Corte d’Appello di Milano, III Sez. civ., n. 1632/2026: parzialmente riformata la sentenza di primo grado – T.U.N. applicabile indirettamente anche a sinistri pregressi; rendita INAIL detraibile solo dal danno biologico permanente e solo dopo aver calcolato la quota di responsabilità.
Chi si occupa di liquidazione del danno differenziale in presenza di infortuni coperti dall’INAIL sa quanto sia insidioso il calcolo: sbagliare il momento della detrazione della rendita, o detrarne l’importo da voci non omogenee, può produrre risultati falsati che penalizzano il danneggiato o arricchiscono ingiustificatamente i convenuti. La Corte d’Appello di Milano, con la pronuncia in commento, corregge un duplice errore metodologico del primo giudice e offre un modello di calcolo preciso: la rendita INAIL va confrontata solo con il danno differenziale nella componente biologica permanente dinamico-relazionale, e va sottratta soltanto dopo aver calcolato la quota percentuale di danno imputabile al responsabile civile. In parallelo, la Corte recepisce la recentissima Cass. 8630/2026, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ammette l’applicazione indiretta della T.U.N. anche ai sinistri anteriori alla sua entrata in vigore. Una sentenza che tocca, uno dopo l’altro, i nodi più controversi del contenzioso da sinistro stradale con infortunio sul lavoro in itinere.
La vicenda processuale
La parte attrice – lavoratore dipendente di una piccola officina, vittima di un sinistro stradale occorso nel 2020 in provincia di Como durante il tragitto casa-lavoro – aveva convenuto in giudizio il conducente dell’autocarro responsabile della collisione, la proprietaria del mezzo e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento integrale di tutti i danni patiti.
Il sinistro aveva cagionato lesioni gravissime: multiple fratture complesse e scomposte al femore e alla tibia destri, con iniziale prospettiva di amputazione, seguita da lungo ricovero, intervento chirurgico con applicazione di placche, riabilitazione prolungata. L’arto lesionato era già stato oggetto di plurimi interventi in anni precedenti. Trattandosi di infortunio in itinere, l’INAIL aveva erogato una rendita a ristoro del danno biologico permanente. Al rientro al lavoro, il lavoratore era stato dichiarato permanentemente inidoneo alla mansione di meccanico gommista e licenziato; nonostante i tentativi di reinserimento, non aveva trovato nuova occupazione ed era stato costretto a richiedere la pensione di anzianità non appena maturati i requisiti minimi.
Il Tribunale di Como aveva riconosciuto una responsabilità prevalente del conducente dell’autocarro (70%) con concorso di colpa del motociclista (30%), sulla base di una C.T.U. cinematica; aveva liquidato il danno non patrimoniale applicando la T.U.N. e il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 33%, secondo la stima del consulente d’ufficio.
Avverso la sentenza hanno proposto appello principale la parte danneggiata e appello incidentale sia la compagnia assicuratrice sia il conducente convenuto, censurando – tra le varie questioni – l’applicabilità della T.U.N. a un sinistro del 2020, il metodo di calcolo del danno differenziale con deduzione della rendita INAIL e la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La sentenza si muove su un terreno normativo che intreccia il diritto comune della responsabilità civile, la disciplina dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. e la normativa sulle prestazioni INAIL.
Sul versante civilistico, vengono in rilievo gli artt. 1223 e 2056 c.c. sul principio di integrale riparazione del danno e sull’equità nella sua liquidazione, e l’art. 1226 c.c. sul potere-dovere del giudice di liquidare equitativamente il danno non patrimoniale. L’art. 2054, comma 2, c.c. regola il concorso di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, con presunzione paritaria in mancanza di prova contraria.
Sul versante assicurativo, l’art. 137 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) stabilisce i criteri di calcolo del reddito per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, prevedendo espressamente l’utilizzo del reddito lordo per i lavoratori dipendenti. Il D.P.R. 12/2025 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti.
Sul versante INAIL, viene in rilievo l’art. 13 d.lgs. 38/2000, che disciplina la rendita erogata dall’istituto a ristoro del danno biologico permanente del lavoratore infortunato.
Gli istituti giuridici coinvolti
Tre sono gli istituti centrali.
Il primo è la Tabella Unica Nazionale e la questione della sua applicabilità ai sinistri anteriori alla sua entrata in vigore. La T.U.N. ha natura legale, derivando da un atto normativo primario (D.P.R. 12/2025). Questa caratteristica la distingue dalle tabelle di elaborazione pretoria – come le tabelle di Milano – e ne fonda, secondo Cass. 8630/2026, la vocazione generale quale parametro privilegiato dell’equità nella liquidazione del danno biologico.
Il secondo è il danno differenziale nel contesto delle prestazioni INAIL: il tema del coordinamento tra indennizzo pubblicistico e risarcimento civilistico, in applicazione del criterio delle poste omogenee enunciato dalla Cassazione e ribadito da Cass. 21196/2025. La rendita INAIL ristora esclusivamente il danno biologico permanente, non il danno da invalidità temporanea né il danno morale: da ciò discende che solo la corrispondente posta civilistica può essere oggetto di confronto e detrazione.
Il terzo è la perdita della capacità lavorativa specifica e il suo risarcimento in presenza di licenziamento causalmente riconducibile alle lesioni: il confine tra perdita totale e perdita parziale della capacità, la rilevanza della NASPI e della pensione di anzianità, e la base di calcolo (reddito lordo o netto).
Il principio guida: danno differenziale da infortunio INAIL – il metodo di calcolo corretto
Come si calcola correttamente il danno differenziale quando il danneggiato ha percepito una rendita INAIL per infortunio in itinere? La Corte d’Appello di Milano fornisce una risposta articolata in due fasi, correggendo altrettanti errori del primo giudice.
Il primo errore riguardava il momento della detrazione: il Tribunale aveva sottratto la rendita INAIL capitalizzata e l’acconto assicurativo dall’intero danno biologico quantificato al 100%, e solo dopo aveva calcolato il 70% di responsabilità. In questo modo, aveva fatto gravare sul danneggiato la quota del 30% della rendita (corrispondente alla sua responsabilità concorrente), pur avendo egli percepito l’intera rendita. Il calcolo corretto è l’inverso: prima si determina il 70% del danno biologico risarcibile, poi si sottrae quanto percepito.
Il secondo errore riguardava la voce da cui detrarre: la rendita INAIL era stata sottratta dal danno non patrimoniale complessivo (comprensivo di inabilità temporanea e danno morale), mentre – per il criterio delle poste omogenee – può essere confrontata solo con il danno biologico permanente nella componente dinamico-relazionale, che è l’unica posta coperta dalla rendita stessa. Danno morale e danno da invalidità temporanea restano integralmente a carico del responsabile civile e non possono essere ridotti dalla rendita INAIL.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha confermato la ripartizione delle responsabilità nella misura 70-30%, ritenendo corretta la valutazione del C.T.U. cinematico: l’autocarro aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra dalla corsia di destra, in violazione dell’art. 154 del Codice della Strada, mentre il motociclista aveva avviato un sorpasso non consentito in prossimità di un’intersezione, in presenza di striscia continua, in violazione dell’art. 148. Il concorso di colpa del 30% in capo al danneggiato è stato ritenuto non esiguo e del tutto giustificato.
Sul fronte della T.U.N., la Corte ha recepito integralmente la pronuncia di Cass. 8630/2026: la natura legale della tabella la rende parametro privilegiato dell’equità, applicabile in via indiretta anche a sinistri anteriori all’entrata in vigore del D.P.R. 12/2025. Discostarsene è possibile, ma richiede una motivazione pregnante che dia puntualmente conto di circostanze peculiari.
Sul fronte della personalizzazione, la Corte ha confermato il diniego: le attività del tempo libero allegate dal danneggiato – passeggiate, gite in moto, sci praticato 2-3 volte al mese – rientrano nelle comuni attività che qualsiasi persona di pari età svolge nel tempo libero, non integrando conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto al danno standard da un’analoga percentuale di invalidità.
Sul fronte del danno differenziale, la doppia correzione metodologica ha prodotto esiti apparentemente controintuitivi: applicando correttamente il criterio delle poste omogenee, il 70% del danno biologico permanente (pari a circa [OMISSIS] euro, già dedotto il valore dell’invalidità pregressa del 7%) è risultato inferiore al valore capitale della quota di rendita INAIL destinata al danno biologico; di conseguenza, nulla è stato riconosciuto per questa voce. Ha invece operato la correzione a favore del danneggiato per il danno morale e per il danno da invalidità temporanea, che il primo giudice aveva indebitamente eroso con la detrazione della rendita, pervenendo a un importo complessivo per il danno non patrimoniale superiore a quello liquidato in primo grado.
Sul fronte del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la Corte ha respinto entrambi i motivi di appello incidentale. Il reddito lordo è la base di calcolo corretta per i lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 137 d.lgs. 209/2005; la NASPI non è un reddito ma un’indennità previdenziale e assistenziale; la pensione di anzianità – anticipata e certamente inferiore alla pensione di vecchiaia – è stata una scelta obbligata, non una fonte di reddito sostitutivo da detrarre. Per i professionisti del danno alla persona, la sentenza offre un modello operativo completo e verificabile su ciascuno dei profili più controversi del contenzioso da sinistro stradale con infortunio in itinere.
