Introduzione
La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato l’inoperatività di una polizza assicurativa RCT in relazione a un infortunio mortale sul lavoro, ritenendo che la vittima non potesse essere qualificata come terzo ai sensi del contratto assicurativo. La pronuncia affronta questioni centrali in tema di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato di fatto, distinzione tra polizza RC verso terzi e RC verso prestatori di lavoro, interpretazione clausole contrattuali assicurative ed effetti dell’estinzione parziale del giudizio per rinuncia agli atti. La vicenda trae origine da un tragico incidente verificatosi presso una struttura turistico-ricettiva, dove un lavoratore che eseguiva lavori di falciatura con un trattore agricolo si ribaltava a causa di un dislivello non segnalato, venendo schiacciato dai cingoli del mezzo privo dei prescritti dispositivi di sicurezza e decedendo per le gravissime lesioni riportate.
I familiari del lavoratore deceduto convenivano in giudizio il proprietario della struttura turistica, il datore di lavoro formale e il proprietario del trattore, ottenendo in primo grado la condanna al risarcimento dei danni. Le parti convenute chiamavano in causa la compagnia assicuratrice del proprietario della struttura, titolare di una polizza RCT, al fine di essere manlevate. Il Tribunale rigettava la domanda di manleva dichiarando il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, ritenendo che il sinistro non rientrasse tra quelli coperti dalla polizza. Le parti convenute proponevano appello, contestando tra l’altro l’esclusione della responsabilità di un ente pubblico per omessa manutenzione stradale e l’inoperatività della polizza assicurativa. In corso di appello, gli appellanti rinunciavano ai motivi diretti contro l’ente pubblico, restringendo il thema decidendum alla sola questione della operatività della polizza assicurativa.
Principi di diritto trattati e risolti
1. Estinzione parziale giudizio per rinuncia agli atti con cessazione materia contendere
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, quando accettata dalla controparte o comunque non contestata dalle altre parti, determina l’estinzione parziale del processo limitatamente ai rapporti tra rinunciante e destinatario della rinuncia, con cessazione della materia del contendere su tali specifiche domande. L’estinzione parziale circoscrive l’oggetto del giudizio alle sole questioni non rinunciate, lasciando integre le domande e i rapporti processuali tra le altre parti non coinvolte nella rinuncia.
La Corte afferma: “Con atto del 02.07.2025 sottoscritto personalmente dalle parti, depositato e notificato il 03.07.2025, la difesa appellante dichiarava di rinunciare all’impugnazione promossa contro l’appellata limitatamente ai capi della sentenza impugnata riguardanti l’appellata di cui ai motivi 1, 2 e 4 dell’atto di appello. In aderenza a tale concorde richiesta va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso da parte degli appellanti, con spese compensate”.
Il principio assume rilevanza operativa nei giudizi complessi con pluralità di parti e domande: quando la rinuncia non investe l’intero rapporto processuale ma solo specifici capi di domanda o determinate posizioni soggettive, il giudizio prosegue limitatamente alle questioni residue non rinunciate. La compensazione integrale delle spese processuali tra rinunciante e destinatario della rinuncia costituisce conseguenza ordinaria della cessazione convenzionale della lite, salvo diverso accordo delle parti.
2. Qualificazione erronea eccezione come difetto legittimazione anziché rigetto merito
L’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa attiene al merito della domanda di manleva e non al difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice. Quando la compagnia assicuratrice è stata espressamente convenuta quale titolare dell’obbligazione risarcitoria e quindi legittimata a contraddire rispetto alla pretesa derivante dal fatto illecito, il rigetto della domanda per ritenuta inoperatività della polizza costituisce decisione di merito fondata sull’accertamento di un fatto impeditivo, e non declaratoria di carenza di una condizione dell’azione.
Nella motivazione si legge: “A differenza della specifica statuizione adottata in sentenza, il provvedimento assunto va più correttamente inteso come rigetto della domanda in ragione della inoperatività della polizza e non come inammissibilità conseguente al difetto di una condizione dell’azione. La compagnia assicurativa era stata espressamente convenuta quale titolare dell’obbligazione risarcitoria e, quindi, legittimata a contraddire rispetto alla pretesa relativa al fatto illecito”.
La distinzione assume rilevanza sul piano processuale perché il difetto di legittimazione passiva costituisce vizio che determina l’inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell’azione, mentre l’accertamento dell’inoperatività della polizza presuppone un esame nel merito del rapporto assicurativo e delle sue condizioni applicative. La corretta qualificazione dell’eccezione orienta anche il regime probatorio e l’ambito del sindacato del giudice d’appello sulla motivazione della sentenza impugnata.
3. Motivazione apparente polizza assicurativa legittima rinnovazione esame merito
La motivazione apparente, pur essendo graficamente esistente come parte del documento giudiziale, non rende percepibili le ragioni della decisione quando consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento. Si è in presenza di motivazione apparente quando non è possibile effettuare alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento del giudice. Tale vizio legittima il giudice d’appello, in virtù della natura devolutiva del gravame, a procedere a un nuovo esame circa la fondatezza della domanda.
Il Collegio precisa: “Sebbene la motivazione non sia inesistente, la stessa è tanto ridotta da risultare apparente. Non spiega infatti le ragioni della ritenuta carenza di legittimazione attiva, né rende in alcun modo intellegibile quale sia stata la valutazione del compendio istruttorio e, in particolare, gli elementi da cui ritenere che il sinistro travalicasse il perimetro del rischio assicurato”.
Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado si era limitata ad affermare che la compagnia assicuratrice aveva fondatamente sostenuto e documentato la propria carenza di legittimazione in quanto il sinistro non rientrava tra quelli assicurati. Tale affermazione, priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, non consentiva di comprendere la ratio decidendi e imponeva quindi alla Corte d’appello di procedere a un nuovo esame integrale della questione, con autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito.
4. Lavoratore subordinato di fatto non è terzo ai sensi polizza RCT
Ai fini dell’operatività della polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), non può essere considerato terzo il soggetto che, pur non avendo un rapporto di lavoro subordinato formalmente documentato, presti stabilmente manovalanza presso la struttura dell’assicurato, trovandosi in una situazione di subordinazione di fatto. L’esclusione dal novero dei terzi opera anche quando il lavoratore risulti formalmente dipendente di altra società collegata all’assicurato, qualora le risultanze istruttorie dimostrino la sussistenza di un effettivo rapporto di dipendenza con l’assicurato stesso.
La Corte chiarisce: “L’art. 18 del contratto assicurativo esclude dal novero dei terzi, tra l’altro, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione”.
L’esclusione trova giustificazione nell’esigenza di evitare il maggior rischio, non determinabile ex ante e quindi non rapportabile alla misura del premio, correlato alla maggiore esposizione al rischio di tali soggetti rispetto agli altri terzi, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. La ratio della clausola è perimetrare il rischio di polizza limitando la risarcibilità ai danni subiti da soggetti che accedano ai luoghi coperti dalla garanzia per ragioni estemporanee e occasionali, escludendo eventi che coinvolgano soggetti che prestino stabilmente attività lavorativa sul sito.
5. Indici presuntivi subordinazione: continuità prestazione, assenza rischio, dipendenza formale società collegata
La subordinazione, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, è intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Quando tale assoggettamento non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad elementi sussidiari con funzione indiziaria: continuità della prestazione, rispetto di un orario predeterminato, percezione a cadenze fisse di compenso prestabilito, assenza in capo al lavoratore di rischio e di struttura imprenditoriale.
La pronuncia stabilisce: “Particolarmente significativa ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione deve ritenersi la circostanza che il lavoratore fosse regolarmente adibito, con carattere di continuità, allo svolgimento delle mansioni più disparate presso la struttura turistica. Tale ricostruzione non può che essere avvalorata ulteriormente da indici presuntivi individuabili nella circostanza che il lavoratore fosse formalmente dipendente della società a sua volta amministrata dal medesimo soggetto proprietario della struttura turistica – nonché collegata alla società proprietaria della struttura”.
Nel caso esaminato, le testimonianze concordi avevano evidenziato che il lavoratore deceduto era presente quotidianamente presso la struttura turistica svolgendo mansioni di tuttofare, ricevendo ordini dal proprietario della struttura, rispondendo prontamente alle chiamate dello stesso dovendo interrompere altre attività. Il diario di lavoro documentava una presenza pressoché quotidiana. La formale qualifica di dipendente di società collegata amministrata dal medesimo soggetto consentiva di presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la soggezione nei confronti del datore di lavoro sostanziale.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Un lavoratore dipendente di una società di servizi eseguiva lavori di falciatura e tranciatura dell’erba sul terreno di pertinenza di una struttura turistico-ricettiva, su incarico del proprio datore di lavoro formale, avvalendosi di un trattore agricolo fornitogli e di proprietà di altro soggetto. Durante l’esecuzione dei lavori, il mezzo si ribaltava a causa della presenza di un dislivello non segnalato e non visibile per l’alta vegetazione. A causa della assoluta mancanza dei prescritti dispositivi di sicurezza sul trattore, il lavoratore veniva disarcionato e successivamente schiacciato dai cingoli del mezzo in rotazione, decedendo per sfondamento della scatola cranica ed eviscerazione.
Il proprietario della struttura turistica e del trattore veniva rinviato a giudizio in sede penale per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Il procedimento si concludeva con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, con condanna a un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. I familiari del lavoratore deceduto, in proprio e quali eredi, adivano quindi il Tribunale civile convenendo il proprietario della struttura turistica e del trattore, il datore di lavoro formale e la società proprietaria del trattore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio le parti convenute contestando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande. In via subordinata, invocavano l’applicazione del concorso di colpa del lavoratore deceduto ai sensi dell’art. 1227 c.c. e la chiamata in causa di un ente pubblico gestore della strada per omessa manutenzione dell’area di pertinenza stradale dove si era verificato il sinistro. Veniva inoltre richiesta l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice del proprietario della struttura turistica, titolare di polizza RCT, al fine di essere manlevati da eventuali responsabilità risarcitorie.
