Sinistro da veicolo non identificato e onere probatorio verso il FGVS: non basta provare la mancata identificazione – Corte di Appello di Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile da circolazione stradale – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
  • Oggetto: Sinistro stradale da veicolo non identificato – Azione risarcitoria ex art. 283 d.lgs. 209/2005 – Onere probatorio del danneggiato – Valutazione prove testimoniali contraddittorie
  • Normativa: Art. 2054 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 283 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; art. 141, co. 2, d.lgs. 285/1992; art. 189, co. 6, d.lgs. 285/1992; art. 55 c.p.p.; art. 204, co. 1-bis, CdS; art. 281-sexies c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: FGVS veicolo non identificato prova; onere probatorio sinistro stradale; Fondo Garanzia Vittime Strada; veicolo pirata risarcimento; art. 283 codice assicurazioni

In tema di sinistro stradale da veicolo non identificato, il danneggiato che agisca nei confronti dell’impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 283 d.lgs. 209/2005 è gravato da un onere probatorio rigoroso che impone di dimostrare, ai sensi dell’art. 2054 c.c., non solo le modalità del fatto e la condotta colposa del conducente ignoto, ma anche che il veicolo non era identificabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, stante l’assenza strutturale di un contraddittore direttamente coinvolto nel giudizio.

La Corte di Appello di Roma, con la pronuncia in esame, conferma il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice per sinistro da veicolo non identificato sull’autostrada A1. Le testimonianze rese in appello risultano contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi riscontro documentale estrinseco; l’inerzia del danneggiato nell’immediatezza dei fatti — omessa comunicazione agli agenti intervenuti, referto di pronto soccorso generico, mancata querela contro ignoti — concorre a rendere non raggiunto il rigoroso onere probatorio verso il FGVS per sinistro da veicolo non identificato.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Valenza indiziaria della mancata presentazione di denuncia o querela contro ignoti nell’ambito della valutazione complessiva del compendio probatorio nell’azione verso il FGVS, senza automatismo nel rigetto della domanda
  • Efficacia probatoria del verbale della Polizia Stradale nella ricostruzione ex post della dinamica del sinistro e portata delle dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti ex art. 55 c.p.p.
  • Inattendibilità di prove testimoniali contraddittorie tra loro e avulse da riscontri estrinseci ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente di veicolo non identificato
  • Distinzione tra verbale di accertamento della dinamica del sinistro e verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada: autonomia e diversa efficacia probatoria dei due atti
  • Irrilevanza dell’archiviazione prefettizia del verbale CdS ex art. 141, co. 2, ai fini della diversa dinamica del sinistro, potendo il provvedimento essere intervenuto per motivi di forma o per silenzio-assenso ex art. 204, co. 1-bis, CdS in assenza di valutazione nel merito
  • Libertà della parte nell’individuazione dei testimoni da escutere quale scelta di strategia difensiva ex art. 2697 c.c., insindacabile dal giudice