L’obbligo di consegna del foglio informativo ai sottoscrittori di Buoni Fruttiferi postali

L’obbligo di consegna del foglio informativo ai sottoscrittori di Buoni Fruttiferi postali

INTRODUZIONE

Nel dedalo delle norme e delle sentenze, una questione fondamentale emerge come un faro guida: l’obbligo di consegna del foglio informativo ai sottoscrittori di prodotti finanziari. Una recente sentenza del Tribunale di Monza, relativa ai buoni fruttiferi postali, getta luce su questo aspetto cruciale, analizzando le conseguenze dell’inadempimento di tale obbligo da parte di Poste Italiane S.p.A.

Il caso ruota attorno alla sottoscrizione di buoni fruttiferi postali avvenuta nel 2002, con i sottoscrittori che lamentano la mancata consegna del foglio informativo contenente le condizioni dei buoni, inclusa la loro durata. Quando, vent’anni dopo, i titolari si presentano per riscuotere le somme dovute, si sentono opporre la prescrizione.

La sentenza affronta il nodo gordiano della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. nell’adempimento dell’obbligo informativo e delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sua violazione. Una decisione che getta luce su un intricato groviglio di norme, precedenti giurisprudenziali e principi di correttezza, buona fede e diligenza.

Scopri tutti i dettagli di questa sentenza rilevante nell’analisi approfondita che segue…

INDICE:

  1. Obbligo di Consegna del Foglio Informativo: Inquadramento Normativo
  2. Fatti di Causa e Inadempimento dell’Obbligo Informativo
  3. Decisione del Tribunale di Monza sulla Violazione dell’Obbligo
  4. Decisione
  5. Implicazioni Pratiche e Rilevanza della Sentenza

1. Obbligo di Consegna del Foglio Informativo: Inquadramento Normativo

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1207/2024, nell’esaminare il caso relativo ai buoni fruttiferi postali, ha fatto puntuale riferimento al quadro normativo che disciplina l’obbligo di consegna del foglio informativo ai sottoscrittori di tali prodotti finanziari.

In particolare, il Tribunale ha richiamato il D.M. 19 dicembre 2000 del Ministero del Tesoro, relativo alle “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi“, tutt’ora pienamente in vigore.

Questo decreto, all’art. 3, comma 1, prevede espressamente che, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, deve essere consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

Inoltre, il D.M. 19 dicembre 2000, all’art. 6, comma 1, stabilisce un obbligo ulteriore per Poste Italiane S.p.A., ovvero quello di esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni.

Queste disposizioni pongono quindi in capo a Poste Italiane un chiaro e attuale obbligo informativo nei confronti dei sottoscrittori di buoni fruttiferi postali, volto a garantire la piena trasparenza sulle condizioni contrattuali, tra cui la durata dei buoni e il relativo termine di prescrizione.

Il Tribunale ha inoltre fatto riferimento al D.M. 17 ottobre 2001 e al D.M. 18 aprile 2002, i quali disciplinavano le specifiche condizioni tecniche, come la durata settennale e il rendimento, dei buoni sottoscritti dagli attori nel caso di specie.

Tuttavia, il fulcro della decisione del Tribunale è rappresentato dall’inosservanza, da parte di Poste Italiane, dell’obbligo di consegna del foglio informativo sancito dall’art. 3, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, ancora pienamente vigente.

2. Fatti di Causa e Inadempimento dell’Obbligo Informativo

Nel caso in esame, i sottoscrittori avevano acquistato nel 2002 buoni fruttiferi postali cartacei con una durata settennale presso Poste Italiane. Tuttavia, nonostante l’obbligo previsto dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, essi lamentavano di non aver ricevuto il foglio informativo contenente le condizioni dei buoni, inclusa la loro durata.

Vent’anni dopo, quando si presentarono per riscuotere le somme dovute, Poste Italiane oppose loro la prescrizione del credito. Di fronte a questa situazione, gli attori citarono in giudizio la società, sostenendo che l’inadempimento dell’obbligo informativo aveva impedito il decorso della prescrizione.

3. Decisione del Tribunale di Monza sulla Violazione dell’Obbligo

Il Tribunale di Monza ha esaminato attentamente la questione dell’obbligo di consegna del foglio informativo e le conseguenze della sua violazione.

Innanzitutto, il Tribunale ha rilevato che Poste Italiane non ha fornito alcuna prova dell’adempimento dell’obbligo in questione, né dell’osservanza di una prassi volta a garantire la consegna del foglio informativo agli uffici postali all’epoca dei fatti.

Nonostante ciò, il Tribunale ha escluso la configurazione di un’ipotesi di occultamento doloso del debito, ritenendo che la mera mancata consegna del foglio informativo non possa essere assimilata a tale fattispecie.

Il Tribunale ha quindi ravvisato un inadempimento contrattuale di Poste Italiane nell’omessa consegna delle informazioni sulle condizioni dei buoni, condannando la società al risarcimento dei danni in favore degli attori. Tale danno comprende non solo il capitale perduto, ma anche gli interessi che sarebbero maturati nel periodo di durata del prestito fruttifero.

4. Decisione

Poste Italiane S.p.A. va condannata a pagare ai ricorrenti i seguenti importi: – quanto ai buoni sottoscritti da … la somma di euro 21.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni […]; – quanto ai buoni sottoscritti da … la somma di euro 24.500,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni […].” (Tribunale di Monza, sentenza n. 1207/2024)

5. Implicazioni Pratiche e Rilevanza della Sentenza

La sentenza del Tribunale di Monza rappresenta un monito importante per gli operatori finanziari e le istituzioni che collocano prodotti di investimento presso il pubblico. Essa sottolinea l’importanza cruciale degli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti dei sottoscrittori, al fine di garantire una piena consapevolezza delle condizioni contrattuali.

Inoltre, la sentenza evidenzia le potenziali conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi, con il rischio di dover corrispondere non solo il capitale investito, ma anche gli interessi maturati durante il periodo di vigenza del prodotto.

Questo provvedimento giudiziario rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di affermazione dei principi di correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti tra operatori professionali e contraenti deboli, contribuendo a rafforzare la tutela dei consumatori e degli investitori.

Avv. Cosimo Montinaro

Per una consulenza legale approfondita su casi analoghi o per tutelarti in situazioni simili, contatta l’Avv. Cosimo Montinaro, con studio in Lecce in Via M.R. Imbriani n. 24, tel. 0832/1827251, email segreteria@studiomontinaro.it.

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