La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26970 del 21 settembre 2023, ha affrontato un tema di fondamentale importanza per il diritto processuale civile: gli effetti della mancata riassunzione del giudizio dopo una sentenza di cassazione con rinvio. La pronuncia si distingue per la sua sistematicità nell’analizzare le conseguenze previste dall’art. 393 c.p.c., offrendo una chiave interpretativa completa che abbraccia sia gli aspetti estintivi del processo sia la sopravvivenza del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
La decisione riveste particolare interesse perché chiarisce definitivamente come l’inerzia delle parti nella riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio non si limiti a determinare l’estinzione del solo giudizio di rinvio, ma produca effetti ben più ampi, portando all’estinzione dell’intero processo. Questo principio comporta la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, con l’unica eccezione di quelle già coperte da giudicato in quanto non impugnate. Contemporaneamente, però, la Corte sottolinea come il principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione mantenga la sua efficacia vincolante, potendo trovare applicazione anche in un eventuale nuovo giudizio instaurato tra le medesime parti.
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La complessa vicenda processuale oggetto della pronuncia affonda le sue radici negli anni Settanta del secolo scorso, quando due proprietari di unità immobiliari all’interno dello stesso edificio – la società (Omissis) Srl e la signora B.B. – decidevano di realizzare un impianto di ascensore, sostenendo una spesa di 9.182.150 delle vecchie lire. Questa iniziale collaborazione si trasformava ben presto in un articolato contenzioso destinato a protrarsi per decenni.
Nel corso degli anni, la società (Omissis) Srl si scindeva dando vita a due nuove entità: La Frentana Prima Srl e la Duckling Two Srl. Parallelamente, la signora A.A. subentrava nella proprietà dell’unità immobiliare precedentemente appartenente alla B.B. Questi avvicendamenti soggettivi non facevano che complicare ulteriormente il quadro della controversia.
Il contenzioso raggiungeva un punto cruciale quando le due società nate dalla scissione ottenevano il decreto ingiuntivo n. 5065/2008 nei confronti di A.A., per un importo complessivo di 21.105,02 euro. Tale somma si componeva di due voci distinte: 6.144,80 euro a titolo di rimborso delle spese processuali e 14.960,22 euro quale indennizzo per l’utilizzo precario degli spazi di loro proprietà. L’opposizione proposta da A.A. veniva accolta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 24039/2014, decisione questa che le società impugnavano senza successo dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale con sentenza n. 5763/2018 respingeva il gravame.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’architettura normativa su cui si fonda la pronuncia ruota principalmente attorno all’art. 393 c.p.c., disposizione che disciplina gli effetti della mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio. La Corte, nel suo percorso argomentativo, ricostruisce con precisione il consolidato orientamento giurisprudenziale che si è sviluppato attorno a questa norma, creando un quadro interpretativo organico e coerente.
Di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza n. 1680/2012, che ha cristallizzato il principio secondo cui l’estinzione per mancata riassunzione determina la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del processo, con la sola eccezione di quelle coperte da giudicato per mancata impugnazione. Questo orientamento viene ulteriormente rafforzato dalla sentenza n. 17372/2002, che ha definitivamente chiarito l’inapplicabilità dell’art. 338 c.p.c. al giudizio di rinvio, tracciando una netta linea di demarcazione tra gli effetti dell’estinzione nel giudizio di impugnazione ordinario e in quello di rinvio.
La Corte richiama inoltre due precedenti fondamentali che hanno contribuito a delineare l’efficacia del principio di diritto dopo l’estinzione del processo: la sentenza n. 2100/1974, che ha stabilito la sopravvivenza dell’efficacia vincolante della pronuncia di cassazione anche in un eventuale nuovo processo, e la sentenza n. 13974/2014, che ha esteso tale vincolatività anche ai processi introdotti in data anteriore, purché caratterizzati dall’identità di parti e oggetto.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Suprema Corte sviluppa la sua decisione attraverso un’analisi giuridica particolarmente approfondita e articolata, che si snoda lungo diverse direttrici interpretative. In primo luogo, accoglie il primo motivo di ricorso, evidenziando come la sentenza impugnata presentasse una motivazione inadeguata, non avendo sufficientemente esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per respingere i motivi di appello.
Nel merito della questione, la Corte enuncia due principi fondamentali destinati a regolare la materia della mancata riassunzione. Il primo attiene agli effetti estintivi: quando il giudizio non viene riassunto nei termini davanti al giudice di rinvio, l’estinzione non si limita a questo specifico segmento processuale ma coinvolge l’intero processo, determinando la caducazione di tutte le pronunce non coperte da giudicato. Questa soluzione, come sottolinea la Corte, risponde a una precisa scelta del legislatore di sanzionare il disinteresse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Il secondo principio riguarda invece la sopravvivenza dell’efficacia vincolante del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Tale principio, anche dopo l’estinzione del processo, mantiene la sua forza vincolante in un eventuale nuovo giudizio instaurato tra le stesse parti. Tuttavia, la Corte precisa che questo vincolo non impedisce alle parti di formulare, nel nuovo processo, domande ed eccezioni diverse da quelle proposte nel giudizio estinto, garantendo così un equilibrio tra l’esigenza di stabilità dei principi di diritto e il diritto di difesa delle parti.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In tema di giudizio di legittimità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate, restando inapplicabile al giudizio di rinvio l’art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello […] In tema di efficacia vincolante della sentenza di cassazione, anche quando a seguito della stessa non sia stata riassunta la causa dinanzi il giudice di rinvio, ma sia stato instaurato un nuovo giudizio, deve applicarsi l’art. 393 cod proc civ secondo il quale la sentenza della Corte di Cassazione conserva effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda. Detta pronuncia vincola anche il giudice di un diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto.”
(Cassazione civile, Sez. III, n. 26970/2023)
