📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Responsabilità civile e danno da perdita del rapporto parentale
- Oggetto: Risarcimento danno non patrimoniale per morte di congiunto – Onere della prova anche presuntiva e distinzione tra danno morale e dinamico-relazionale
- Normativa: art. 2059 c.c.; art. 2056 c.c.; art. 1226 c.c.; art. 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. S.U. n. 26972/2008; Cass. n. 26140/2023; Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 9010/2022
- Parole chiave: danno non patrimoniale, perdita rapporto parentale, onere della prova, danno morale, danno dinamico-relazionale
Introduzione
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non costituisce un danno in re ipsa e deve essere provato anche in via presuntiva, con distinzione tra danno morale e danno dinamico-relazionale. I familiari di un militare deceduto per esposizione a uranio impoverito hanno ottenuto il risarcimento del danno non patrimoniale dopo aver dimostrato mediante prove documentali e testimoniali la sofferenza patita e le mutate condizioni di vita. Il Tribunale di Roma nel 2026 ha ribadito che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiede prova in concreto dell’intensità del vincolo familiare e delle circostanze del caso, pur potendo ricorrere a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Per i congiunti del nucleo familiare minimo opera una presunzione di sofferenza secondo l’id quod plerumque accidit, sempre superabile da prova contraria.
Massima
“Ciò chiarito, va premesso che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti in conseguenza della morte del familiare non integra un danno in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova in concreto dal danneggiato, la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare (inter alia, Cass. Civ., sez. III, nr. 26140/2023, 25541/2022). In particolare, secondo giurisprudenza pacifica sul punto, sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale: a) quello relativo alla sofferenza (eventualmente) patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore; b) quello che si è (eventualmente) riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita. Spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell’eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l’ha subita). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Sul piano del diritto positivo – come anche di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014) – l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.). Quanto al danno non patrimoniale, ne è stata originariamente affermata, su di un piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, la natura “unitaria” e “onnicomprensiva” dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 26972 del 2008). In particolare, l’unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici). Orbene, il giudice di merito – in vista dell’accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile – è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamicorelazionale dal danno morale. Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l’insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 – il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell’aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”). Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014, 233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte, Cass. n. 8827/2003).”
