📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto successorio – Accettazione dell’eredità
- Oggetto: Scioglimento di comunione ereditaria – Eccezione di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità paterna – Accettazione tacita per concessione in comodato di bene ereditario – Non contestazione ex art. 115 c.p.c.
- Normativa: Art. 459 c.c.; art. 480 c.c.; art. 485 c.c.; art. 115, co. 1, c.p.c.; art. 394 c.p.c.; art. 183, co. 6, c.p.c.
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- Parole chiave: accettazione tacita eredità, comodato bene ereditario, non contestazione art. 115 c.p.c., prescrizione diritto accettazione, scioglimento comunione ereditaria
La concessione in comodato di un bene caduto in successione, senza limitazione di durata, integra accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 459 c.c., in quanto atto di disposizione del patrimonio relitto che il chiamato non avrebbe titolo a compiere se non nella qualità di erede, con la conseguenza che, ove tale circostanza risulti non contestata dalla parte che ne avrebbe interesse, il giudice è tenuto a porla a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115, co. 1, c.p.c..
La fattispecie decisa dalla Seconda Sezione civile trae origine da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria nel quale veniva eccepita la prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità paterna da parte di uno dei chiamati. Il giudice di rinvio, esaminando le ipotesi di accettazione tacita o ex lege secondo le indicazioni della Cassazione, aveva escluso rilevanza alla concessione in comodato di un immobile ereditario, ritenendo tardiva e contestata la relativa allegazione. La Corte ha invece rilevato che la dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte che si era avvantaggiata del comodato – con cui si ammetteva espressamente di aver ricevuto l’uso del bene dai danti causa – integrava non contestazione del fatto ex art. 115 c.p.c., con conseguente obbligo del giudice di ritenerlo provato. L’accettazione tacita per concessione di bene ereditario in comodato si conferma così fattispecie di sicuro impatto pratico nella gestione delle successioni immobiliari.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. e preclusione per le parti di proporre domande nuove o prendere conclusioni diverse da quelle del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata
- Voltura catastale di beni ereditari come atto di accettazione tacita dell’eredità: necessità che provenga dal successibile e non da terzi, in assenza di delega o successiva ratifica
- Tempestività dell’allegazione del fatto in primo grado e qualificazione giuridica dello stesso nei termini ex art. 183 c.p.c. come ampliamento consentito della prospettazione iniziale
- Distinzione tra contestazione tardiva e generica resa in memoria di replica e dichiarazione espressa di non contestazione svolta in udienza dal difensore
- Valore della dichiarazione del difensore in udienza come non contestazione del fatto avversario ex art. 115, co. 1, c.p.c. e suo diverso atteggiarsi rispetto alla confessione stragiudiziale del difensore
