Terzo trasportato sempre tutelato: la Cassazione conferma l’azione diretta anche contro veicoli esteri senza accertamento di responsabilità – Cassazione 2025

Una vicenda giudiziaria che ha attraversato tre gradi di giudizio ha finalmente trovato una soluzione definitiva grazie all’intervento della Suprema Corte di Cassazione, che ha chiarito in modo inequivocabile i diritti del terzo trasportato nei sinistri stradali che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero. La questione, emersa da un incidente stradale avvenuto nella Capitale, ha sollevato importanti interrogativi sulla portata applicativa dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

La controversia ha preso avvio quando una passeggera, rimasta coinvolta in un sinistro stradale mentre viaggiava a bordo di un’autovettura italiana, si è vista negare il diritto al risarcimento diretto dalla compagnia assicuratrice del veicolo trasportante. Il caso ha evidenziato una problematica di grande rilevanza pratica, considerando l’elevato numero di sinistri che quotidianamente coinvolgono veicoli con targhe estere sulle strade italiane.

I giudici di merito avevano inizialmente escluso l’applicabilità della normativa sul risarcimento diretto, sostenendo che in presenza di veicoli esteri fosse necessario rivolgersi all’Ufficio Centrale Italiano secondo le procedure previste per tali situazioni. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato completamente questa interpretazione con una decisione del 2025 che ridefinisce i confini della tutela assicurativa.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso ha origine da un incidente stradale verificatosi in una giornata autunnale nella Capitale, quando una passeggera si trovava a bordo di una Fiat Grande Punto di proprietà e condotta da un conoscente. L’autovettura, regolarmente assicurata presso una compagnia italiana, si scontrava con una Volkswagen Passat condotta da un conducente e assicurata presso una compagnia estera operante nel mercato europeo.

L’impatto, avvenuto nel primo pomeriggio in una zona trafficata della città, causava alla passeggera lesioni personali che richiedevano l’intervento del Pronto Soccorso e successivi controlli medici specialistici. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure ospedaliere, si sottoponeva volontariamente anche alla visita presso il medico fiduciario della compagnia assicuratrice italiana, dimostrando la propria collaborazione nell’iter di liquidazione del sinistro.

Tuttavia, anziché ricevere il riconoscimento del danno subito, la passeggera si vedeva recapitare una lettera di contestazione da parte della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava. L’assicurazione negava la propria responsabilità sostenendo che, essendo il veicolo antagonista assicurato all’estero, non poteva applicarsi la normativa italiana sul risarcimento diretto prevista dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

Di fronte a questa situazione, la donna decideva di tutelare i propri diritti avviando un’azione legale proprio nei confronti della compagnia italiana, confidando nella validità della normativa che riconosce al terzo trasportato il diritto di ottenere il risarcimento dalla compagnia del veicolo trasportante. La vicenda giudiziaria che ne seguiva si sarebbe rivelata particolarmente complessa e ricca di implicazioni per l’intero sistema assicurativo nazionale.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento trova il proprio fulcro nell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, introdotto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005 numero 209, che disciplina l’azione diretta del terzo trasportato. Questa disposizione, di derivazione comunitaria, stabilisce che il danno subito dal terzo trasportato viene risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.

La normativa si inserisce nel più ampio contesto delle direttive europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, che mirano a garantire una tutela uniforme e paritaria a tutte le vittime dei sinistri stradali nell’ambito dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di eliminare le disparità di trattamento che potrebbero derivare dalla nazionalità del veicolo o dalla sede della compagnia assicuratrice.

Parallelamente, l’articolo 126 del Codice delle Assicurazioni disciplina il ruolo dell’Ufficio Centrale Italiano nei rapporti con i veicoli immatricolati all’estero, prevedendo specifiche procedure per il risarcimento dei danni causati da tali veicoli quando non operino le convenzioni internazionali tra assicuratori.

La giurisprudenza di legittimità ha attraversato diverse fasi interpretative della nozione di caso fortuito prevista dall’articolo 141. Inizialmente, la Terza Sezione Civile della Cassazione con sentenza numero 4147 del 13 febbraio 2019 aveva ricondotto nella nozione di caso fortuito anche la condotta colposa del terzo, con conseguente inammissibilità dell’azione diretta del terzo trasportato. Successivamente, la stessa Sezione con sentenza numero 17963 del 23 giugno 2021 aveva sostenuto la tesi contraria.

Il contrasto giurisprudenziale è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza numero 35318 del 30 novembre 2022, che hanno chiarito come la nozione di caso fortuito riguardi esclusivamente l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il percorso giudiziario della controversia ha evidenziato interpretazioni contrastanti della normativa sui diritti del terzo trasportato da parte dei giudici di merito. Il Giudice di Pace aveva inizialmente rigettato la domanda sollevando un’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni potesse trovare applicazione soltanto rispetto a veicoli con targa italiana.

Il Tribunale di Roma, investito dell’appello proposto dalla passeggera, confermava la sentenza di primo grado ma con una motivazione parzialmente diversa. I giudici capitolini osservavano che l’azione si sarebbe dovuta esperire nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell’articolo 126 del Codice delle Assicurazioni, in ragione dell’esclusiva responsabilità nel sinistro del conducente dell’autovettura assicurata all’estero.

La Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha invece accolto integralmente il ricorso della passeggera, cassando la sentenza del Tribunale e stabilendo principi di diritto di portata generale. I giudici di legittimità hanno preliminarmente chiarito che il Tribunale non aveva affermato l’impossibilità di applicare l’azione diretta ai veicoli con targa estera, ma aveva erroneamente subordinato tale applicazione all’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

La Corte ha ribadito con forza che l’azione ex articolo 141 prescinde completamente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.

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