Premorienza beneficiario polizza vita: diritto trasmesso agli eredi ex art. 1412 c.c., non accrescimento ad altri parenti – Tribunale Alessandria 2025

Introduzione

Una controversia complessa in materia di assicurazioni sulla vita ha visto contrapposti diversi soggetti che rivendicavano la qualità di beneficiari di due polizze stipulate nel 2016, per un valore complessivo di circa € 815.000. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 2025, ha definitivamente chiarito quale principio opera quando il beneficiario designato premuore al contraente assicurato nell’ambito di polizze che indicano genericamente come destinatari “gli eredi legittimi“. La decisione riafferma con rigore l’applicabilità dell’art. 1412 c.c. comma 2 alle assicurazioni sulla vita per il caso morte, escludendo l’effetto di accrescimento in favore di altri parenti viventi del contraente e affermando invece la trasmissibilità iure hereditatis del diritto già acquisito dal beneficiario premorto ai suoi successori.

La vicenda trae origine dalla stipula di due contratti assicurativi con un importante istituto bancario, che designavano quali beneficiari “gli eredi legittimi dell’assicurato, in parti uguali“. Al momento della designazione, avvenuta contestualmente alla stipulazione delle polizze nell’aprile 2016, l’unica erede legittima del contraente era la sorella. Quest’ultima è però deceduta nel settembre 2022 prima dello stipulante, senza lasciare testamento e con unico erede legittimo il fratello contraente. Successivamente, nel novembre 2022, è deceduto anche il contraente, che pochi giorni prima aveva redatto testamento pubblico nominando erede universale un ente ecclesiastico. Il nodo della controversia riguardava l’individuazione del legittimo creditore della prestazione assicurativa: se la parente collaterale di quarto grado vivente al momento del decesso del contraente, oppure l’erede testamentario subentrato nella posizione del beneficiario premorto attraverso la catena successoria.

Principi di diritto trattati e risolti

1. Designazione beneficiari polizza vita: acquisto diritto iure proprio al momento della designazione con effetti post mortem

Il contratto di assicurazione sulla vita per il caso morte si configura come contratto a favore di terzi ai sensi degli artt. 1411 e seguenti c.c., nel quale la designazione del beneficiario costituisce l’atto determinante per l’acquisto immediato di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Tale diritto, pur consolidandosi immediatamente in capo al terzo designato, produce i suoi effetti solo al verificarsi dell’evento morte del contraente assicurato, che rappresenta quindi un mero termine di esigibilità della prestazione e non il momento genetico del diritto. La natura giuridica della designazione beneficiario polizza vita è quella di atto unilaterale inter vivos con effetti post mortem, in forza del quale la somma assicurata rimane estranea al patrimonio ereditario del de cuius.

Il Tribunale afferma testualmente: “nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, ricondotta nell’alveo del contratto in favore del terzo, è solamente in seguito alla designazione operata dall’assicurato che sorge un diritto di credito in capo al terzo ex art. 1920 c.c., la cui efficacia risulta però differita al verificarsi dell’evento futuro e certo che è la morte dell’assicurato stesso”. Tale principio implica che il momento rilevante per l’individuazione del beneficiario nell’ambito della categoria degli eredi legittimi genericamente indicati è duplice: il diritto proprio beneficiario designazione polizza nasce al momento della designazione in capo a chi riveste la qualità di erede legittimo in quel momento storico, mentre l’identificazione definitiva degli effettivi creditori della prestazione si cristallizza al momento della morte del contraente, tenendo conto delle vicende successorie intermedie che hanno coinvolto il beneficiario originariamente designato.

2. Premorienza beneficiario al contraente: applicabilità art. 1412 c.c. comma 2 con trasmissione iure hereditatis

Quando il beneficiario designato premuore al contraente assicurato, opera l’art. 1412 c.c. comma 2, norma che regola il contratto a favore di terzi e che prevede espressamente che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. L’applicazione di tale disposizione alle polizze vita per il caso morte costituisce diretta conseguenza della natura di diritto proprio già acquisito dal beneficiario al momento della designazione, diritto che entra stabilmente nel suo patrimonio e che pertanto si trasmette ai suoi eredi secondo le regole successorie ordinarie.

Nella motivazione si legge: “deve qui trovare applicazione il principio enunciato dalle S.U. 11421/2021, relativo all’applicabilità al contratto di assicurazione sulla vita del dettato di cui all’art. 1412, II comma c.c.” e ancora “i beneficiari delle polizza in questione, quindi i creditori della prestazione assicurativa sono gli eredi della beneficiaria premorta essendo sorto il diritto esclusivamente in capo a quest’ultima al momento della designazione”. La trasmissione iure hereditatis assicurazione vita agli eredi del beneficiario premorto si differenzia nettamente dall’acquisto iure proprio che compete al beneficiario originariamente designato, poiché opera come successione a titolo derivativo nel diritto contrattuale già entrato nel patrimonio del dante causa. Gli eredi del beneficiario premorto subentrano quindi nella medesima posizione giuridica che sarebbe spettata al loro dante causa, secondo le quote ereditarie che derivano dalla disciplina successoria applicabile.

3. Individuazione eredi legittimi momento morte contraente: esclusione accrescimento beneficiario premorto

Quando la designazione indica genericamente quali beneficiari “gli eredi legittimi“, l’individuazione concreta dei soggetti aventi diritto alla prestazione assicurativa deve avvenire al momento della morte del contraente, con riferimento a coloro che rivestono tale qualità in base alla delazione ereditaria ex art. 457 c.c., indipendentemente dall’accettazione o rinunzia all’eredità. Tuttavia, nell’ipotesi di premorienza di uno dei beneficiari, la sua posizione giuridica non viene meno, ma permane rilevante ai fini dell’identificazione degli eredi legittimi, essendo egli sostituito dai suoi successori in applicazione dell’art. 1412 c.c. comma 2.

Il Collegio precisa: “il beneficiario premorto non può che essere tenuto in considerazione nell’identificazione degli eredi al momento della morte del contraente, essendo lo stesso beneficiario premorto semplicemente ‘sostituito’ dai suoi eredi, subentranti nella sua posizione ed effettivi creditori della prestazione assicurativa al momento della morte del contraente assicurato”. Ne consegue l’esclusione accrescimento beneficiario premorto in favore di altri parenti del contraente che, al momento del decesso di quest’ultimo, avrebbero rivestito la qualità di eredi legittimi in assenza del beneficiario premorto. La Corte sottolinea ulteriormente: “La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma un subentro per ‘rappresentazione’ in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2”.

4. Momento rilevante designazione beneficiari: stipulazione polizza contestuale individuazione eredi legittimi

Nel caso di designazione contestuale alla stipulazione del contratto assicurativo, contenuta direttamente nelle clausole della polizza, il momento genetico del diritto contrattuale polizza vita in capo al beneficiario coincide con la data di conclusione del contratto. Pertanto, ai fini dell’individuazione di chi rivesta la qualità di “erede legittimo” designato, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento della stipula, verificando chi in quella specifica data avrebbe assunto tale status secondo le regole della successione legittima ex art. 570 c.c..

Il Tribunale chiarisce che “i contratti di assicurazione sulla vita risultano essere stati stipulati nelle date del 15.04.2016 e del 20.04.2016, con la conseguenza che, recando essi già al loro interno l’indicazione dei beneficiari, la designazione debba essere considerata come avvenuta contestualmente alla stipula” e quindi “in un momento storico in cui la sorella risultava ancora in vita e unica erede legittima del contraente ex art. 570 c.c.”. Tale criterio temporale di riferimento assume decisiva rilevanza pratica nelle situazioni familiari complesse, ove mutamenti nella composizione del nucleo parentale del contraente possano modificare nel tempo l’individuazione astratta degli eredi legittimi.

5. Catena successoria beneficiario premorto: passaggio diritto credito attraverso successioni multiple

Nel caso in cui il beneficiario premorto sia a sua volta deceduto senza testamento con unico erede legittimo il contraente stesso, e quest’ultimo abbia successivamente disposto per testamento, il diritto alla prestazione assicurativa segue la catena successoria attraverso le molteplici delazioni. Il diritto acquisito dal beneficiario premorto entra nel patrimonio di quest’ultimo, si trasmette al suo erede (anche se costui coincide con il contraente assicurato), ed infine passa all’erede testamentario di quest’ultimo.

Il Tribunale afferma che “è stato trasmesso iure hereditatis tale diritto di credito agli eredi della beneficiaria premorta, quindi al contraente e successivamente all’erede universale di quest’ultimo come da testamento in atti, avendo invero efficacia il diritto già acquisito dalla sorella al momento della morte del contraente con la conseguenza che il soggetto in definitiva beneficiario delle polizze in esame è proprio l’erede testamentario”. Tale meccanismo di successione diritto contrattuale polizza vita attraverso più passaggi ereditari garantisce piena tutela al diritto acquisito dal beneficiario originariamente designato, impedendo che vicende successorie complesse possano determinarne la perdita o la redistribuzione secondo criteri diversi da quelli successori.

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INDICE

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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da una richiesta di liquidazione di due polizze assicurative sulla vita stipulate nell’aprile 2016 presso un importante istituto bancario. La parte ricorrente, parente collaterale di quarto grado del contraente deceduto, aveva chiesto la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della complessiva somma di circa € 815.000, quale liquidazione delle due polizze, oltre agli interessi moratori nella misura degli interessi legali di mora con anatocismo dalla domanda giudiziale.