Divorzio: inammissibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione

Il recesso del conduttore per gravi motivi

È inammissibile la domanda, avanzata in sede di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione riguardanti la suddivisione, in parti uguali, delle rate residue del mutuo contratto dal ricorrente per l’acquisto della casa coniugale

Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 84/2023, pubblicata il 06/03/2023

[…] Va altresì dichiarata l’inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente in sede di udienza presidenziale tesa alla “modifica” delle condizioni economiche di cui all’accordo separativo.
Per consolidato principio di legittimità, invero, “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica(o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 del Cpc o anche in sede di divorzio,la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’articolo 1372 del Cc.” (Cass. n. 5061/2021; n. 16909/2015).
Nella specie, le parti, nella piena esplicazione della loro autonomia negoziale, concordarono una serie di regole per la ripartizione degli oneri economici futuri (accollo integrale ed esclusivo a carico del marito dei ratei residui del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale, l’impegno a trasferire la proprietà di detto immobile alla figlia entro l’anno dal compimento del 18°anno di età; la corresponsione, in favore della resistente, a tacitazione di ogni sua pretesa economica, della somma complessiva di € 3.000,00), validamente espresse al fine di definire in modo tendenzialmente complessivo tutte le pendenze fra le parti; patti del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali poiché non violative di norme inderogabili né lesive di diritti indisponibili ed, invero, già positivamente vagliate da questo Tribunale in sede di omologa.

Pur potendo dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate – convivere nello stesso atto, in ragione della richiamata distintanatura e funzione,diverso è il trattamento riconosciuto alle stesse allorquando una parte ne chieda la modifica o la conferma in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c ovvero in sede di divorzio.
Tali “patti autonomi, costituendo espressione della libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali), con i quali le parti hanno provveduto a regolamentare, in occasione dell’evento – separazione, i rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale, danno vita ad un contratto atipico con causa lecita che, come tale, è modificabile tra le parti con le stesse forme ed intangibile ed immodificabile in sede giudiziale, tampoco con le forme e il rito indicati per la modifica delle clausole “necessarie, sicché il ricorso al rimedio giurisdizionale si rivela un uso improprio di un istituto eccezionale a fini privatistici e contrattuali (cfr. Trib Milano sez. IX, 16/09/2015) conseguendone l’inammissibilità della domanda del ricorrente […]

Avv. Cosimo Montinaro

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