La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 2024, affronta la complessa problematica della responsabilità concorrente in ipotesi di sinistro mortale verificatosi in ambito autostradale a seguito di sosta di emergenza. La fattispecie trae origine da un grave incidente occorso sull’autostrada A19 Catania-Palermo, ove un autoveicolo Fiat Ducato, arrestatosi tra la corsia di marcia e la banchina per una foratura dello pneumatico anteriore sinistro, veniva violentemente tamponato da una Fiat Scudo sopraggiungente a velocità notevolmente superiore ai limiti consentiti, con esito letale per entrambi i conducenti e ulteriori vittime tra i passeggeri.
La pronuncia offre significativi principi interpretativi in ordine alla valutazione del contributo causale delle condotte dei conducenti, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi di cautela prescritti dall’art. 176 C.d.S. in materia di sosta di emergenza e alla condotta gravemente imprudente nella determinazione del nesso eziologico. La Corte, nell’accertare le rispettive responsabilità, ha elaborato precisi criteri di graduazione del concorso colposo, fornendo al contempo rilevanti parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un grave sinistro verificatosi il 17 giugno 2017 sull’autostrada A19 Catania-Palermo. Il conducente di un Fiat Ducato, a seguito della foratura dello pneumatico anteriore sinistro, arrestava il proprio automezzo tra la corsia di marcia e la banchina, nei pressi della progressiva chilometrica 38+200. Dopo aver attivato i dispositivi di emergenza, il conducente scendeva dal veicolo per verificare l’entità del danno. In tale frangente, sopraggiungeva a velocità elevata una Fiat Scudo che impattava violentemente contro il mezzo in sosta, causando il decesso sia del conducente del veicolo fermo che di due occupanti del mezzo sopraggiungente.
L’amministratore di sostegno del conducente deceduto, unitamente ai congiunti, conveniva in giudizio la Provincia e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del procedimento intervenivano anche i familiari degli altri soggetti deceduti, nonché i terzi trasportati che avevano riportato lesioni.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La Corte ha sviluppato un’approfondita analisi del quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione all’art. 176 del Codice della Strada che disciplina la circolazione sulle autostrade. Il comma 5 della norma stabilisce il divieto generale di sosta sulle carreggiate, rampe e svincoli, ammettendola solo in situazioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti o inefficienza del veicolo, prescrivendo in tali casi di raggiungere la prima piazzola o corsia di emergenza disponibile.
Di particolare rilievo è l’orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità ex art. 2054 c.c., che richiede una valutazione complessiva delle condotte dei conducenti nella determinazione del nesso eziologico. La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come il danneggiato debba provare il fatto costitutivo della responsabilità, mentre sul conducente incombe l’onere di dimostrare l’eventuale caso fortuito.
In materia di quantificazione del danno non patrimoniale, la Corte ha richiamato i principi sanciti dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 26972-26975 del 2008, che escludono la configurabilità di autonome sottocategorie di danno.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello ha confermato l’impostazione del Tribunale che aveva riconosciuto un concorso di colpa nella causazione del sinistro. In particolare, è stata attribuita una responsabilità prevalente (70%) al conducente della Fiat Scudo per l’elevata velocità tenuta, ben superiore al limite consentito di 100 km/h, e una responsabilità minoritaria (30%) al conducente del Fiat Ducato per non aver rispettato le prescrizioni sulla sosta di emergenza.
I giudici hanno evidenziato come la foratura di uno pneumatico non costituisca una situazione tale da giustificare l’arresto immediato del veicolo in una posizione di potenziale pericolo, essendo possibile proseguire la marcia fino al raggiungimento di una zona di sosta sicura. Nel caso di specie, era stato accertato che a circa 500 metri dal luogo dell’incidente vi era un tratto rettilineo dove la sosta sarebbe stata meno rischiosa.
Particolare rilevanza è stata attribuita alla perizia tecnica che ha evidenziato l’assenza di tracce di frenata, circostanza indicativa di una tardiva percezione dell’ostacolo da parte del conducente sopraggiungente, nonostante la presenza del veicolo fosse rilevabile con margini di tempo e spazio adeguati per efficaci manovre di emergenza.
Sul piano risarcitorio, la Corte ha confermato l’orientamento restrittivo in materia di danno esistenziale, ribadendo che il suo riconoscimento autonomo rispetto al danno biologico e al danno morale costituirebbe una duplicazione risarcitoria. È stata invece confermata la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato secondo i parametri delle tabelle romane.
Di particolare interesse è anche la trattazione della c.d. mala gestio impropria dell’assicuratore, con la precisazione che il ritardo nel risarcimento configura una mora del debitore ex art. 1224 c.c. e non una vera e propria mala gestio, giustificando il pagamento di somme oltre il massimale solo a titolo di interessi o maggior danno.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La Corte, nell’esaminare la fattispecie sottoposta al suo vaglio, rileva come la disciplina della sosta di emergenza in ambito autostradale trovi la sua compiuta regolamentazione nell’art. 176, comma 5, del Codice della Strada, il quale sancisce un generale divieto di sosta sulle carreggiate, rampe e svincoli, ammettendola esclusivamente in presenza di situazioni di comprovata emergenza riconducibili a due tassative ipotesi: il malessere degli occupanti o l’inefficienza del veicolo che ne precluda oggettivamente la marcia.
