๐ LA VICENDA
- Materia: Responsabilitร civile โ Circolazione stradale
- Oggetto: Sinistro stradale tra ciclista e portiera di autovettura โ Onere della prova a carico del danneggiato โ Insufficienza probatoria
- Normativa: artt. 2043, 2054, 2697, 2729 c.c.; art. 157, co. 7, Codice della Strada; artt. 342, 348-bis, 348-ter c.p.c.; art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: onere della prova sinistro stradale, presunzione responsabilitร art. 2054 c.c., apertura portiera ciclista, nesso causale danno, prova dinamica sinistro
In tema di responsabilitร civile da sinistro stradale, il danneggiato che agisca ex art. 2043 c.c. deve fornire la prova dei fatti costitutivi della responsabilitร del conducente e, segnatamente, della colpa di questi nonchรฉ del nesso di causalitร tra la condotta illecita e il danno patito, ai sensi dellโart. 2697 c.c., senza che la presunzione di responsabilitร di cui allโart. 2054 c.c. possa supplire allโassenza di riscontri probatori diretti in ordine alla dinamica del sinistro, specie quando le deposizioni testimoniali siano tra loro contraddittorie, la documentazione sanitaria riporti una diversa eziologia delle lesioni e difettino elementi oggettivi quali il verbale delle autoritร , la documentazione fotografica dei luoghi e dei veicoli coinvolti e lโaccertamento di compatibilitร in sede di CTU.
La Corte dโAppello di Roma, Sezione Sesta Civile, con sentenza del febbraio 2026, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte appellante nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo antagonista e del suo proprietario, dopo che il Tribunale di Latina aveva giร rigettato la domanda in primo grado. La ricorrente lamentava di essere stata investita dallโimprovvisa apertura della portiera lato guidatore di unโautovettura mentre percorreva in bicicletta una via della provincia di Latina nel 2013, riportando lesioni personali; lโassicurazione aveva opposto la carenza di prova della dinamica del sinistro, trovando riscontro sia in primo che in secondo grado. La Corte ha escluso la responsabilitร del convenuto rilevando le insanabili contraddizioni tra i testimoni, la diversa rappresentazione delle lesioni formulata dalla stessa danneggiata in sede di Pronto Soccorso e lโassenza di qualsiasi riscontro oggettivo sulla dinamica dellโurto.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Valutazione della presunzione di responsabilitร ex art. 2054 c.c. in relazione alla condotta ostativa del contraente assicurato e alle eccezioni di improcedibilitร ex art. 154 Cod. Ass.
- Criteri di ammissibilitร dellโatto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. e sufficienza dellโargomentazione critica senza forme sacramentali, secondo Cass. SU n. 36481/2022 e Cass. n. 1932/2024
- Preclusione dellโordinanza di inammissibilitร ex art. 348-bis c.p.c. dopo la prima udienza e rinvio della causa: nullitร del provvedimento adottato tardivamente
- Attendibilitร comparata delle deposizioni testimoniali in caso di dichiarazioni contraddittorie tra testimoni di parte attrice e testimoni di parte convenuta
- Valore probatorio della cartella clinica di Pronto Soccorso come elemento di prova contraria idoneo a escludere la riconducibilitร causale delle lesioni al sinistro allegato
- Ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c. e mancata produzione del preventivo di riparazione della bicicletta come lacuna probatoria rilevante per la localizzazione del punto dโurto
- Compensazione delle spese del grado di appello per obiettiva opinabilitร della vicenda e difficoltร probatorie; applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
