Chi risponde quando un cittadino cade, all’ingresso di un palazzo di giustizia, su un pavimento reso scivoloso dall’acqua e privo di qualsiasi segnalazione di pericolo? La risposta non è scontata, e non lo è perché un Tribunale – a differenza di un parco comunale o di una strada provinciale – è un luogo dove la gestione del bene si sovrappone tra soggetti diversi: il Comune che per legge ne sosteneva le spese di manutenzione, il Ministero della Giustizia che ne organizzava concretamente gli spazi e ne governava l’accesso. Con la sentenza n. 1237 del 2026, il Tribunale di Catanzaro affronta e risolve questa sovrapposizione applicando la nozione di custodia concorrente ex art. 2051 c.c., condannando in solido entrambi i convenuti. Un esito che interessa chiunque si occupi di responsabilità della pubblica amministrazione da cose in custodia: la titolarità formale della gestione non esaurisce il quadro, e chi esercita un potere di fatto sulla cosa ne risponde.
La vicenda processuale
All’inizio del 2015, in una mattinata di intensa precipitazione atmosferica, la parte attrice si recava presso il Tribunale di Castrovillari per accedere ai suoi uffici. Oltrepassata la prima porta d’ingresso, scivolava sul pavimento bagnato – privo di alcun segnale di avvertimento – e cadeva rovinosamente a terra. Il soccorso arrivava con ambulanza del 118; la diagnosi formulata al pronto soccorso era grave: lussazione tibio-tarsica destra, frattura spiroide scomposta della diafisi della tibia e del perone dello stesso arto.
Seguiva un ricovero nel reparto di ortopedia e traumatologia di un nosocomio della provincia di Cosenza, un intervento chirurgico con riduzione e sintesi, la dimissione con tutore gessato, due cicli di riabilitazione. A distanza di mesi si diagnosticava algodistrofia del piede destro. La parte attrice doveva poi sottoporsi a un secondo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi, periodo nel quale aveva necessità di sedia a rotelle per tutte le esigenze quotidiane. Si manifestava altresì una sindrome depressiva ansiosa. La guarigione clinica veniva dichiarata solo a fine anno, ma i postumi permanenti restavano.
L’attrice conveniva in giudizio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il Comune – in persona del Sindaco – quale soggetto all’epoca obbligato ex L. 392/1941 alla manutenzione dell’immobile, sia il Ministero della Giustizia – in persona del Ministro – quale soggetto utilizzatore dell’edificio. Il Comune eccepiva il difetto di responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell’evento per via dell’allerta meteo in corso, e allegava la certificazione delle piastrelle per uso interno ed esterno. Il Ministero eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che all’epoca del sinistro la gestione competeva ancora al Comune ai sensi della normativa previgente, trasferita al Dicastero solo a decorrere dal 1° settembre 2015.
La causa veniva istruita con escussione testimoniale e consulenza tecnica medico-legale; dopo il mancato accordo in sede di definizione bonaria, la causa era trattenuta in decisione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il caso si colloca in una precisa finestra temporale – il febbraio 2015 – che ne determina il regime di responsabilità sul versante pubblicistico. La L. n. 392/1941 imponeva ai Comuni le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, incluse manutenzione, riparazioni e custodia. Questa attribuzione è rimasta in vigore fino al 31 agosto 2015; dal 1° settembre 2015 la competenza è stata trasferita al Ministero della Giustizia, che è subentrato nei rapporti giuridici in essere, fatto salvo il diritto di recesso. Il sinistro si colloca dunque nell’ultimo anno di vigenza dell’obbligo comunale – dato che la sentenza tiene a fermo come incontrovertibile nella ripartizione delle responsabilità tra i convenuti.
Sul versante civilistico, il cardine è l’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia. Norma di riferimento imprescindibile in tutta la materia delle insidie da beni pubblici, essa prevede una struttura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi. L’art. 2055 c.c. presidia poi la solidarietà passiva: quando il danno è imputabile a più soggetti, tutti rispondono in solido verso il danneggiato.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il cuore della controversia è la nozione di custodia. La giurisprudenza di legittimità – richiamata dalla sentenza – ha da tempo chiarito che la custodia non coincide con la titolarità del diritto di proprietà, né con la competenza formale alla manutenzione. Ciò che conta è il potere di governo e controllo della cosa: la capacità concreta di intervenire per eliminare o segnalare situazioni di pericolo, di governare l’accesso, di organizzare gli spazi.
Da questa premessa discende la figura della custodia concorrente: più soggetti possono essere custodi dello stesso bene, ciascuno per il profilo che rientra nella propria sfera di controllo. Non vi è incompatibilità tra la custodia del Comune – proprietario e manutentore per obbligo di legge – e quella del Ministero della Giustizia – utilizzatore che organizza funzionalmente gli spazi, controlla gli accessi, gestisce il personale addetto. Entrambe le sfere di controllo erano attive nel momento in cui l’acqua si depositava sul pavimento e nessuno interveniva per segnalarla o rimuoverla.
Il principio guida: custodia concorrente e responsabilità solidale negli uffici giudiziari
La sentenza costruisce il ragionamento con linearità. Il Comune era custode perché, ai sensi della L. 392/1941, aveva l’obbligo di manutenzione e custodia dell’immobile. Il Ministero della Giustizia era custode perché esercitava un potere di fatto sulla cosa – attraverso i propri uffici e articolazioni interne – concretizzato nell’organizzazione degli spazi, nel controllo dell’accesso e nella gestione funzionale dei locali. Questa relazione qualificata con la cosa è sufficiente, secondo il Tribunale, a fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Dicastero, indipendentemente dalla titolarità formale della gestione manutentiva.
Ma cosa succede se i due custodi concorrenti hanno sfere di controllo asimmetriche, come nel caso di proprietario e mero utilizzatore? Il Tribunale di Catanzaro non entra nella ripartizione interna, che eventualmente potrà essere oggetto di rivalsa tra i condebitori solidali; verso il danneggiato entrambi rispondono per l’intero, ai sensi dell’art. 2055 c.c..
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Giudice respinge anzitutto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. L’argomento normativo – la competenza spettava al Comune fino al settembre 2015 – è corretto, ma irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del Dicastero, perché quella competenza formale coesisteva con il potere di fatto esercitato dal Ministero sull’immobile. Il difetto di legittimazione passiva presuppone l’assoluta estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio: ipotesi che qui non ricorre.
Sull’an della responsabilità, le prove testimoniali erano inequivoche: il sinistro era avvenuto, l’acqua sul pavimento era presente, nessuna segnalazione era stata apposta. Entrambi i testimoni escussi all’udienza del marzo 2022 avevano confermato l’accadimento e le condizioni dei luoghi. Il nesso causale tra la cosa in custodia – il pavimento bagnato dell’ingresso del Tribunale – e il danno alla parte attrice era quindi dimostrato.
La tesi del caso fortuito, spesa dal Comune con riferimento all’allerta meteo e alle intense precipitazioni in corso, non regge. Le condizioni meteorologiche avverse non hanno i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità che la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 20943/2022) richiede per l’esonero da responsabilità: la pioggia intensa è evento prevedibile, fronteggiabile con misure elementari – asciugatura del pavimento, apposizione di segnaletica di pericolo – che nella specie nessuno dei convenuti aveva adottato. La certificazione delle piastrelle per uso interno ed esterno è parimenti ininfluente: il problema non era la qualità del materiale, ma la presenza di acqua non rimossa e non segnalata.
Parimenti escluso il concorso di colpa della danneggiata: dall’istruttoria non emergeva alcun comportamento imprudente o disattento; la parte attrice camminava normalmente e non era stata posta in condizione di percepire il pericolo, non visibile né preannunciato.
Sul quantum, il Tribunale recepisce integralmente le conclusioni della CTU medico-legale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024: invalidità permanente del 9%, 140 giorni complessivi di inabilità temporanea articolati su quattro fasce di intensità, danno biologico temporaneo e quota di danno morale. Il totale liquidato ammonta a [OMISSIS], comprensivo di rivalutazione e interessi dalla data del sinistro. Nessuna personalizzazione aggiuntiva viene accordata per difetto di allegazione specifica dei pregiudizi ulteriori lamentati – un monito che il Giudice inserisce nella motivazione con chiarezza, e che vale come promemoria per ogni futuro atto introduttivo in materia di lesioni personali.
