Divorzio: inammissibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione

Divorzio: inammissibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione

La modifica delle condizioni di separazione è possibile, ma solo per le clausole aventi causa nella separazione personale. I patti autonomi, invece, sono modificabili solo tra le parti con le stesse forme.

Introduzione

In caso di separazione tra coniugi, le condizioni economiche e patrimoniali concordate in sede di accordo separativo o di sentenza di separazione possono essere modificate, a seguito di un mutamento delle circostanze sopravvenute.

Tuttavia, non tutti i patti contenuti nell’accordo di separazione sono modificabili. In particolare, non sono modificabili i patti autonomi, ossia quei patti che non hanno causa nella separazione personale, ma che sono finalizzati a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate.

La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 84/2023

A conferma di tale principio, si è pronunciata recentemente il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 84/2023, pubblicata il 06/03/2023.

Nel caso di specie, le parti avevano siglato un accordo di separazione consensuale, in cui avevano concordato, tra l’altro, che il marito avrebbe dovuto accollarsi in via esclusiva le rate residue del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale.

A seguito del divorzio, il marito ha proposto ricorso al Tribunale, chiedendo la modifica di tale clausola, al fine di suddividere le rate residue in parti uguali con la moglie.

Il Tribunale di Vibo Valentia, tuttavia, ha dichiarato inammissibile la domanda del marito, ritenendo che le clausole autonome contenute nell’accordo di separazione non sono modificabili in sede di divorzio.

Le ragioni della decisione

Il Tribunale ha ritenuto che le clausole autonome, essendo finalizzate a regolare situazioni patrimoniali che non sono più interesse delle parti mantenere invariate, hanno natura contrattuale e sono quindi modificabili solo tra le parti con le stesse forme.

Infatti, tali clausole non hanno causa nella separazione personale, ma sono finalizzate a realizzare interessi economici autonomi delle parti.

massima

“Va altresì dichiarata l’inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente in sede di udienza presidenziale tesa alla “modifica” delle condizioni economiche di cui all’accordo separativo. Per consolidato principio di legittimità, invero, “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica(o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 del Cpc o anche in sede di divorzio,la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’articolo 1372 del Cc.” (Cass. n. 5061/2021; n. 16909/2015).“.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 84/2023 conferma il principio secondo cui la modifica delle condizioni di separazione è possibile, ma solo per le clausole aventi causa nella separazione personale. I patti autonomi, invece, sono modificabili solo tra le parti con le stesse forme.

Chiamaci

Se stai pensando di chiedere la modifica delle condizioni di separazione, è importante rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia, che potrà valutare la tua situazione specifica e consigliarti la strategia più opportuna.

Avv. Cosimo Montinaro

.

Torna in alto