๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario โ Cessione di crediti in blocco
- Oggetto: Prova della titolaritร del credito ceduto โ Iscrizione registro imprese โ Funzione dellโavviso in Gazzetta Ufficiale
- Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 2193 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: cessione crediti in blocco, art. 58 TUB, registro imprese, legittimazione cessionario, avviso Gazzetta Ufficiale
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, lโiscrizione della cessione nel registro delle imprese costituisce adempimento estraneo alla fattispecie traslativa del credito e non ha funzione nรฉ costitutiva nรฉ probatoria del negozio di cessione, servendo esclusivamente ad escludere lโefficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto a soggetti diversi dal cessionario, con la conseguenza che la mancata iscrizione non impedisce al cessionario di provare con ogni mezzo la titolaritร del credito oggetto della cessione in blocco nรฉ determina un difetto di legittimazione sostanziale del cessionario medesimo, risultando sufficiente lโavviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale con indicazioni sufficientemente precise che consentano di ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nellโoperazione di trasferimento.
La Corte dโAppello di Catania, con sentenza del 2026, ha rigettato lโappello di un debitore che contestava la legittimazione attiva del cessionario per mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese e per difetto di comunicazione al debitore ceduto. La Corte, richiamando la costante giurisprudenza di legittimitร , ha chiarito che lโiscrizione nel registro delle imprese non costituisce requisito di validitร nรฉ di efficacia della cessione in blocco ex art. 58 TUB, avendo esclusivamente funzione protettiva del debitore ceduto ai fini dellโefficacia liberatoria del pagamento, e che la titolaritร del credito puรฒ essere provata dal cessionario con ogni mezzo, risultando sufficiente lโavviso in Gazzetta Ufficiale quando contenga criteri di individuazione sufficientemente precisi.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Prova dellโinclusione del credito specifico nella cessione in blocco quando non รจ contestata lโesistenza del contratto di cessione ma solo lโinclusione del singolo credito: sufficienza dellโavviso in Gazzetta Ufficiale con caratteristiche precise
- Efficacia della comunicazione della cessione al debitore ceduto mediante raccomandata a.r. ritornata al mittente per compiuta giacenza quale modalitร idonea ex art. 1264 c.c.
- Onere di specificitร e tempestivitร del disconoscimento di copia contrattuale: necessitร di formularlo con il primo atto difensivo utile e di indicare le parti non conformi allโoriginale
- Legittimitร del metodo di ammortamento alla francese: esclusione di nullitร per indeterminatezza dellโoggetto o violazione della trasparenza bancaria ex Sezioni Unite Cassazione n. 15130/2024
- Assenza di anatocismo nellโammortamento alla francese: conformitร dellโimputazione dei pagamenti prevalentemente in conto interessi alla regola dellโart. 1194 c.c.
- Genericitร dellโeccezione di usurarietร : necessitร di indicare il tipo di interessi, il tipo di usura e i periodi con produzione dei DM trimestrali per individuare le soglie
- Superfluitร della CTU contabile in presenza di eccezioni generiche non supportate da specifiche contestazioni delle poste debitorie
