Deposito irregolare somma denaro con contratto favore terzi: restituzione dopo morte beneficiario originario – Tribunale Fermo 2025

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🔍 Riassunto Principale

⚖️ Principio chiave: Scrittura privata custodia somma denaro qualificata come deposito irregolare contratto favore terzi con restituzione condizionata morte beneficiario determina decorrenza prescrizione dalla data evento condizionante

  • Contratto custodia denaro qualificato deposito irregolare art. 1782 c.c. con richiamo disciplina mutuo non mandato gestione
  • Stipulazione favore terzi ex art. 1411 c.c. con accettazione per facta concludentia mediante richiesta restituzione
  • Prescrizione decennale decorre da verificarsi termine contrattuale restituzione non da data deposito originario
  • Inammissibile domanda rendiconto mancando mandato e domanda interessi proposta iure proprio anzichè iure hereditatis
Esito: Parziale accoglimento

INTRODUZIONE

Una complessa vicenda contrattuale che affonda le radici nella fine degli anni Ottanta torna all’attenzione dei giudici del Tribunale di Fermo nel 2025, imponendo al Collegio una delicata operazione di qualificazione giuridica tra istituti apparentemente contigui ma sostanzialmente diversi. Al centro della controversia, una scrittura privata custodia somma denaro sottoscritta nell’ottobre del 1988, mediante la quale un soggetto aveva affidato un capitale rilevante a un custode, con l’obbligo di corrispondere periodicamente gli interessi maturati a un beneficiario e di restituire il capitale originario ad altri beneficiari al verificarsi di una specifica condizione. A distanza di oltre trent’anni da quella sottoscrizione, gli eredi dei beneficiari finali convenivano in giudizio il custode per ottenere la restituzione delle somme, scontrandosi con l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal convenuto.

La sentenza in commento affronta questioni giuridiche di rilevante interesse pratico che investono la corretta interpretazione dei contratti atipici, la distinzione tra mandato gestione deposito irregolare, la natura e gli effetti del contratto favore terzo deposito e, soprattutto, l’individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione deposito irregolare termine contrattuale. Si tratta di profili che assumono particolare rilievo nelle controversie successorie e nelle operazioni di pianificazione patrimoniale inframmiliari, dove frequentemente si ricorre a schemi negoziali atipici per regolamentare il passaggio generazionale della ricchezza familiare.

Il Tribunale marchigiano, dopo aver respinto la qualificazione proposta dalle parti attrici che ravvisavano nella scrittura del 1988 un mandato con caratteristiche di esecutività testamentaria, riqualifica autonomamente il rapporto negoziale inquadrandolo nell’alveo del deposito irregolare contratto terzi art 1411 codice civile. Tale operazione ermeneutica, condotta nel pieno rispetto dei canoni interpretativi dettati dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile, conduce a soluzioni parzialmente difformi rispetto alle richieste formulate dagli attori, evidenziando l’importanza della corretta individuazione dello schema causale effettivamente voluto dalle parti contraenti.

PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI

1. Qualificazione custodia somma denaro come deposito irregolare art 1782 cc non mandato gestione

La sentenza afferma il principio secondo cui un contratto avente ad oggetto la custodia di una somma di denaro con facoltà per il custode di impiegarla e obbligo di corrispondere periodicamente gli interessi maturati a un beneficiario, integra la fattispecie del deposito irregolare art 1782 codice civile con richiamo alla disciplina del mutuo, non già quella del mandato. Tale qualificazione prescinde dalla denominazione attribuita dalle parti all’atto e si fonda sull’analisi del regolamento contrattuale effettivamente voluto, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La Corte afferma testualmente: “Il mandato è il contratto con cui il mandante conferisce incarico al mandatario di compiere atti giuridici che si ripercuotono nella sfera patrimoniale del primo o per conto o a favore di un terzo sul quale ricadono i risultati della gestione. Come tale, allora, l’oggetto del mandato può essere qualsiasi atto o negozio giuridico, purché rispondente ai requisiti fissati, in termini generali, dall’art. 1346 e, dunque, deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile. Nel caso di specie, emerge agevolmente come il contratto del 31.10.1988, lungi dal conferire all’odierno convenuto un incarico relativo al compimento di uno o più atti giuridici, vale di per se stesso ad individuare una serie di obblighi”.

Il Tribunale evidenzia che l’elemento caratterizzante del deposito irregolare risiede nella sostanziale compiutezza del negozio, il quale individua direttamente gli obblighi del custode senza necessità di ulteriori atti gestori. La distinzione operata dal Giudice assume rilevanza determinante per l’individuazione della disciplina applicabile, con particolare riferimento alle modalità di restituzione, alla decorrenza della prescrizione e alla sussistenza di eventuali obblighi di rendiconto. Nel deposito irregolare il depositario acquista la proprietà del denaro quando ha la facoltà di servirsene, diversamente da quanto avviene nel deposito regolare dove la proprietà permane in capo al depositante.

2. Contratto favore terzo ex art 1411 cc con beneficiari distinti prestazioni periodiche capitale

Il Collegio marchigiano riconosce nella scrittura privata un esempio di contratto favore terzo con beneficiari distinti per le diverse prestazioni. La pronuncia afferma che quando mediante apposita pattuizione i contraenti convengono di attribuire un diritto a soggetti ai quali la formazione del contratto non sia imputabile, si realizza lo schema generale del contratto a favore del terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., purchè il diritto del terzo trovi il suo esclusivo fondamento nel contratto e sia provata l’effettiva volontà delle parti di attribuire al terzo la titolarità del diritto rispetto alla prestazione promessa.

Nella motivazione si legge: “Rispetto al contratto in questione, allora, sia la predetta sia gli odierni convenuti si pongono, quali terzi, come destinatari della prestazione cui era tenuto il custode. Ancora, la stessa scrittura in esame consente di accedere alle ulteriori specificazioni del rapporto negoziale oggetto di giudizio, nel senso che deve ritenersi concessa al custode la facoltà di servirsi del denaro depositato impiegandolo”.

Il Tribunale precisa che l’applicabilità dell’art. 1411 c.c. presuppone la prova dell’effettiva volontà delle parti di attribuire al terzo la titolarità del diritto. Nel caso di specie tale prova emerge dalla stessa scrittura che individua espressamente sia il beneficiario degli interessi periodici sia i beneficiari finali del capitale. Il terzo beneficiario non diviene parte del contratto ma si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito, divenendo creditore verso il promittente. La pronuncia chiarisce inoltre la distinzione tra i due beneficiari: uno per le prestazioni periodiche accessorie (interessi), gli altri per la prestazione principale restitutoria (capitale).

3. Accettazione tacita contratto favore terzo mediante richiesta restituzione dopo evento condizionante

Il Giudice ferma no afferma che l’accettazione del terzo beneficiario in un contratto a favore di terzi costituisce condicio iuris dell’acquisto del diritto e può risultare anche per facta concludentia, essendo considerata svincolata da qualsiasi onere formale. La giurisprudenza consolidata ritiene che l’adesione del terzo rappresenti una mera condizione legale sospensiva acquisizione diritto contratto terzi rilevabile anche per comportamenti concludenti.

Il Collegio precisa testualmente: “Ebbene, la stessa corrispondenza versata in atti dalle parti e la richiesta di restituzione di quanto custodito dal convenuto, nel momento in cui si è verificata la morte del primo beneficiario, non può che essere interpretata quale accettazione da parte degli odierni attori, i quali hanno acquistato un autonomo diritto alla prestazione verso il promittente e possono farlo valere direttamente verso il medesimo”.

La pronuncia evidenzia che l’accettazione del terzo costituisce un negozio unilaterale recettizio che deve essere portato a conoscenza sia del promittente che dello stipulante, determinando l’estinzione del potere di revoca, la definitiva individuazione del soggetto beneficiario e la consumazione del potere di rifiuto. Nel caso concreto, la richiesta formale di restituzione inviata dai beneficiari dopo il verificarsi dell’evento condizionante integra senza dubbio un comportamento concludente idoneo a manifestare l’accettazione del diritto attribuito dalla scrittura. L’assenza di formalità specifiche per l’accettazione rende l’istituto particolarmente flessibile, consentendo al terzo di esprimere la propria adesione attraverso qualsiasi atto univoco.

4. Decorrenza prescrizione restituzione deposito irregolare da termine contrattuale non da data deposito

La sentenza afferma un principio di notevole rilevanza pratica in materia di prescrizione deposito irregolare con termine restituzione: quando le parti abbiano pattuito un termine specifico per la restituzione della somma depositata, la prescrizione decennale dell’obbligazione restitutoria inizia a decorrere dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione, individuato nel termine contrattualmente previsto, non già dalla data in cui la cosa è stata depositata.

Il Tribunale chiarisce: “Riprendendo allora quanto sopra già affermato in punto di prescrizione per l’adempimento dell’obbligazione restitutoria, nel deposito irregolare, decorrente a partire dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione, ove detto termine sia, a sua volta, stabilito nel contratto, emerge agevolmente, come nella specie, nessuna prescrizione può ritenersi maturata. Ed invero, per stessa disciplina negoziale, l’obbligazione nei confronti degli odierni attori non poteva che ritenersi dovuta a partire dalla morte del primo beneficiario intervenuta in data 24.02.2022”.

La soluzione adottata si fonda sulla distinzione tra deposito regolare e deposito irregolare decorrenza termine prescrizionale: nel deposito regolare senza termine il dies a quo coincide con il momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, mentre nel deposito irregolare il termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione secondo il combinato disposto degli articoli 1782, 1817 e 1183 c.c. Se il termine è previsto contrattualmente, la prescrizione inizia dal verificarsi del termine stesso. Nel caso di specie, essendo la restituzione subordinata alla morte di un beneficiario intermedio, la prescrizione decorre solo dalla data di tale evento, non potendo i beneficiari finali pretendere anticipatamente la restituzione.

💡 Impatto pratico: Nei contratti di deposito irregolare con termine restituzione, la prescrizione decorre dal verificarsi del termine, non dalla data deposito, salvaguardando diritti beneficiari condizionati.

5. Inammissibilità domanda rendiconto mancando mandato gestione tra parti

Il Tribunale dichiara inammissibile per carenza di concreto interesse la domanda di rendiconto proposta dagli attori, evidenziando che tale obbligo costituisce elemento caratterizzante del contratto di mandato ex art. 1713 c.c. e non trova applicazione nel diverso schema del deposito irregolare.

Il Giudice afferma: “In questi termini, allora, osserva il Tribunale come sia inammissibile, per carenza di concreto interesse, in questa sede, la domanda di rendiconto, del resto accedente ad un contratto di mandato del quale, nella specie, non è stata riconosciuta la ricorrenza”.

La pronuncia evidenzia che l’obbligo rendiconto mandato art 1713 non deposito nasce esclusivamente nel rapporto tra mandante e mandatario, quale conseguenza dell’attività di gestione svolta da quest’ultimo per conto del primo. Nel deposito irregolare, invece, il depositario non svolge attività gestoria ma si limita a restituire il tantundem alla scadenza pattuita. La domanda di rendiconto risulta quindi strutturalmente incompatibile con la natura del rapporto riqualificato dal Giudice, determinando l’inammissibilità per difetto di legittimazione sostanziale. La soluzione adottata valorizza l’autonomia dei diversi schemi contrattuali, escludendo contaminazioni tra istituti funzionalmente distinti.

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Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da una scrittura privata sottoscritta nell’ottobre del 1988, con la quale un soggetto aveva disposto di affidare in custodia una somma di circa € 103.000 (all’epoca 200 milioni di lire) a un custode. Il contratto prevedeva un duplice obbligo a carico del depositario: corrispondere periodicamente gli interessi bancari maturati dall’impiego del capitale a un primo beneficiario e, al verificarsi di una specifica condizione sospensiva individuata nella morte di tale beneficiario, restituire l’intera somma depositata in parti uguali ad altri beneficiari finali.

Il soggetto che aveva originariamente consegnato la somma in custodia era deceduto pochi anni dopo la stipula della scrittura, nel 1992. Il custode aveva continuato a corrispondere regolarmente gli interessi bancari al primo beneficiario fino al 2014, anno in cui aveva cessato i versamenti periodici senza fornire alcun rendiconto della gestione. Il primo beneficiario era poi deceduto nel febbraio 2022, determinando così il verificarsi della condizione sospensiva prevista contrattualmente per la restituzione del capitale ai beneficiari finali.

Gli eredi del primo beneficiario, nella qualità di beneficiari finali indicati nella scrittura originaria, avevano quindi richiesto formalmente al custode la restituzione della somma mediante comunicazione inviata nel novembre 2022, vale a dire circa nove mesi dopo la morte del primo beneficiario. Il custode non aveva tuttavia provveduto spontaneamente alla restituzione, rendendo necessaria l’instaurazione del giudizio dopo il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.

Con l’atto di citazione depositato nel 2023, i beneficiari finali convenivano in giudizio il custode chiedendo, in via principale, che questi fosse condannato a rendere il conto della gestione della somma custodita e, all’esito del rendiconto, a distribuire gli importi dovuti per il capitale iniziale maggiorato degli interessi bancari, legali e di mora maturati dalla data della scrittura originaria. In via subordinata, gli attori domandavano che il convenuto fosse condannato al pagamento della quota di spettanza del capitale maggiorato degli interessi, nonché al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle somme. In via ulteriormente gradata, gli stessi attori proponevano la medesima domanda restitutoria a titolo di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..

Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato dagli attori e di eventuali diritti conseguenti, provata documentalmente mediante la corrispondenza intercorsa tra i procuratori delle parti. In particolare, il convenuto richiamava una lettera del maggio 2012, con la quale il proprio difensore aveva confermato l’esistenza della somma in custodia, e la successiva richiesta di restituzione formulata dagli attori solo nel novembre 2022. Nel merito, il convenuto contestava radicalmente la qualificazione giuridica dell’accordo del 1988 prospettata dagli attori, negando che si trattasse di un mandato con caratteristiche esecutive testamentarie e sostenendo che il rapporto si fosse comunque estinto per morte del mandante avvenuta nel 1992.

A fronte delle eccezioni e contestazioni del convenuto, gli attori precisavano le proprie domande evidenziando che la scrittura privata doveva essere qualificata come un contratto sussumibile nell’ambito dell’art. 1723 c.c. sul mandato nell’interesse del terzo e nelle norme sul deposito, con il quale era stata disposta la somma di circa € 103.000 in favore di due distinte categorie di beneficiari: il primo per gli interessi bancari, i secondi per il capitale alla morte del primo. Dopo l’istruzione documentale della causa, all’udienza di dicembre 2025, il Tribunale disponeva la rimessione in decisione della controversia.


NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza in commento fonda le proprie argomentazioni su un articolato quadro normativo che investe diverse disposizioni del codice civile in materia di contratti tipici e atipici, di obbligazioni e di prescrizione.

Il primo riferimento normativo centrale è rappresentato dall’art. 1782 c.c. sul deposito irregolare, il quale disciplina l’ipotesi in cui il deposito abbia ad oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene. La norma rinvia alla disciplina del mutuo per quanto non specificamente regolato, con la conseguenza che il depositario acquista la proprietà delle cose depositate e ha l’obbligo di restituirne altrettante della stessa specie e qualità. L’art. 1766 c.c. definisce invece il deposito regolare come il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Particolare rilievo assume l’art. 1411 c.c. in materia di contratto favore del terzo, disposizione che consente agli stipulanti di attribuire un diritto a un soggetto estraneo alla formazione del contratto. La norma prevede espressamente che il terzo acquisti il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, potendo tuttavia lo stipulante revocare o modificare la stipulazione finchè il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. La pronuncia richiama anche l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’accettazione del terzo costituisce una mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto, rilevabile anche per facta concludentia.