Conto corrente cointestato tra coniugi: prevale la prova della provenienza esclusiva delle somme – Corte d’Appello di Roma, 2024

Conto corrente cointestato tra coniugi: prevale la prova della provenienza esclusiva delle somme – Corte d’Appello di Roma, 2024

La Corte d’Appello di Roma si è recentemente pronunciata su un caso che tocca un tema di grande rilevanza pratica: la titolarità delle somme depositate su un conto corrente cointestato tra coniugi. La sentenza, emessa il 14 maggio 2024, conferma un principio ormai consolidato in giurisprudenza, ma offre anche spunti di riflessione su questioni collaterali come la donazione indiretta e la compensazione tra coniugi.

La vicenda trae origine da una controversia tra due ex coniugi riguardo la proprietà delle somme depositate su un conto corrente bancario a loro cointestato. La moglie, dopo la separazione, aveva chiesto la restituzione di ingenti somme prelevate dal marito, sostenendo che il conto era alimentato esclusivamente dai suoi stipendi. Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’ex marito alla restituzione di 148.500 euro.

La sentenza d’appello, confermando la decisione di primo grado, offre l’occasione per approfondire i principi giuridici che regolano questa delicata materia, in bilico tra diritto di famiglia e diritto bancario.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda ha origine nel contesto di un matrimonio ormai deteriorato, conclusosi con una separazione con addebito a carico del marito per atti di violenza fisica e psicologica. Durante il matrimonio, i coniugi avevano aperto tre conti correnti: due cointestati e uno intestato solo al marito.

Il conto al centro della controversia, il n. 28161, era cointestato ma alimentato esclusivamente dagli stipendi della moglie. Nel corso degli anni, il marito aveva effettuato numerosi prelievi da questo conto, trasferendo le somme sia sul proprio conto personale che sull’altro conto cointestato (n. 1568). Inoltre, aveva utilizzato parte di queste somme per acquistare titoli finanziari intestati solo a se stesso.

Dopo la separazione, la moglie ha chiesto la restituzione di 186.500 euro, sostenendo che il marito se ne fosse illegittimamente appropriato. Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda, condannando l’ex marito a restituire 148.500 euro.

L’ex marito ha proposto appello, sostenendo principalmente che:

  1. La cointestazione del conto costituiva una donazione indiretta in suo favore
  2. Le somme prelevate erano state utilizzate per le esigenze familiari
  3. Aveva contribuito in misura maggiore alle spese familiari, chiedendo quindi una compensazione

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che ha dovuto bilanciare le norme sul contratto di conto corrente bancario con i principi del diritto di famiglia.

Il punto di partenza è l’art. 1854 del Codice Civile, che disciplina il conto corrente bancario cointestato. La norma stabilisce che, nel caso di conto intestato a più persone, i correntisti sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Questo ha portato a una presunzione di contitolarità delle somme depositate.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una presunzione semplice, superabile con prova contraria. In particolare, la Cassazione ha più volte affermato che la prova della provenienza esclusiva delle somme da uno solo dei cointestatari è sufficiente a vincere tale presunzione.

Un precedente fondamentale è la sentenza delle Sezioni Unite n. 13979 del 15 giugno 2007, richiamata anche nella sentenza in esame. Questa pronuncia ha stabilito che la cointestazione del conto non costituisce di per sé prova di una liberalità, richiedendo invece una “prova rigorosa circa la volontà del coniuge di beneficiare l’altro”.

Per quanto riguarda la donazione indiretta, l’art. 809 del Codice Civile estende le norme sulla revocazione e sulla riduzione delle donazioni anche agli atti diversi dalla donazione. Tuttavia, la giurisprudenza richiede la prova dell’animus donandi, cioè dell’effettiva volontà di arricchire l’altro coniuge.

Infine, in tema di compensazione tra coniugi, l’art. 1241 del Codice Civile ne disciplina i presupposti generali. Nel contesto familiare, però, occorre tener conto che molte spese rientrano nel dovere di contribuzione alle esigenze della famiglia, configurandosi come obbligazioni naturali non ripetibili.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

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