
- Effetti della relazione di parziale coincidenza della causa petendi tra opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione: sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale
- Presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c.: necessità di allegazione specifica degli elementi di fatto idonei a identificare an e quantum del danno, anche in via equitativa
- Abbandono tacito dell’eccezione di compensazione tra polizza vita incassata dal figlio e assegno di mantenimento stabilito in suo favore, desumibile da rinuncia implicita nelle memorie successive
- Quantificazione dell’assegno di mantenimento in sede presidenziale provvisoria e riduzione in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c. dinanzi alla Corte d’appello: rilevanza ai fini del titolo esecutivo azionato
