Il trasporto pubblico urbano rappresenta un servizio essenziale per milioni di cittadini, ma talvolta può trasformarsi in fonte di responsabilità civile quando si verificano incidenti che causano lesioni ai passeggeri. Una recente pronuncia della Cassazione Civile ha chiarito definitivamente una questione fondamentale riguardante i criteri di liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, comunemente definite micropermanenti.
La vicenda giudiziaria ha preso origine da un episodio apparentemente banale ma dalle conseguenze significative: una passeggera che, salita regolarmente su un autobus di linea, ha subito una caduta all’interno del mezzo a causa di una brusca manovra del conducente. L’incidente, verificatosi nel febbraio del 2016, ha dato origine a un lungo iter processuale che ha attraversato tutti i gradi di giudizio, culminando con la decisione della Suprema Corte nel 2025.
Il caso solleva interrogativi cruciali sulla natura giuridica del rapporto tra vettore e passeggero e, soprattutto, sui parametri risarcitori da applicare quando il danno deriva da un sinistro che, pur verificandosi nell’ambito di un contratto di trasporto, presenta caratteristiche tipiche degli incidenti stradali. La questione assume particolare rilevanza pratica considerando che i diversi criteri di liquidazione possono comportare differenze significative nell’ammontare del risarcimento riconosciuto al danneggiato.
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– Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un sinistro verificatosi in una comune giornata di febbraio del 2016, quando una cittadina, dopo essere regolarmente salita a bordo di un autobus di linea gestito dalla società concessionaria del trasporto pubblico locale, ha subito una caduta all’interno del veicolo. L’incidente si è verificato in conseguenza di una brusca manovra di ripartenza effettuata dal conducente, che ha causato la perdita di equilibrio della passeggera.
Le lesioni riportate dalla passeggera sono state successivamente quantificate da un consulente tecnico d’ufficio in una percentuale di invalidità permanente compresa tra il 3% e il 4%, configurando pertanto quello che tecnicamente viene definito un danno biologico micropermanente. La donna ha quindi convenuto in giudizio la società di trasporto pubblico, chiedendo il risarcimento integrale dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali subiti.
Il sinistro ha assunto particolare rilevanza dal punto di vista giuridico poiché, pur verificandosi nell’ambito di un rapporto contrattuale di trasporto, presenta caratteristiche tipiche degli incidenti della circolazione stradale. La dinamica dell’evento, infatti, è direttamente collegata al movimento del veicolo e alle modalità di conduzione dello stesso, aspetti che la giurisprudenza ha tradizionalmente ricondotto alla nozione di “circolazione stradale“ di cui all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.
La questione si è complicata ulteriormente per il fatto che la società di trasporto pubblico aveva sostenuto che le lesioni della passeggera, pur rientrando nella categoria delle micropermanenti, dovessero essere liquidate secondo i parametri specifici previsti dal Codice delle Assicurazioni per i danni derivanti dalla circolazione stradale, anziché secondo i criteri generali applicabili ai contratti di trasporto.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La disciplina giuridica applicabile al caso presenta aspetti complessi che richiedono l’esame di diverse disposizioni normative e dei relativi orientamenti giurisprudenziali consolidati. Il quadro normativo di riferimento si articola principalmente attorno a due pilastri fondamentali: l’articolo 1681 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del vettore, e l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che regola il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione stradale.
L’articolo 1681 del Codice Civile stabilisce una forma di responsabilità contrattuale a carico del vettore, prevedendo che “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. La norma configura una presunzione di responsabilità particolarmente rigorosa, che può essere superata soltanto mediante la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento dannoso.
Parallelamente, l’articolo 2054 del Codice Civile disciplina la responsabilità extracontrattuale derivante dalla circolazione di veicoli, stabilendo che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Anche in questo caso si tratta di una forma di responsabilità presunta, ancorché con modalità probatorie leggermente diverse rispetto a quelle previste per il contratto di trasporto.
Il punto nodale della questione è rappresentato dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, che prevede criteri specifici per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore. La norma stabilisce parametri tabellari precisi per la quantificazione delle micropermanenti, definendo importi fissi per ogni punto percentuale di invalidità accertata. Secondo la giurisprudenza consolidata, queste disposizioni costituiscono una deroga al regime generale di liquidazione del danno, applicandosi esclusivamente quando sussiste il collegamento eziologico con la circolazione stradale.
Un precedente significativo è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 4509/2022, che ha chiarito come “là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell’avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assume di per sé alcun rilievo determinante”, richiedendo invece che nella circolazione stradale sia impegnato il soggetto danneggiante. Più recentemente, la Cassazione n. 1812/2025 ha affermato che “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla circolazione, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento”.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della società di trasporto ai sensi dell’articolo 1681 del Codice Civile, procedendo alla liquidazione del danno biologico secondo i criteri tabellari in uso presso l’ufficio giudiziario. La decisione si basava sulla natura contrattuale del rapporto intercorrente tra vettore e passeggero, applicando pertanto il regime di responsabilità da inadempimento previsto per i contratti di trasporto di persone.
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