๐ LA VICENDA
- Materia: Responsabilitร civile โ Risarcimento danno biologico da sinistro nautico
- Oggetto: Criteri per la personalizzazione del danno biologico liquidato secondo le tabelle, con particolare riferimento alle conseguenze anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado
- Normativa: art. 2043 c.c., art. 2056 c.c., art. 2059 c.c., DM 55/2014
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: personalizzazione danno biologico, tabelle Milano, conseguenze anomale, danno non patrimoniale, incremento risarcimento, lesione nervo peroneo
La personalizzazione del danno biologico liquidato secondo le tabelle รจ ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno concreto piรน grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa etร , mentre le conseguenze ordinarie non giustificano alcun aumento, essendo giร comprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invaliditร permanente.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha esaminato il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva liquidato il danno biologico nella misura del 7% senza operare alcuna personalizzazione. La Corte ha confermato lโorientamento secondo cui il danno tabellare puรฒ essere incrementato solo nel caso di conseguenze anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado, rigettando le doglianze relative alla zoppia e agli esiti cicatriziali (considerati conseguenze normali giร comprese nella valutazione percentuale). Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello nella parte in cui era dedotto lโintervento chirurgico subito nel [OMISSIS] per protesi allโanca destra, reso necessario dalle conseguenze della pregressa frattura, configurando tale evento una conseguenza peculiare e non tipica del sinistro. Di conseguenza, ha riformato la sentenza riconoscendo una personalizzazione del 40% del danno biologico, con conseguente aumento della liquidazione.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra โsofferenzaโ e โparesiโ del nervo peroneo comune (SPE) ai fini della quantificazione del danno
- Interessi compensativi nei debiti di valore e onere probatorio del danneggiato ex art. 2056 c.c.
- Configurabilitร del danno morale ex art. 2059 c.c. e sua autonomia rispetto al danno biologico
- Inammissibilitร dellโappello per violazione dellโart. 342 c.p.c. (eccezione rigettata)
- Liquidazione delle spese legali secondo i parametri del DM 55/2014 e riforma in appello
- Danno da inabilitร lavorativa e prova del lucro cessante