Claims made e Legge Gelli: la comunicazione al medico attiva la polizza


La clausola claims made torna al centro del contenzioso assicurativo in ambito sanitario, e stavolta lo fa su un terreno di sicuro interesse pratico. Quando una struttura sanitaria riceve una richiesta di risarcimento e, ottemperando all’obbligo posto dall’art. 13 della Legge Gelli-Bianco, comunica l’avvio delle trattative al medico coinvolto, quella comunicazione è già, a tutti gli effetti giuridici, una “richiesta di risarcimento” capace di attivare la copertura assicurativa del professionista – anche se la polizza era già scaduta al momento della citazione in giudizio. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 231 del 2026, lo afferma con chiarezza, respingendo la tesi della compagnia che qualificava quell’atto come mera denuntiatio priva di effetti assicurativi. La questione non è di dettaglio: l’interpretazione del regime claims made nei contratti di responsabilità medica è oggi uno dei nodi pratici più frequenti per chi assiste strutture, medici e assicuratori nel contenzioso post-Gelli.


La vicenda processuale

Il ricorrente si era sottoposto, nel 2019, presso una casa di cura in provincia di Rovigo, a un intervento di lamino-apofisectomia a livello lombare, eseguito da un chirurgo vertebrale. Prima dell’operazione, il paziente – che aveva già [OMISSIS] anni e una storia clinica di patologia degenerativa vertebrale con stenosi del canale lombare estesa su più livelli – non presentava deficit motori né disturbi sfinterici, ma solo compromissione sensitiva, sindrome algica e claudicatio neurologica. Dopo l’intervento insorgevano, in tempi rapidi e in modo grave, paraparesi degli arti inferiori, doppia incontinenza e vescica neurologica.

Nei mesi seguenti erano necessari trattamenti riabilitativi rivelatisi inefficaci e, nella tarda estate dello stesso anno, un secondo intervento correttivo – laminectomia a livelli multipli con artrodesi – che non eliminava le sequele. Il paziente adiva quindi il Tribunale di Rovigo attraverso il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., previo espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., e chiedeva la condanna in solido della struttura sanitaria – ex artt. 1218 e 1228 c.c. – e del chirurgo – ex art. 2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il medico chiedeva e otteneva di chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici – una polizza claims made stipulata prima dell’intervento, ormai scaduta, e una stipulata nel 2023, successiva all’apertura del sinistro. La compagnia titolare della prima polizza sosteneva che la copertura non fosse operativa: nessuna formale richiesta di risarcimento sarebbe pervenuta all’assicurato durante il periodo di validità contrattuale; il procedimento di mediazione in cui il medico era stato coinvolto risaliva alla primavera del 2023, dopo la scadenza. La diffida stragiudiziale inoltrata nel 2022 dalla struttura al sanitario – a sua volta girata dall’assicurato alla compagnia, che aveva regolarmente aperto il sinistro – sarebbe stata, in questa tesi, una mera denuntiatio, priva di valore quale “richiesta di risarcimento” ai fini della claims made.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La sentenza si muove su due piani normativi distinti ma strettamente intrecciati. Il primo è quello della responsabilità medica strutturata dalla L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco): l’art. 7, commi 1-3, qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., mentre il medico risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta con il paziente. Il secondo piano è quello assicurativo: l’art. 13 della medesima legge impone alla struttura di comunicare al professionista l’avvio di ogni trattativa stragiudiziale con il danneggiato, invitandolo a prendervi parte. Il testo della norma non è casuale: quella locuzione implica che il sanitario sia considerato, fin da quel momento, “parte” della vicenda risarcitoria.

Gli istituti giuridici coinvolti

La clausola claims made è il meccanismo in base al quale la polizza opera non in ragione del momento in cui è avvenuto il fatto generatore del danno, ma in ragione del momento in cui viene presentata la “richiesta di risarcimento” (claim). Il punto critico – da sempre dibattuto – è stabilire quale atto costituisca una claim rilevante. Le compagnie tendono a restringere la nozione, ritenendo necessaria una richiesta rivolta direttamente all’assicurato; la giurisprudenza, invece, ha progressivamente ampliato il perimetro, valorizzando le comunicazioni sostanzialmente equipollenti.

Nel caso in esame, la compagnia qualificava la comunicazione della struttura al medico come una mera deeming clause – una notifica di conoscenza priva di effetti giuridici autonomi. Il Tribunale di Rovigo smonta questa ricostruzione ricorrendo direttamente al diritto positivo.

Il principio guida: la comunicazione ex art. 13 L. 24/2017 come claim rilevante

La norma impone alla struttura di avvisare il sanitario entro quarantacinque giorni dall’avvio di trattative stragiudiziali, con invito a prendervi parte. Non si tratta – osserva il Giudicante – di una comunicazione informativa neutra, ma di un atto che inserisce il professionista in una procedura di fonte legale, costruita esattamente perché il sanitario sia coinvolto nelle trattative fin dall’inizio. In questa prospettiva, la comunicazione della struttura al medico funge da chiamata in causa dello stesso e produce, ai fini dell’attivazione della clausola claims made, gli stessi effetti di una richiesta di risarcimento avanzata direttamente nei confronti dell’assicurato.

Ma cosa succede se la comunicazione ex art. 13 L. 24/2017 è inoltrata pochi giorni prima della scadenza della polizza, o se la compagnia la riceve con ritardo? Il principio fissato dal Tribunale di Rovigo impone di verificare la data in cui l’atto è giunto nella sfera di conoscenza del professionista, non quella — eventualmente successiva – dell’atto di citazione o della mediazione. Una conclusione che, se consolidata in giurisprudenza, sposta significativamente il campo di operatività delle polizze claims made nel settore sanitario.


La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale condanna in solido la struttura e il chirurgo al risarcimento del danno, liquidato applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 secondo il criterio del danno differenziale, che la Cassazione ha chiarito con la pronuncia n. 32565/2024: le menomazioni preesistenti vengono prima convertite in punti percentuali di invalidità, poi ciascuna percentuale è trasformata in valore monetario secondo le tabelle, e infine si sottrae dal valore dell’invalidità complessiva il valore corrispondente all’invalidità preesistente. Nel caso concreto — con un’invalidità permanente complessiva del 60% e una preesistente del 27%, entrambe liquidate per un’età di [OMISSIS] anni con le personalizzazioni massime data la gravità delle sequele (doppia incontinenza, paraparesi, cateterismo periodico) – il differenziale risarcibile si attesta a [OMISSIS], aggiunto all’inabilità temporanea parziale di 153 giorni.

Sul fronte della responsabilità del chirurgo verso la struttura, il Giudicante esclude qualsiasi diritto di regresso: l’art. 9 della L. 24/2017 limita la rivalsa interna al caso di colpa grave, che non ricorre nella fattispecie.

Il passaggio più rilevante sul piano sistematico riguarda, però, l’assicurazione. Accertato che la comunicazione della struttura al chirurgo nel 2022 – e la successiva denuncia di costui alla compagnia, che ha aperto il sinistro – integrano una “richiesta di risarcimento” efficace ai fini della claims made, la polizza risulta operativa. E poiché quella polizza era in vigore prima del 2023, la copertura della seconda compagnia – la cui polizza era stata stipulata successivamente all’apertura del sinistro – è esclusa per l’assenza del presupposto temporale. La struttura viene infine condannata a tenere indenne il medico da ogni somma dovuta in forza della sentenza, mentre restano a suo esclusivo carico le spese liquidate in suo sfavore nel rapporto processuale con la compagnia assicuratrice.

Per il professionista sanitario la sentenza porta un messaggio chiaro: la comunicazione che la struttura è tenuta per legge a inoltrargli – anche in via informale, anche senza uso esplicito della parola “sinistro” – ha già valore giuridico pieno ai fini della polizza. Ignorarla, o non inoltrarla tempestivamente alla propria compagnia, espone al rischio di perdere la copertura assicurativa per sopravvenuta inoperatività della claims made.

Studio Legale Montinaro

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