Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di contenzioso civile nel nostro ordinamento, soprattutto quando coinvolgono più veicoli e diversi soggetti danneggiati. Una questione particolarmente delicata riguarda la posizione del passeggero trasportato che subisce lesioni a seguito di un sinistro stradale e che, pur non avendo alcuna responsabilità nella conduzione del veicolo, può vedersi negato il diritto al risarcimento del danno. La sentenza che qui si esamina affronta proprio questo tema cruciale, stabilendo un principio di grande rilevanza pratica per tutti coloro che viaggiano come passeggeri.
La vicenda processuale trae origine da un sinistro stradale verificatosi in circostanze che hanno visto coinvolti due autoveicoli, con conseguenze lesive per uno dei passeggeri trasportati. Il caso presenta profili di particolare interesse perché il Tribunale ha dovuto valutare l’interazione tra la responsabilità dei conducenti nella dinamica dell’incidente e il comportamento tenuto dal passeggero stesso, specificamente in relazione al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza obbligatori.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una questione che tocca direttamente la vita quotidiana di milioni di cittadini che utilizzano l’automobile, sia come conducenti che come passeggeri. La pronuncia in esame, infatti, chiarisce in modo inequivocabile quali sono le conseguenze giuridiche derivanti dall’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, anche quando l’incidente è causato dalla condotta colposa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria oggetto della pronuncia della Suprema Corte trova origine in un sinistro stradale avvenuto in una serata del mese di ottobre, all’interno di un centro abitato. Le circostanze dell’incidente hanno visto il coinvolgimento di due autoveicoli che si sono scontrati in un incrocio, con conseguenze particolarmente gravi per uno dei passeggeri trasportati a bordo di uno dei veicoli coinvolti.
Il passeggero danneggiato viaggiava sul sedile anteriore lato passeggero di un’autovettura condotta da un terzo soggetto. All’esito della collisione tra i due veicoli, il trasportato ha riportato lesioni personali di notevole gravità, consistite in trauma cranico, frattura delle ossa nasali, trauma distorsivo alla caviglia e distrazione del rachide cervicale. Si tratta di lesioni che hanno evidentemente comportato un periodo di sofferenza e di impossibilità a svolgere le normali attività quotidiane, giustificando pienamente la richiesta di risarcimento del danno.
A seguito del sinistro, il passeggero danneggiato ha deciso di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti. La domanda risarcitoria è stata proposta nei confronti del proprietario e conducente del veicolo antagonista, ovvero quello che si era scontrato con l’autovettura a bordo della quale viaggiava il danneggiato, nonché nei confronti della compagnia assicuratrice del predetto veicolo per la responsabilità civile auto. È significativo rilevare che il passeggero danneggiato non ha convenuto in giudizio né il proprietario né il conducente del veicolo sul quale viaggiava, scelta processuale che si rivelerà determinante per l’esito della controversia.
Il primo grado di giudizio si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria. Il Giudice di pace ha infatti ritenuto che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse essere attribuita al conducente del veicolo sul quale viaggiava l’attore, il quale aveva impegnato un incrocio situato nel centro abitato urbano in orario notturno, procedendo a una velocità non commisurata al luogo e alle circostanze. Questa prima decisione ha quindi escluso qualsiasi addebito di responsabilità in capo al conducente del veicolo antagonista convenuto in giudizio.
Insoddisfatto dell’esito del primo grado, il passeggero danneggiato ha proposto appello dinanzi al Tribunale. In questa seconda fase processuale è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, strumento istruttorio che non era stato utilizzato in primo grado. Il consulente tecnico ha avuto il compito di esaminare la dinamica del sinistro e di valutare le lesioni riportate dal danneggiato, fornendo al giudice elementi tecnici per una corretta decisione della controversia.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento della controversia trova il suo fondamento negli articoli del Codice Civile che disciplinano la responsabilità civile e il risarcimento del danno. In particolare, assume rilievo centrale l’articolo 1227 del codice civile, che disciplina il concorso di colpa del danneggiato. Tale norma, applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’articolo 2056 dello stesso codice, stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato stesso.
La disposizione dell’articolo 1227 comma primo del codice civile obbliga il giudice ad accertare tutti i fattori causali dell’evento dannoso, imponendogli di indagare d’ufficio sull’eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno. Si tratta di una norma che non configura un’eccezione in senso proprio, ma costituisce una semplice difesa che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sulla eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso.
Il sistema della responsabilità civile da circolazione stradale trova poi la sua disciplina specifica negli articoli 2054 e 2055 del codice civile. L’articolo 2054 prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. L’articolo 2055 disciplina invece la solidarietà tra i corresponsabili del fatto illecito, stabilendo il principio secondo cui ciascuno risponde per l’intero nei confronti del danneggiato.
La sentenza in esame richiama espressamente il principio del “judex peritus peritorum“, secondo cui il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali. Il giudice, inoltre, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni quando sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse valutazioni tratte da personali cognizioni tecniche.
La Corte ha fatto riferimento a una giurisprudenza consolidata in tema di concorso di colpa del danneggiato. In particolare, è stato richiamato l’orientamento secondo cui il giudice d’appello può valutare d’ufficio il concorso di colpa anche nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, senza specificamente eccepire il comportamento colposo del danneggiato. Questo principio è stato affermato da diverse pronunce della Terza Sezione Civile della Cassazione, che hanno evidenziato come l’accertamento del concorso di colpa costituisca un dovere officioso del giudice.
Un ulteriore profilo normativo rilevante concerne la disciplina della cooperazione nel fatto colposo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza, quale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato ma anche del conducente, fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro e accettazione dei relativi rischi.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale, decidendo sull’appello proposto dal passeggero danneggiato, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, pervenendo tuttavia a tale conclusione attraverso un percorso argomentativo diverso rispetto a quello seguito dal primo giudice. Mentre il Giudice di pace aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato, il giudice d’appello ha invece accertato una responsabilità paritaria di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
