Mutuo alla francese e anatocismo: formula e calcoli – Tribunale Milano 2024
Una recente sentenza del Tribunale di Milano del 2024 ha gettato nuova luce sulla controversa questione dell’anatocismo nei mutui con ammortamento alla francese. Il caso, che ha visto contrapporsi un mutuatario e un istituto di credito, ha sollevato interrogativi sulla reale natura di questo metodo di calcolo delle rate e sulla sua conformità al divieto di anatocismo. Le argomentazioni matematiche e giuridiche del giudice offrono una chiara spiegazione del funzionamento dell’ammortamento alla francese. Ma quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione per mutuatari e banche?
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un mutuatario nei confronti di una Banca di Credito Cooperativo. Tra le varie eccezioni sollevate dall’opponente vi era la presunta nullità della clausola che prevede il rimborso mediante il pagamento di rate costanti, il cosiddetto ammortamento alla francese.
Il mutuatario sosteneva che tale forma di ammortamento comportasse l’applicazione di interessi anatocistici e l’applicazione di un interesse maggiore di quello indicato in contratto. In particolare, l’opponente argomentava che il calcolo delle rate costanti mediante una formula di matematica finanziaria che utilizza l’interesse composto nascondesse in realtà una forma di anatocismo vietata dall’art. 1283 c.c.
La banca, dal canto suo, negava la presenza di qualsiasi forma di anatocismo nel piano di ammortamento, sostenendo la piena legittimità del metodo di calcolo utilizzato.
Il Tribunale si è quindi trovato a dover affrontare una questione tecnica e giuridica al tempo stesso: stabilire se l’ammortamento alla francese, ampiamente utilizzato nel sistema bancario italiano, nasconda effettivamente una forma di capitalizzazione composta degli interessi contraria alla legge.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione dell’anatocismo nei mutui con ammortamento alla francese si inserisce in un complesso quadro normativo e giurisprudenziale.
Il punto di partenza è l’art. 1283 c.c., che vieta la produzione di interessi su interessi scaduti, salvo usi contrari. Questa norma è stata oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali nel corso degli anni, soprattutto in relazione ai rapporti bancari.
In materia bancaria, un ruolo fondamentale è svolto dall’art. 120 TUB, più volte modificato, che disciplina la produzione di interessi nelle operazioni bancarie. La norma attuale, frutto della riforma del 2016, prevede che gli interessi debitori maturati non possano produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
Per quanto riguarda specificamente i mutui, va ricordato l’art. 821 c.c., che disciplina l’acquisto dei frutti civili, tra cui gli interessi, stabilendo che essi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla legittimità dell’ammortamento alla francese. In particolare, la Cassazione con sentenza n. 11400/2014 ha affermato che tale metodo di ammortamento non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, essendo questi calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente.