L’assegno di mantenimento non è compensabile

L’assegno di mantenimento non è compensabile

Tribunale di Parma, Sentenza n. 713/2022 pubblicata il 31/05/2022:

Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l’ordinanza di merito, ha ritenuto l’inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)” (cfr. Cass. 23569/2016).

IN FATTO

Con atto di citazione, l’attrice promuoveva opposizione avverso l’atto di precetto notificatole dall’ex marito chiedendo, tra l’altro, accertarsi l’insussistenza in capo al precettante del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nonché, in via subordinata, ridurre il quantum debeatur eccependo in compensazione le somme a lei dovute a titolo di spese straordinarie e di mantenimento della figlia.

Costituendosi in giudizio, l’ex marito chiedeva il rigetto dell’opposizione, assumendo di non essere debitore a titolo di spese straordinarie per la figlia, posto che alcune di esse non erano state concordate tra le parti come invece prevedeva il decreto di omologa, mentre altre erano da considerarsi mere spese ordinarie (pertanto gravanti in toto sul genitore che le aveva sostenute).

DECISIONE

L’esecuzione del pagamento della somma precettata ad opera di parte attrice ha portata dirimente in quanto, avendo soddisfatto la pretesa creditoria azionata, impone di dichiararsi cessata la materia del contendere.

Tuttavia, poiché ciascuna parte ha insistito per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, occorre accertare la c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 3148/2016).

Come emerso dalla ricostruzione in fatti e dalle allegazioni in atti, tra le due parti in causa sussistono reciproche posizioni debitorie e creditorie, che trovano il loro fondamento nel decreto di omologa del Tribunale di Parma depositato il 21/06/2017.

[…]

A fronte delle rispettive ed asserite posizioni di debito/credito, le parti compensavano (seppur quantificandole in modo differente) quanto ancora dovuto dall’attrice per l’ex casa coniugale, con quanto da questi non versato per il mantenimento della figlia.

Come anticipato nell’ordinanza del 04/02/2020, in relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza di legittimità, peraltro già richiamata in precedenti di questo Tribunale, ha da tempo chiarito che “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l’ordinanza di merito, ha ritenuto l’inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)” (cfr. Cass. 23569/2016).

Avv. Cosimo Montinaro

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