📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Azioni possessorie / Possesso di animali da affezione
- Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso di un cane da affezione – spoglio del compossesso – autore morale dello spoglio ex post – acquisto per occupazione ex art. 923 c.c. – eccezione petitoria per pregiudizio irreparabile
- Normativa: Artt. 1168-1169 c.c. (reintegrazione nel possesso); art. 923 c.c. (occupazione di res nullius); art. 703 c.p.c.; art. 705 c.p.c.; art. 2 e 8, L. 281/1991; L. Reg. Lombardia 16/2006; art. 2697 c.c.
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- Parole chiave: autore morale spoglio ex post, reintegrazione possesso cane, compossesso animale da affezione, occupazione res nullius art. 923 c.c., eccezione petitoria pregiudizio irreparabile animale
In tema di azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c., deve qualificarsi autore morale dello spoglio -con conseguente legittimazione passiva alla domanda possessoria – non solo il mandante dell’atto spoliativo, ma anche il soggetto che, pur non avendo autorizzato né direttamente compiuto lo spoglio, abbia successivamente e consapevolmente utilizzato a proprio vantaggio il risultato della lesione possessoria posta in essere da terzi (nella specie, dalla polizia locale), sostituendo il proprio possesso esclusivo al precedente compossesso dell’animale da affezione condiviso con il convivente spogliato, a nulla rilevando la legittimità in sé dell’atto amministrativo di assegnazione adottato dagli agenti.
La Corte d’Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, ha accolto l’appello della parte ricorrente, condannando l’ex convivente a reintegrare la ricorrente nel compossesso del cane di affezione e al risarcimento del danno non patrimoniale. Il principio affermato chiarisce che la legittimità dell’atto della polizia locale – che aveva assegnato il cane all’intestatario dell’anagrafe canina – non preclude il configurarsi dello spoglio in capo a chi abbia consapevolmente tratto vantaggio da tale atto per consolidare il proprio possesso esclusivo, sfruttando una situazione di fatto che aveva inizialmente tentato di creare con la forza e dalla quale aveva poi desistito per la presenza di testimoni.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Nozione di spoglio violento del compossesso: necessità che la privazione abbia carattere duraturo e non meramente transitorio, anche ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza ex art. 1168 c.c.
- Acquisto della comproprietà di un cane randagio per occupazione ex art. 923 c.c.: rilevanza del fatto materiale del ritrovamento e della custodia in comune da parte di entrambi i conviventi, a prescindere dall’intestazione del contratto di affido temporaneo e dell’iscrizione anagrafica
- Irrilevanza dell’iscrizione all’anagrafe canina regionale quale titolo di acquisto della proprietà: distinzione tra adempimento amministrativo e modo di acquisto civilistico
- Ammissibilità dell’eccezione petitoria nel giudizio possessorio per pregiudizio irreparabile: configurabilità quando la vita residua dell’animale rende ragionevolmente vana la tutela petitoria successiva alla reintegra
- Danno non patrimoniale da spoglio di animale da affezione: liquidazione equitativa in favore di chi sia privo di altri legami familiari e abbia nel cane il principale riferimento affettivo
- Rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte come voce rientrante nelle spese di lite ripetibili dalla parte vittoriosa ex art. 92, comma 1, c.p.c.
