Il Tribunale di Palermo ha affrontato un caso emblematico che mette in luce l’importanza fondamentale dell’uso delle cinture di sicurezza e le conseguenze del loro mancato utilizzo sul piano risarcitorio. La sentenza del 9 dicembre 2024 affronta il delicato tema del concorso di colpa del trasportato che, già ferito a seguito di un incidente domestico e impossibilitato a utilizzare correttamente le cinture di sicurezza, sceglie comunque di farsi trasportare in ospedale in auto anziché chiamare un’ambulanza. Il Tribunale, pur riconoscendo le circostanze eccezionali del caso, ha stabilito una riduzione del 66% del risarcimento applicando l’art. 1227 c.c., sottolineando come la scelta imprudente di non utilizzare un mezzo di soccorso appropriato abbia contribuito in modo determinante all’aggravarsi delle lesioni subite nell’incidente stradale. La decisione offre importanti spunti di riflessione sul bilanciamento tra la tutela del trasportato e l’obbligo di utilizzare i dispositivi di sicurezza, anche in situazioni di emergenza.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto il 30 novembre 2017 sull’autostrada A29 Tp-Pa. La parte attrice, che poco prima aveva subito una caduta accidentale nella propria abitazione riportando diverse fratture all’emicostato, viene accompagnata in ospedale dal genero a bordo della sua autovettura Ford Focus. Durante il tragitto, il conducente effettua un sorpasso a destra e successivamente perde il controllo del mezzo, che urta il guard-rail prima con la parte anteriore sinistra e poi con quella posteriore, terminando la propria corsa al centro della carreggiata. La trasportata, che viaggiava sul sedile anteriore con lo schienale reclinato e senza cinture di sicurezza allacciate a causa delle lesioni già riportate, subisce nell’impatto una frattura pluriframmentaria del ciglio e del tetto dell’acetabolo sinistro. La particolarità del caso risiede nella preesistente condizione di vulnerabilità della trasportata e nella scelta di utilizzare un’autovettura privata anziché chiamare un’ambulanza, nonostante l’impossibilità di utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza obbligatori.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si incentra su due disposizioni fondamentali: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che prevede una tutela rafforzata per il terzo trasportato, e l’art. 1227 c.c. sul concorso di colpa del creditore. La giurisprudenza ha costantemente sottolineato l’importanza dell’uso delle cinture di sicurezza, considerando il loro mancato utilizzo come una condotta gravemente colposa che può incidere significativamente sulla quantificazione del risarcimento. Nel caso specifico, il Tribunale ha dovuto bilanciare la particolare situazione di emergenza con l’imprudente scelta di non utilizzare un mezzo di soccorso appropriato, giungendo a una soluzione che, pur non negando completamente il risarcimento, ne riduce significativamente l’entità in ragione della contribuzione causale del danneggiato al verificarsi dell’evento lesivo.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Palermo ha affrontato la questione attraverso un’articolata analisi che parte dalla consulenza tecnica d’ufficio, fondamentale per stabilire il nesso causale tra il mancato uso delle cinture e le lesioni riportate. Il CTU ha evidenziato come la frattura acetabolare sia tipicamente causata dall’urto del ginocchio contro il cruscotto in caso di sinistro stradale, e che tale dinamica risulta incompatibile con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. L’analisi del Tribunale si è poi concentrata sulla valutazione del concorso di colpa, ritenendo che la scelta di utilizzare l’auto privata, pur nell’impossibilità di usare le cinture, costituisca una condotta gravemente imprudente che ha contribuito in modo determinante all’aggravarsi delle lesioni. Il giudice ha tuttavia considerato anche le circostanze eccezionali del caso, come l’urgenza della situazione e la pronta disponibilità del genero al trasporto, elementi che hanno portato a non escludere completamente il risarcimento ma a ridurlo in misura significativa (66%). La decisione rappresenta un importante punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare il trasportato e la necessità di responsabilizzare gli utenti della strada rispetto all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Il CTU affermava poi che ‘…con le cinture allacciate si sarebbe ridotta la spinta propulsiva in avanti del ginocchio e, quindi, l’urto contro il cruscotto di entità tale da causare la frattura acetabolare’ sicché appariva ‘inverosimile’ che le cinture al momento del sinistro fossero allacciate anche in relazione ai danni subiti dalla vettura che non erano particolarmente ingenti e che quindi non avevano causato una deformazione all’interno dell’abitacolo tale da favorire l’impatto cruscotto-ginocchio anche a cinture allacciate.
Va infatti rilevato che l’infortunio patito in casa poco prima dall’attrice che causato le altre lesioni diagnosticate al PS e che ha indotto la parte a recarsi in ospedale accompagnata dal genero, ossia le varie fratture dell’emicostato destro (9°, 10° e 11° costa) e l’infrazione della 10° costa di sinistra con contestuali versamento pleurico e contusione polmonare, erano tali da rendere disagevole se non impossibile, il normale trasporto con una vettura e, a maggior ragione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, che per essere funzionali devono essere correttamente allacciate al soggetto seduto in posizione eretta e non adagiato sul sedile reclinato come, invece, la stessa attrice ha ammesso di aver viaggiato.
L’aver deciso di utilizzare una vettura per il trasporto in ospedale anziché chiamare un’ambulanza, nonostante fosse impossibile – a dire dell’attrice – stare correttamente seduta in modo da poter utilizzare le cinture, concretizza, a parere del decidente, il concorso del fatto colposo del creditore che ha contribuito a cagionare il danno. Pertanto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il risarcimento va diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
