Improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi per mancata notifica del ricorso nei termini: il Tribunale di Roma conferma l’orientamento della Cassazione – Tribunale di Roma, 2024

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 2024 affronta un importante tema in materia di opposizioni agli atti esecutivi, ribadendo il carattere necessario e inderogabile della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione. Nel caso in esame, l’omessa notifica del ricorso nel termine perentorio assegnato dal giudice ha determinato l’improcedibilità dell’opposizione, confermando l’orientamento della Suprema Corte sulla necessità di rispettare rigorosamente le formalità procedurali previste per la tutela di tutte le parti coinvolte nel processo esecutivo.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un’opposizione agli atti esecutivi proposta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L’8 novembre 2023, un curatore fallimentare presentava ricorso ex art. 617 c.p.c. per opporsi al decreto di trasferimento depositato il 17 ottobre 2023, con il quale il Giudice dell’Esecuzione aveva trasferito un immobile (identificato come lotto n. 27) all’acquirente aggiudicatario nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 908/2017.

Il motivo principale dell’opposizione riguardava la presunta incongruità del prezzo di stima determinato dall’esperto nominato dal giudice. A seguito del deposito del ricorso, il Giudice dell’Esecuzione, con provvedimento del 20-21 dicembre 2023, fissava l’udienza di comparizione delle parti per il 5 febbraio 2024, assegnando al ricorrente un termine perentorio fino al 5 gennaio 2024 per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti interessate.

Tuttavia, il ricorrente non provvedeva ad effettuare le notifiche nel termine assegnato. Conseguentemente, all’udienza del 5 febbraio 2024, il Giudice dell’Esecuzione si riservava la decisione e, successivamente, con ordinanza del 16 febbraio 2024, dichiarava l’improcedibilità del ricorso proprio in ragione dell’omessa notifica nei termini prescritti.

Nonostante questo esito nella fase sommaria, il curatore fallimentare decideva di introdurre il giudizio di merito mediante atto di citazione ex art. 618, comma 2, c.p.c., reiterando le medesime argomentazioni già presentate nel ricorso originario e chiedendo nuovamente l’annullamento e/o la revoca del decreto di trasferimento.

Nel giudizio si costituivano due delle parti opposte: l’acquirente dell’immobile e un istituto di credito in qualità di mandatario. Entrambe le parti costituite eccepivano preliminarmente l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio, chiedendo in via principale il rigetto dell’opposizione. In particolare, l’acquirente chiedeva, in via subordinata, che in caso di accoglimento dell’opposizione venisse disposta la restituzione del prezzo di acquisto versato (€ 244.000,00) e di tutti i costi connessi sostenuti (€ 32.864,18).

Le altre parti del processo esecutivo, regolarmente citate, rimanevano contumaci nel giudizio di merito.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza in esame si fonda su un consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di opposizioni esecutive. Il caso specifico richiama l’applicazione di diverse norme del codice di procedura civile che regolano la materia delle opposizioni agli atti esecutivi e il loro procedimento.

In particolare, la disciplina di riferimento si rinviene negli articoli 615, 617, 618 e 619 del codice di procedura civile. L’art. 617 c.p.c. regola specificamente l’opposizione agli atti esecutivi, prevedendo un termine perentorio per la sua proposizione. Nel caso di specie, l’opposizione era stata tempestivamente proposta avverso il decreto di trasferimento, ma è risultata viziata nella fase procedurale successiva.

Di fondamentale importanza è l’art. 618 c.p.c., che disciplina il procedimento dell’opposizione, prevedendo una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e una successiva fase di merito. La norma stabilisce un sistema bifasico che, come chiarito dalla giurisprudenza citata in sentenza, non rappresenta una mera scelta processuale ma costituisce un passaggio necessario e inderogabile.

La decisione si basa in modo determinante sul precedente della Corte di Cassazione n. 25170 dell’11 ottobre 2018, che ha cristallizzato alcuni principi fondamentali in materia:

  1. La fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell’esecuzione è necessaria e inderogabile;
  2. Tale fase è prevista non solo per tutelare gli interessi delle parti dell’opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo;
  3. La fase sommaria risponde a esigenze pubblicistiche di:
    • economia processuale
    • efficienza e regolarità del processo esecutivo
    • deflazione del contenzioso ordinario
  4. L’omissione della fase sommaria o il suo irregolare svolgimento, quando impedisce:
    • la regolare instaurazione del contraddittorio nel processo esecutivo
    • il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.

Nel caso specifico, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente rilevato che la mancata notificazione del ricorso introduttivo nel termine perentorio concesso comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, e che tale vizio non può essere sanato neppure dalla costituzione della parte opposta.

Questo orientamento si inserisce in un più ampio contesto di tutela del processo esecutivo, dove il rispetto delle forme e dei termini processuali non rappresenta un mero formalismo ma una garanzia di ordine pubblico processuale, volta ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la tutela di tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, seguendo un percorso logico-giuridico che si articola su due livelli di analisi fondamentali.

In primo luogo, il Tribunale ha validato l’operato del Giudice dell’Esecuzione, il quale aveva correttamente rilevato come l’omessa notificazione del ricorso nel termine perentorio assegnato costituisca causa di inammissibilità dell’opposizione. Tale vizio è stato considerato talmente grave da non poter essere sanato nemmeno dall’eventuale costituzione spontanea della parte opposta. Il Tribunale ha inoltre sottolineato come nel caso specifico non risultasse nemmeno la costituzione di tutte le parti del processo esecutivo nella fase cautelare, elemento che ha ulteriormente confermato la correttezza della decisione del G.E.

In secondo luogo, e questo rappresenta il cuore della decisione, il Tribunale ha fatto propria la fondamentale pronuncia della Cassazione n. 25170/2018, ribadendo il carattere necessario e inderogabile della fase sommaria delle opposizioni esecutive. La decisione evidenzia come tale fase non sia un mero passaggio procedurale, ma risponda a precise esigenze di ordine pubblico processuale, finalizzate a:

  • garantire la tutela degli interessi di tutte le parti del processo esecutivo
  • assicurare l’economia processuale
  • preservare l’efficienza e la regolarità del processo esecutivo
  • contribuire alla deflazione del contenzioso ordinario

La conseguenza pratica di questi principi è che quando la fase sommaria viene omessa o si svolge irregolarmente, impedendo la regolare instaurazione del contraddittorio o il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione, si determina inevitabilmente l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del successivo giudizio di opposizione a cognizione piena.

Nel caso di specie, il mancato rispetto del termine perentorio per le notifiche ha compromesso irrimediabilmente la regolarità della fase sommaria, rendendo impossibile proseguire con il giudizio di merito. La decisione si è quindi conclusa con la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione e la condanna del curatore fallimentare al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.

La sentenza si caratterizza per la sua coerenza con i principi consolidati in materia e per la sua funzione di presidio delle garanzie processuali nel contesto delle procedure esecutive, confermando come il rispetto delle forme e dei termini processuali sia essenziale per la validità dell’intero procedimento.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“In primo luogo, va osservato che nell’ordinanza impugnata il G.E. ha correttamente osservato che ‘la mancata notificazione del ricorso introduttivo ovvero la notificazione di esso oltre il termine perentorio concesso, comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio dal giudice, che non può essere sanata neppure nel caso in cui la parte opposta si sia costituita con comparsa’. Inoltre, non risulta che si siano costituite in tale fase cautelare tutte le parti del processo esecutivo.