Precetto nullo senza la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Trib. Viterbo, Sez. Civile, n. 331/2026: accolta l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il precetto fondato su decreto ingiuntivo privo di esecutorietà.

Un precetto può fondarsi su un decreto ingiuntivo non ancora dichiarato esecutivo, confidando sul semplice decorso del termine per l’opposizione? Il Tribunale di Viterbo risponde di no, e lo fa con una motivazione netta: la dichiarazione di esecutorietà ha natura costitutiva e la sua assenza determina un vizio non sanabile. Con la sentenza n. 331/2026 il giudice ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro un precetto notificato sulla base di un decreto ingiuntivo privo del provvedimento ex art. 647 c.p.c., dichiarandone la nullità insanabile. La pronuncia richiama un principio di legittimità recentissimo e offre un’indicazione pratica di rilievo per chi gestisce fasi monitorie ed esecutive, un ambito nel quale la distinzione tra inefficacia sanabile e inesistenza del titolo produce conseguenze pratiche tutt’altro che teoriche. Vediamo come il giudice ha ricostruito la vicenda e applicato il principio della Cassazione.

La vicenda processuale

La parte opponente riceveva la notifica di un atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento di una somma di poco superiore a seimila euro, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Viterbo alcuni mesi prima. Contro il precetto proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., eccependo due distinti profili di nullità: da un lato, la non definitività del decreto ingiuntivo, già opposto con separato ricorso, e comunque la mancanza della declaratoria di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. anteriormente alla notifica del precetto; dall’altro, la mancata indicazione nel precetto del foro competente per l’esecuzione, imposta dall’art. 480 c.p.c. come modificato dal D.Lgs. n. 164/2024.

L’opposta si costituiva sostenendo che l’opposizione al decreto ingiuntivo non fosse stata notificata entro il termine di legge, con conseguente definitività del titolo e piena legittimazione alla notifica del precetto. Deduceva inoltre l’irrilevanza della mancata dichiarazione di esecutorietà, richiamando l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, e faceva presente che il Giudice di Pace, nell’ambito del separato procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva nel frattempo concesso la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. In via subordinata, per l’ipotesi in cui fosse stato ravvisato un vizio meramente formale del precetto, chiedeva la concessione di un termine per la rinnovazione dell’atto.

La causa, ritenuta matura per la decisione fin dalla prima udienza, veniva rinviata per la discussione e trattata in forma cartolare, all’esito della quale il Tribunale si riservava la decisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il nucleo della controversia ruota attorno all’art. 647 c.p.c., che disciplina l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto, e all’art. 480 c.p.c., che individua il contenuto necessario dell’atto di precetto. Il Tribunale ha altresì richiamato l’art. 654 c.p.c., relativo alla possibilità che la completa identificazione del titolo, nel precetto, sostituisca la notifica del titolo stesso, e ha dato atto della modifica intervenuta con il D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato l’obbligo di indicare il provvedimento di apposizione della formula esecutiva a seguito dell’abrogazione di tale istituto, lasciando peraltro immutato il resto della disciplina degli artt. 647 e 654 c.p.c..

Gli istituti giuridici coinvolti

Il giudice ha innanzitutto affrontato la questione della definitività del decreto ingiuntivo, tema sollevato dall’opposta per sostenere la piena efficacia del titolo. Il punto è stato tuttavia ritenuto assorbito dalla questione, ritenuta fondata, relativa alla mancanza della dichiarazione di esecutorietà. Il Tribunale ha chiarito che tale dichiarazione riveste natura costitutiva, in quanto requisito formale indispensabile perché il decreto ingiuntivo acquisti la qualità di titolo esecutivo: il suo difetto, pertanto, non integra una mera irregolarità sanabile, bensì un vizio di inesistenza giuridica del titolo esecutivo.

Il principio guida: l’insanabilità del precetto fondato su titolo privo di esecutorietà

Ma cosa succede se, dopo la notifica del precetto, interviene comunque un provvedimento che dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo? È proprio questo l’aspetto che il Tribunale ha ritenuto dirimente. Il giudice ha richiamato un principio di legittimità di pochi mesi prima, secondo cui il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo e del provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà, poiché tale completa identificazione sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica del titolo stesso; l’assenza di una di tali indicazioni determina «una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo» (Cass. n. 31447/2025). Applicando tale principio, il Tribunale ha osservato che nel caso di specie non solo mancava, nel precetto, l’indicazione del provvedimento di esecutorietà, ma tale provvedimento risultava del tutto assente al momento della notifica: la stessa opposta ammetteva infatti che l’esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo fosse stata concessa dal Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., soltanto con un’ordinanza successiva alla notifica del precetto.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo che l’eventuale mancata tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo non fosse di per sé sufficiente a conferire al titolo efficacia esecutiva, occorrendo comunque un’espressa dichiarazione giudiziale in tal senso. Il giudice ha quindi dichiarato la nullità del precetto, in quanto notificato sulla base di un titolo privo di efficacia esecutiva al momento della notifica stessa.

Il ragionamento del Tribunale si segnala per l’irrilevanza attribuita al sopravvenire, nelle more del giudizio di opposizione al precetto, di un provvedimento di provvisoria esecuzione: ciò che rileva, ai fini della validità dell’atto di precetto, è la situazione esistente al momento della sua notifica, non la sua successiva sanatoria sostanziale attraverso un titolo diverso e posteriore. Questa impostazione conferma la natura del vizio come inesistenza del titolo esecutivo piuttosto che come mera irregolarità formale, con la conseguenza che nessun meccanismo di sanatoria processuale – né il raggiungimento dello scopo, né la sopravvenienza di un titolo provvisoriamente esecutivo in altro procedimento – può retroattivamente convalidare l’atto notificato in carenza del presupposto costitutivo.

Per il professionista che assiste creditori procedenti, la pronuncia offre un’indicazione operativa di immediata utilità pratica: prima di notificare il precetto occorre verificare che il decreto ingiuntivo posto a fondamento sia stato effettivamente dichiarato esecutivo, non essendo sufficiente il mero decorso del termine per l’opposizione né tantomeno l’aspettativa di ottenere in un momento successivo un provvedimento di provvisoria esecutorietà. Le spese di lite, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della bassa complessità della controversia, sono state poste a carico della parte opposta soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell’opponente.

Studio Legale Montinaro