Sinistro stradale e onere della prova: il danneggiato deve dimostrare colpa e nesso causale anche in presenza di presunzione ex art. 2054 c.c. โ€“ Corte dโ€™Appello Roma 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Responsabilitร  civile โ€“ Circolazione stradale
  • Oggetto: Sinistro stradale tra ciclista e portiera di autovettura โ€“ Onere della prova a carico del danneggiato โ€“ Insufficienza probatoria
  • Normativa: artt. 2043, 2054, 2697, 2729 c.c.; art. 157, co. 7, Codice della Strada; artt. 342, 348-bis, 348-ter c.p.c.; art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: onere della prova sinistro stradale, presunzione responsabilitร  art. 2054 c.c., apertura portiera ciclista, nesso causale danno, prova dinamica sinistro

In tema di responsabilitร  civile da sinistro stradale, il danneggiato che agisca ex art. 2043 c.c. deve fornire la prova dei fatti costitutivi della responsabilitร  del conducente e, segnatamente, della colpa di questi nonchรฉ del nesso di causalitร  tra la condotta illecita e il danno patito, ai sensi dellโ€™art. 2697 c.c., senza che la presunzione di responsabilitร  di cui allโ€™art. 2054 c.c. possa supplire allโ€™assenza di riscontri probatori diretti in ordine alla dinamica del sinistro, specie quando le deposizioni testimoniali siano tra loro contraddittorie, la documentazione sanitaria riporti una diversa eziologia delle lesioni e difettino elementi oggettivi quali il verbale delle autoritร , la documentazione fotografica dei luoghi e dei veicoli coinvolti e lโ€™accertamento di compatibilitร  in sede di CTU.

La Corte dโ€™Appello di Roma, Sezione Sesta Civile, con sentenza del febbraio 2026, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte appellante nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo antagonista e del suo proprietario, dopo che il Tribunale di Latina aveva giร  rigettato la domanda in primo grado. La ricorrente lamentava di essere stata investita dallโ€™improvvisa apertura della portiera lato guidatore di unโ€™autovettura mentre percorreva in bicicletta una via della provincia di Latina nel 2013, riportando lesioni personali; lโ€™assicurazione aveva opposto la carenza di prova della dinamica del sinistro, trovando riscontro sia in primo che in secondo grado. La Corte ha escluso la responsabilitร  del convenuto rilevando le insanabili contraddizioni tra i testimoni, la diversa rappresentazione delle lesioni formulata dalla stessa danneggiata in sede di Pronto Soccorso e lโ€™assenza di qualsiasi riscontro oggettivo sulla dinamica dellโ€™urto.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Valutazione della presunzione di responsabilitร  ex art. 2054 c.c. in relazione alla condotta ostativa del contraente assicurato e alle eccezioni di improcedibilitร  ex art. 154 Cod. Ass.
  • Criteri di ammissibilitร  dellโ€™atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. e sufficienza dellโ€™argomentazione critica senza forme sacramentali, secondo Cass. SU n. 36481/2022 e Cass. n. 1932/2024
  • Preclusione dellโ€™ordinanza di inammissibilitร  ex art. 348-bis c.p.c. dopo la prima udienza e rinvio della causa: nullitร  del provvedimento adottato tardivamente
  • Attendibilitร  comparata delle deposizioni testimoniali in caso di dichiarazioni contraddittorie tra testimoni di parte attrice e testimoni di parte convenuta
  • Valore probatorio della cartella clinica di Pronto Soccorso come elemento di prova contraria idoneo a escludere la riconducibilitร  causale delle lesioni al sinistro allegato
  • Ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c. e mancata produzione del preventivo di riparazione della bicicletta come lacuna probatoria rilevante per la localizzazione del punto dโ€™urto
  • Compensazione delle spese del grado di appello per obiettiva opinabilitร  della vicenda e difficoltร  probatorie; applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002