Mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero: legittima la clausola di estinzione anticipata secondo il Tribunale di Nola 2025

Il dibattito sulla legittimità delle clausole di estinzione anticipata nei mutui indicizzati al Franco Svizzero continua ad animare le aule dei tribunali italiani, con significative implicazioni per i consumatori e gli istituti di credito. Una recente pronuncia del Tribunale di Nola ha affrontato la questione della presunta vessatorietà di tali clausole, offrendo una chiara interpretazione sulla validità del meccanismo di indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del mutuo. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce la legittimità delle clausole di indicizzazione al Franco Svizzero purché le stesse siano formulate in modo chiaro e comprensibile per il consumatore. La sentenza in esame riveste particolare importanza in quanto affronta dettagliatamente il meccanismo di calcolo applicato in sede di estinzione anticipata, chiarendo come questo non costituisca una penale o un compenso a favore della banca, ma piuttosto un elemento aleatorio che può influire sulla posizione contrattuale di entrambe le parti. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la clausola contestata fosse sufficientemente chiara e dettagliata, escludendo la configurabilità di una violazione della normativa a tutela del consumatore. Tale pronuncia rappresenta un importante precedente che consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia di mutui indicizzati a valute estere, offrendo utili spunti interpretativi per la risoluzione di controversie analoghe. La sentenza, emessa dal Tribunale di Nola nel 2025, chiarisce definitivamente che l’alea connessa all’andamento del tasso di cambio rappresenta un rischio consapevolmente accettato da entrambe le parti al momento della stipula del contratto e non può, pertanto, essere successivamente invocata come elemento di vessatorietà della clausola.

Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it ➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia oggetto della sentenza trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11.09.2009 tra due mutuatari e un istituto bancario. La peculiarità di tale contratto risiedeva nella sua natura di mutuo erogato in Euro ma indicizzato al Franco Svizzero, una tipologia di finanziamento che presenta caratteristiche specifiche e un particolare meccanismo di calcolo delle rate. I mutuatari avevano adito il Tribunale di Nola chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della clausola di cui agli articoli 7 e 7-bis del contratto, nella parte in cui disciplinava le modalità per l’estinzione anticipata del mutuo. Secondo la prospettazione attorea, tale clausola sarebbe stata vessatoria e quindi contra legem, oltre a non essere stata specificamente approvata dalle parti in quanto tale. Di conseguenza, gli attori chiedevano l’annullamento della richiesta avanzata dalla banca convenuta relativa al pagamento di una somma definita quale “rivalutazione” ai fini della surroga del mutuo già stipulato.

Il meccanismo contestato riguardava specificamente la modalità di calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del mutuo. Come chiarito dal Tribunale nella sua analisi, il contratto di mutuo in questione era caratterizzato dal fatto che, pur essendo erogato e pagabile in Euro, la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate era unicamente il Franco Svizzero. Questa particolarità comportava che la variazione del tasso di cambio tra Euro e Franco Svizzero potesse incidere significativamente sull’ammontare delle rate stesse. Nello specifico, l’articolo 4 del contratto prevedeva espressamente che “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,217% mensile, pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,600%”. Inoltre, il contratto prevedeva che “il tasso di cambio è stato determinato convenzionalmente in 1,51810 per un Euro (tasso di cambio convenzionale)”.

Il meccanismo di indicizzazione previsto dal contratto operava secondo un sistema di conguagli semestrali, attraverso i quali la banca determinava la differenza sussistente tra i tassi convenzionali (di interesse e di cambio) stabiliti contrattualmente e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. Tali differenze consistevano nell’eventuale scostamento tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero sei mesi maggiorato dello spread contrattuale, nonché nell’eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate davano luogo ad ogni scadenza ad un “conguaglio positivo o negativo” che veniva accreditato, ovvero addebitato, dalla banca su un conto deposito fruttifero collegato al mutuo.

In sostanza, il meccanismo di indicizzazione prevedeva che la rata pagata mensilmente – quota capitale e quota interessi – fosse convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale. Tuttavia, ogni sei mesi la banca effettuava gli opportuni conguagli semestrali calcolati in funzione dell’andamento effettivo dei parametri di riferimento, rettificando così l’importo delle rate pagate dal cliente. Questo stesso meccanismo di calcolo operava anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, come espressamente previsto dall’articolo 7 del contratto, il quale stabiliva che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’ nel giorno dell’operazione di rimborso”.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La contestazione sollevata dai mutuatari si inserisce nel quadro normativo della tutela del consumatore nei contratti bancari, con particolare riferimento alla disciplina delle clausole vessatorie e degli obblighi informativi precontrattuali. Il Tribunale di Nola ha analizzato approfonditamente il contesto giuridico applicabile, richiamando diverse disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali rilevanti per la decisione del caso. In particolare, il giudice ha fatto riferimento all’articolo 34, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come Codice del Consumo, che disciplina la valutazione del carattere vessatorio delle clausole contrattuali nei rapporti tra professionisti e consumatori.

La disposizione citata stabilisce espressamente che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Tale norma rappresenta un principio fondamentale nella disciplina delle clausole vessatorie, in quanto esclude dalla valutazione di vessatorietà le clausole che, pur potendo risultare economicamente svantaggiose per il consumatore, sono formulate in modo tale da consentire una piena comprensione del loro contenuto e delle loro implicazioni pratiche. Il Tribunale ha inoltre richiamato l’articolo 35 del medesimo Codice del Consumo, il quale prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

Un altro riferimento normativo significativo nella decisione è stato l’articolo 120-ter del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, meglio noto come Testo Unico Bancario (T.U.B.), che disciplina la facoltà di estinzione anticipata dei mutui immobiliari. Tale disposizione prevede espressamente che “è nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento” per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale ha richiamato numerosi precedenti che hanno affrontato questioni analoghe relative alla legittimità delle clausole di indicizzazione valutaria nei mutui fondiari. In particolare, è stata citata la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 30556 del 3 novembre 2023, la quale ha stabilito che “in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d’interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la Cassazione ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte d’appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell’obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore.

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