La questione della devoluzione dell’eredità allo Stato rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto successorio italiano, soprattutto quando si intrecciano problematiche relative all’esecuzione dei legati e alla qualificazione dei chiamati all’eredità. La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Messina nel 2025 offre l’occasione per approfondire un principio cardine del nostro ordinamento: quello secondo cui l’accettazione tacita dell’eredità può derivare anche da comportamenti processuali che manifestino inequivocabilmente la volontà di assumere la qualità di erede.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici messinesi, tre legatari si sono trovati a fronteggiare una situazione particolarmente complessa. Una professoressa, venuta a mancare ormai quasi vent’anni prima del giudizio in esame, aveva disposto mediante schede testamentarie di lasciare ingenti somme di denaro a favore di coloro che considerava i propri figliocci. Tuttavia, le disposizioni testamentarie erano state oggetto di un lungo contenzioso promosso da soggetti che si ritenevano legittimati a impugnare i testamenti, sostenendo la lesione dei propri diritti successori.
I tre beneficiari delle disposizioni testamentarie, dopo anni di attesa e dopo che il giudizio di impugnazione si era concluso con una declaratoria di estinzione del processo, hanno ritenuto che fossero ormai maturate le condizioni per ottenere l’esecuzione dei legati in loro favore. La loro strategia processuale si fondava su un’argomentazione apparentemente lineare: decorsi i termini previsti dalla legge per l’accettazione dell’eredità senza che alcuno dei chiamati avesse manifestato la volontà di accettare, l’eredità giacente si sarebbe trasformata in eredità vacante, con conseguente devoluzione automatica allo Stato ai sensi dell’articolo 572 del codice civile.
Questa ricostruzione, però, non ha convinto né il Tribunale di Messina in primo grado né successivamente la Corte d’Appello. I giudici hanno individuato un passaggio logico-giuridico che i legatari avevano sottovalutato: l’esistenza di soggetti che in precedenza avevano promosso un’azione di impugnazione dei testamenti chiedendo anche l’apertura della successione legittima. Secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza consolidata, tale iniziativa processuale non costituisce un semplice atto neutro, ma integra una vera e propria accettazione tacita dell’eredità, poiché presuppone necessariamente la qualità di erede in capo a chi la promuove.
La sentenza in commento affronta dunque un tema di grande rilevanza pratica: quali sono le conseguenze dell’estinzione di un giudizio sulla qualificazione giuridica degli atti compiuti in quel processo? L’inefficacia degli atti processuali, sancita dall’articolo 310 del codice di procedura civile, può estendersi fino a travolgere un’accettazione tacita dell’eredità già perfezionatasi? E ancora: quali oneri probatori gravano su chi, come nella fattispecie, intende dimostrare che l’eredità si è effettivamente devoluta allo Stato per poter ottenere l’adempimento di un legato?
Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine dal decesso di una professoressa avvenuto nell’estate del 2006 in un comune della provincia di Messina. La donna, che non aveva lasciato discendenti diretti né altri stretti congiunti, aveva provveduto a regolare la propria successione mediante la redazione di tre schede testamentarie che furono pubblicate da un notaio circa un anno dopo la sua scomparsa, precisamente nella primavera del 2007.
Attraverso questi atti di ultima volontà, la de cuius aveva manifestato l’intenzione di beneficiare tre persone che considerava come figliocci, disponendo in loro favore legati di somme di denaro di importo significativo. Le disposizioni contenute nelle diverse schede, pur redatte in momenti differenti, convergevano tutte nel senso di voler destinare consistenti risorse economiche a favore di questi soggetti. Va precisato che le disposizioni testamentarie non contenevano alcuna istituzione di erede, limitandosi alla previsione dei soli legati.
La situazione si complicò quando, alcuni anni dopo la pubblicazione dei testamenti, un gruppo di persone che vantavano un legame di parentela con la defunta decisero di impugnare le schede testamentarie. L’azione giudiziaria, iscritta al ruolo del Tribunale di Messina, aveva come obiettivo primario quello di ottenere la declaratoria di nullità dei tre testamenti. In via subordinata, gli attori di quel giudizio avevano anche formulato domanda affinché fosse dichiarata aperta la successione legittima nei confronti della professoressa scomparsa.
Il procedimento di impugnazione si trascinò per diversi anni, fino a quando, nell’autunno del 2016, venne emessa una sentenza che dichiarò l’estinzione del giudizio. La causa dell’estinzione risiedeva nel fatto che gli attori non avevano provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti che sarebbero dovuti essere parti necessarie della controversia. Daquel momento, i tre beneficiari delle disposizioni testamentarie cominciarono a muoversi attivamente per ottenere l’esecuzione dei legati in loro favore.
I legatari intrapresero diverse iniziative nel tentativo di individuare i soggetti tenuti all’adempimento. Inizialmente, ritenendo che alcuni parenti della defunta potessero rivestire la qualità di eredi, li convennero in giudizio. Tuttavia, questi ultimi si costituirono eccependo di non essere affatto eredi bensì anch’essi legatari, avendo ricevuto un immobile dal patrimonio della professoressa per il tramite dell’esecutore testamentario. Anche questo procedimento si concluse con una pronuncia di estinzione.
Non arrendevoli, i tre beneficiari delle disposizioni testamentarie si rivolsero nuovamente al Tribunale chiedendo che venisse fissato un termine entro cui l’esecutore testamentario avrebbe dovuto dare esecuzione ai legati. Anche questa istanza venne dichiarata inammissibile, sul rilievo che l’esecutore aveva già cessato dal proprio incarico. A quel punto, i legatari elaborarono una nuova strategia processuale: sostenere che, essendo decorso ampiamente il termine decennale dall’apertura della successione senza che alcuno avesse accettato l’eredità, questa si fosse devoluta allo Stato per successione legittima.
Sulla base di tale ricostruzione, venne promossa una procedura di mediazione nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia, ma l’esito fu negativo. Conseguentemente, i tre soggetti citarono in giudizio davanti al Tribunale di Messina proprio questi enti pubblici, chiedendo che fossero condannati a eseguire i legati disposti dalla professoressa. Secondo la prospettazione attorea, trattandosi di legati di genere e non di specie, l’obbligo di adempimento gravava sull’erede ai sensi dell’articolo 662 del codice civile, e tale erede doveva individuarsi nello Stato.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la soluzione della controversia si articola su diverse disposizioni del codice civile in materia successoria, nonché su alcune norme del codice di procedura civile relative agli effetti dell’estinzione del processo.
Il punto di partenza è costituito dall’articolo 572 del codice civile, che disciplina la successione dello Stato. Tale norma stabilisce che, in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. Si tratta di una disposizione che trova applicazione quando sia assolutamente certa l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il sesto grado di parentela, oppure quando i successibili esistenti abbiano perduto il diritto di accettare per rinuncia, per prescrizione o per decadenza.
Sul piano della qualificazione dei legati, assumono rilievo gli articoli 655 e 658 del codice civile. Il primo disciplina il cosiddetto legato di cosa da prendersi da certo luogo, mentre il secondo si occupa del legato di credito. Nel caso in esame, il Tribunale aveva escluso che le disposizioni testamentarie potessero essere ricondotte a queste categorie, ritenendo invece applicabile l’articolo 662 del codice civile.
Quest’ultima norma regola l’adempimento dei legati, stabilendo che il legatario può chiederne l’esecuzione agli eredi o ai legatari gravati. Quando il legato ha per oggetto una somma di denaro senza che sia specificato il luogo da cui prelevarla, si configura un legato di genere che deve essere adempiuto dall’onerato attingendo al patrimonio ereditario. Diverso sarebbe il caso in cui il testatore avesse individuato con precisione il conto corrente o il deposito da cui prelevare la somma, ipotesi in cui si configurerebbe un legato di specie con conseguenze giuridiche differenti.
Sul versante processuale, risulta determinante l’articolo 310 del codice di procedura civile, che disciplina gli effetti dell’estinzione del processo. Tale disposizione stabilisce che l’estinzione comporta l’inefficacia degli atti compiuti nel processo estinto, fatta salva la possibilità di riassunzione entro termini determinati. La questione centrale diventa quindi comprendere se questa inefficacia degli atti processuali possa estendersi fino a travolgere gli effetti sostanziali che quegli atti abbiano eventualmente prodotto sul piano del diritto civile.
Un ruolo cruciale nella decisione della controversia è stato svolto dall’interpretazione offerta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione. In particolare, la Corte d’Appello ha richiamato la sentenza n. 7125 del 28 giugno 1993, con cui la Suprema Corte aveva affermato un principio destinato a rivelarsi decisivo: l’iniziativa processuale volta all’impugnazione di un testamento costituisce accettazione tacita dell’eredità, poiché una simile azione può essere promossa soltanto da chi rivesta la qualità di erede o, quanto meno, di chiamato all’eredità.
Questo orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio generale secondo cui l’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. L’impugnazione di disposizioni testamentarie, diretta a far valere i propri diritti successori, rientra perfettamente in questa categoria di atti, poiché denota in modo inequivocabile l’intenzione del soggetto di far valere la propria posizione di successore.
Va inoltre considerato il principio cardine del diritto successorio italiano espresso dalla massima latina semel heres, semper heres: una volta acquisita la qualità di erede, questa non può più essere persa o dismessa unilateralmente. L’accettazione dell’eredità, sia essa espressa o tacita, determina l’irreversibile consolidamento dello status di erede, con tutte le conseguenze patrimoniali che ne derivano. Questo principio risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dei terzi che entrano in contatto con il patrimonio ereditario.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione proposta dai tre legatari avverso la sentenza di rigetto del Tribunale, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, respingendo tutti i motivi di appello e condensando il proprio ragionamento attorno a un nucleo argomentativo di particolare densità giuridica.
