Macchia d’olio sulla strada: responsabile l’ente gestore del servizio di pulizia per mancata rimozione tempestiva – Corte d’Appello di Bologna 2025

La Corte d’Appello di Bologna ha recentemente affrontato un importante caso riguardante la responsabilità per danni da mancata manutenzione stradale. La vicenda ha origine da un incidente stradale causato dalla presenza di una macchia d’olio non rimossa tempestivamente dalla sede stradale. Il sinistro si è verificato quando un automobilista, percorrendo una strada comunale, ha perso il controllo del proprio veicolo a causa della sostanza scivolosa presente sull’asfalto. La Corte ha confermato la responsabilità dell’ente gestore del servizio di pulizia stradale, rigettando sia l’appello principale che quello incidentale. La sentenza stabilisce un importante principio in materia di responsabilità nella manutenzione stradale, chiarendo gli obblighi degli enti gestori del servizio di pulizia e le conseguenze della loro inadempienza nella manutenzione ordinaria delle strade. Il caso offre significativi spunti di riflessione sulla gestione della sicurezza stradale e sulle responsabilità degli enti preposti alla manutenzione delle strade pubbliche.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso prende avvio il 12 dicembre 2017, quando un automobilista, alla guida del proprio veicolo Suzuki Vitara, percorreva la Via Castellaccio con direzione Ancona-Ravenna. Giunto all’altezza del bar Fontanelle, il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia oleosa presente sulla carreggiata, andando a urtare contro un albero posto sul lato della strada. La sostanza scivolosa, come emerso dalle testimonianze raccolte, era presente sulla strada già dalle prime ore del mattino, precisamente dalle 8:30, ma non era stata né segnalata né rimossa nonostante il lungo lasso di tempo trascorso prima dell’incidente, avvenuto alle 13:20. La macchia d’olio risultava particolarmente insidiosa in quanto di colore uniforme e conforme alla sede stradale, quindi difficilmente percepibile dai conducenti in transito. Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto hanno confermato nella loro relazione la presenza della sostanza oleosa e la sua probabile correlazione con la perdita di controllo del veicolo. Un aspetto particolarmente rilevante è emerso durante l’istruttoria: nonostante la presenza di segnaletica stradale indicante la possibile scivolosità del manto stradale, tale avvertimento era specificamente riferito a condizioni di pioggia o ghiaccio, circostanze non presenti al momento dell’incidente. L’automobilista ha riportato sia danni fisici che danni materiali al proprio veicolo, tanto gravi da renderne necessaria la demolizione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento si incentra principalmente sull’articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per danni da cose in custodia. La giurisprudenza ha costantemente affermato l’applicabilità di questa norma anche agli enti pubblici proprietari delle strade, come stabilito da numerose pronunce della Corte di Cassazione (n.15042/2008 e n.20427/2008). Il principio fondamentale è che, quando le caratteristiche della strada consentono un’adeguata attività di vigilanza, l’ente custode è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti. Particolarmente rilevante è la sentenza della Cassazione n.7805/2017, che ha affrontato un caso analogo stabilendo che l’ente gestore può essere esonerato da responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell’immediato. La Corte di Cassazione, con le sentenze n.6101/2013, n.5622/2016 e n.4963/2019, ha inoltre precisato che, nel caso specifico di macchie d’olio sulla sede stradale, il custode deve dimostrare la recente formazione della macchia per potersi liberare dalla responsabilità. Un ulteriore principio giurisprudenziale rilevante è stato stabilito dalla Cassazione n.7361/2019, secondo cui le modifiche improvvise della struttura della strada (come buche o macchie d’olio) divengono, con il trascorrere del tempo, nuove condizioni intrinseche della cosa, di cui il custode deve rispondere.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, riconoscendo la responsabilità solidale dell’ente gestore del servizio di pulizia stradale. La decisione si basa su diversi elementi chiave. In primo luogo, è stato accertato che il servizio di pulizia ordinaria delle strade era affidato all’ente appellante in virtù di specifiche convenzioni risalenti al 2002 e aggiornate nel 2005. La Corte ha respinto l’argomento difensivo secondo cui la competenza per la rimozione delle macchie d’olio sarebbe spettata esclusivamente alla ditta incaricata degli interventi straordinari post-incidente. È stato infatti chiarito che tale protocollo si applicava solo agli interventi successivi agli incidenti, mentre nel caso in esame la macchia era preesistente. La responsabilità dell’ente gestore è stata confermata anche in considerazione del lungo tempo trascorso tra la formazione della macchia e l’incidente, periodo durante il quale sarebbe stato possibile e doveroso intervenire per la sua rimozione. La Corte ha inoltre evidenziato come l’ente non abbia fornito la prova del caso fortuito, elemento necessario per liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. Non è stata accolta nemmeno la tesi della pretesa condotta imprudente dell’automobilista, in quanto la velocità era moderata e la macchia risultava difficilmente visibile per la sua conformità cromatica con l’asfalto.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Con specifico riferimento alla situazione di pericolo costituita da macchia d’olio sulla sede stradale, la Suprema Corte ha affermato che la prova del fortuito, ricadente sull’ente proprietario della strada, comporta l’onere di dimostrare che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Segnatamente, grava sul custode la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del danneggiato a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno.