Mancata riassunzione dopo Cassazione: estinzione del processo civile secondo l’Art. 393 CPC

Mancata riassunzione dopo Cassazione: estinzione del processo civile secondo l’art. 393 CPC

Con l’ordinanza n. 26970 del 21 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio porta all’estinzione dell’intero processo, con la caducazione delle sentenze emesse durante il procedimento. Questo vale per tutte le sentenze, tranne quelle già coperte dal giudicato.

L’art. 393 c.p.c., che regola l’estinzione del processo per inattività delle parti, si applica anche al giudizio di rinvio, essendo una prosecuzione del giudizio di legittimità precedente.

È importante notare che l’estinzione del giudizio di rinvio comporta la caducazione della sentenza impugnata in Cassazione e di tutte le sentenze che hanno riguardato la stessa controversia in primo grado e in appello.

Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione conserva il suo carattere vincolante anche in un nuovo processo derivato dalla riproposizione della domanda. In questo caso, le parti possono introdurre domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, senza operare la preclusione di cui all’art. 394, comma 3, c.p.c., che si applica invece al procedimento in sede di rinvio.

Questa disciplina risponde a una valutazione negativa del legislatore riguardo al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento, garantendo che le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere siano quelle già coperte dal giudicato.

Avv. Cosimo Montinaro

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