Personalizzazione del danno biologico e criteri per l’incremento del risarcimento tabellare – Corte di Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Risarcimento danno biologico da sinistro nautico
  • Oggetto: Criteri per la personalizzazione del danno biologico liquidato secondo le tabelle, con particolare riferimento alle conseguenze anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado
  • Normativa: art. 2043 c.c., art. 2056 c.c., art. 2059 c.c., DM 55/2014
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: personalizzazione danno biologico, tabelle Milano, conseguenze anomale, danno non patrimoniale, incremento risarcimento, lesione nervo peroneo

La personalizzazione del danno biologico liquidato secondo le tabelle è ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, mentre le conseguenze ordinarie non giustificano alcun aumento, essendo già comprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha esaminato il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva liquidato il danno biologico nella misura del 7% senza operare alcuna personalizzazione. La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il danno tabellare può essere incrementato solo nel caso di conseguenze anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado, rigettando le doglianze relative alla zoppia e agli esiti cicatriziali (considerati conseguenze normali già comprese nella valutazione percentuale). Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello nella parte in cui era dedotto l’intervento chirurgico subito nel [OMISSIS] per protesi all’anca destra, reso necessario dalle conseguenze della pregressa frattura, configurando tale evento una conseguenza peculiare e non tipica del sinistro. Di conseguenza, ha riformato la sentenza riconoscendo una personalizzazione del 40% del danno biologico, con conseguente aumento della liquidazione.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra “sofferenza” e “paresi” del nervo peroneo comune (SPE) ai fini della quantificazione del danno
  • Interessi compensativi nei debiti di valore e onere probatorio del danneggiato ex art. 2056 c.c.
  • Configurabilità del danno morale ex art. 2059 c.c. e sua autonomia rispetto al danno biologico
  • Inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. (eccezione rigettata)
  • Liquidazione delle spese legali secondo i parametri del DM 55/2014 e riforma in appello
  • Danno da inabilità lavorativa e prova del lucro cessante