Omesso controllo delle cinture di sicurezza: configurabilità della responsabilità penale del conducente e sussistenza del nesso eziologico nell’assenza di sistemi acustici di segnalazione – Cassazione Penale, Sez. IV, 2024

La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia di rilevante impatto sulla disciplina della responsabilità penale stradale, ha delineato con rinnovato rigore i contorni dell’obbligo giuridico gravante sul conducente di veicoli in materia di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri trasportati.

La sentenza n. 46566/2024 si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, arricchendolo di nuove e significative precisazioni in merito alla configurazione della posizione di garanzia del conducente. La pronuncia assume particolare rilevanza in quanto affronta e risolve definitivamente la questione della rilevanza dell’assenza di dispositivi acustici di segnalazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, escludendo che tale circostanza possa costituire un’esimente della responsabilità penale del conducente.

Di peculiare interesse risulta altresì l’analisi del nesso causale tra la condotta omissiva del conducente e l’evento lesivo, con particolare riferimento all’eventuale rilevanza della condotta colposa della persona offesa. La Corte ha infatti ribadito che l’omissione della vittima può al più incidere sul grado della colpevolezza, ma non è idonea a interrompere il nesso eziologico tra la condotta del conducente e l’evento mortale.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte trae origine da un tragico evento verificatosi in orario notturno, le cui circostanze fattuali risultano di particolare rilevanza per la comprensione del principio di diritto enunciato.

La vicenda processuale prende avvio da un sinistro stradale nel quale perdeva la vita un passeggero che viaggiava sul sedile posteriore sinistro dell’autovettura. Le circostanze dell’incidente si caratterizzavano per una peculiare dinamica: la conducente, trovandosi a fronteggiare l’improvviso attraversamento di un cane randagio, perdeva il controllo del mezzo, effettuava una brusca frenata e, successivamente, impattava contro la recinzione di un centro commerciale, con conseguente ribaltamento del veicolo.

L’elemento cruciale della vicenda, emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era rappresentato dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima, circostanza che, secondo le risultanze peritali, aveva significativamente contribuito all’esito letale dell’incidente.

Il Tribunale di Frosinone, in prima istanza, aveva pronunciato sentenza assolutoria nei confronti dell’imputata con la formula “perché il fatto non costituisce reato“, fondando la propria decisione su due argomenti principali: da un lato, l’assenza di dispositivi acustici di segnalazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nell’autovettura, dall’altro, la presunta inesigibilità di un controllo continuativo durante la marcia da parte del conducente.

Tale pronuncia aveva suscitato l’immediata reazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, che aveva proposto ricorso per Cassazione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si colloca la pronuncia in esame risulta di particolare complessità e rilevanza sistematica.

La questione giuridica centrale investe l’interpretazione dell’art. 172 del Codice della Strada in combinato disposto con l’art. 589 del codice penale, con specifico riferimento alla configurazione della responsabilità penale del conducente per omesso controllo dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte dei passeggeri.

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo un orientamento consolidato, cristallizzato in numerose pronunce che hanno progressivamente delineato i contorni della posizione di garanzia gravante sul conducente del veicolo.

Di particolare rilevanza risultano le sentenze della Suprema Corte Sez. 4 n. 39136/2022, Sez. 4 n. 32877/2020 (Rv. 280162-01), Sez. 4 n. 9904/1996 (Rv. 206266-01) e Sez. 4 n. 9311/2003, le quali hanno univocamente affermato il principio secondo cui il conducente è tenuto, in ossequio alle regole della comune diligenza e prudenza, non solo a verificare l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri prima dell’inizio della marcia, ma anche a rifiutare categoricamente il trasporto in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo. Tale orientamento trova il proprio fondamento dogmatico nella teoria della posizione di garanzia, secondo la quale il conducente assume una specifica posizione di protezione nei confronti dei trasportati, dalla quale discende un obbligo giuridico di impedire eventi lesivi prevedibili ed evitabili.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte di Cassazione, con una motivazione articolata e rigorosa, ha proceduto all’annullamento della sentenza di assoluzione, evidenziando molteplici profili di criticità nell’iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure.

In primo luogo, la Suprema Corte ha rilevato come la motivazione del Tribunale si ponesse in aperto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del conducente.

Di particolare rilievo risulta la confutazione dell’argomento relativo all’assenza di sistemi acustici di allarme, circostanza che, secondo la Corte, non può in alcun modo escludere o attenuare la responsabilità del conducente nell’esigere l’utilizzo delle cinture di sicurezza.

La Corte ha inoltre attribuito particolare rilevanza alle risultanze della perizia tecnica, la quale aveva evidenziato come l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe, con elevato grado di probabilità logica, impedito l’evento letale, mantenendo la vittima all’interno dell’abitacolo durante il ribaltamento del veicolo.

Di fondamentale importanza risulta altresì l’analisi del nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento lesivo, con particolare riferimento alla possibile rilevanza della condotta colposa della vittima. Sul punto, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’omissione della persona offesa può incidere esclusivamente sul grado della colpevolezza, senza tuttavia poter escludere o interrompere il nesso eziologico tra la condotta del conducente e l’evento mortale.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

La pronuncia in esame risulta di particolare rilevanza per l’articolata ricostruzione dei principi di diritto che governano la materia. La Corte, attraverso un’analisi sistematica della disciplina normativa e dei precedenti giurisprudenziali, ha enucleato importanti principi che meritano di essere oggetto di attenta disamina. Di fondamentale importanza risulta il seguente passaggio della motivazione: “È indirizzo consolidato di questa Suprema Corte quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l’intrapresa marcia. L’omissione della persona offesa di indossarla configura quelle condotte, esse stesse colpose che possono, al più refluire sul grado di colpevolezza ma non certo escludere o interrompere il nesso causale.”

(Cassazione Penale, Sez. IV, n. 46566/2024)