Diritto bancario

Segnalazione a sofferenza CRIF cancellazione: il ricorso d’urgenza è ammissibile dopo il saldo e stralcio

Trib. Milano, n. 22779/2026: la sofferenza in EURISC sopravvissuta alla definizione del debito è illegittima e va cancellata in via cautelare. La segnalazione a sofferenza in CRIF non si estingue automaticamente con il pagamento a saldo e stralcio. Accade invece – con una frequenza che i professionisti del settore bancario conoscono bene – che la banca dati EURISC continui a riportare uno stato di sofferenza per mesi successivi alla definizione di tutte le posizioni debitorie, con effetti devastanti sull’affidabilità creditizia dell’impresa. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 22779 del 2026, ha confermato il decreto cautelare già emesso inaudita altera parte, ordinando la cancellazione della segnalazione a sofferenza CRIF illegittimamente mantenuta dopo la chiusura di ogni posizione debitoria avvenuta nell’ottobre dell’anno precedente. Il provvedimento affronta tre profili di rilievo: il fumus boni iuris della domanda cautelare, il periculum in mora per l’imprenditore commerciale segnalato a sofferenza, e la questione – […]

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Mutuo bancario accredito conto corrente: il perfezionamento non richiede la consegna materiale del denaro

Corte d’Appello di Firenze, n. 2256/2026: l’accredito sul conto corrente integra la disponibilità giuridica e perfeziona il contratto di mutuo. Il mutuo bancario con accredito sul conto corrente è al centro di un contenzioso che, negli ultimi anni, ha moltiplicato le proprie istanze davanti ai tribunali italiani. Alla base vi è sempre la medesima tesi: la banca avrebbe erogato non denaro avente corso legale ma «moneta privata bancaria», creata dal nulla, con conseguente nullità del contratto di finanziamento e obbligo restitutorio a carico dell’istituto. Tesi infondata. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 2256 del 2026, ha respinto l’appello dei mutuatari e confermato il rigetto di tutte le domande, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841 del 2025. Il contratto di mutuo bancario si perfeziona mediante accredito sul conto corrente, perché tale operazione determina la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario –

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Cessione del credito in blocco: prova della titolarità in caso di cessioni multiple

Trib. Lecce, n. 2144/2026: accolto il reclamo degli opponenti per mancata prova della catena di cessioni dal creditore originario. La questione torna puntuale nei fascicoli di ogni avvocato che si occupi di recupero crediti o di difesa del debitore: una società finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore propone opposizione e contesta la legittimazione attiva del cessionario. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2144/2026, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo perché la società opposta non ha dimostrato l’intera catena di cessione del credito in blocco intercorsa tra l’originario istituto finanziatore e se stessa. La cessione del credito in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. non è prova sufficiente di titolarità quando il credito ha percorso una pluralità di trasferimenti intermedi. Servono documenti specifici per ogni passaggio. Questo provvedimento – coerente con il recente indirizzo della Suprema Corte – merita attenzione perché consolida un orientamento sempre più rigoroso

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Risoluzione contratto factoring pro soluto: se le garanzie del cedente sono false, il cessionario recupera tutto

Trib. Milano, Sez. VI, n. 3892/2026: clausola risolutiva espressa operante per crediti certificati rivelatisi inesistenti – cedente condannato a restituire corrispettivo e interessi al tasso di mora convenzionale. Nel contratto di factoring pro soluto il rischio di insolvenza del debitore ceduto è assunto dal cessionario. È la caratteristica definitoria dell’operazione. Ma c’è un confine che la prassi contrattuale traccia con precisione: il rischio che il credito ceduto non esista affatto – perché il debitore indicato non è il debitore reale, perché la certificazione è stata rilasciata da un soggetto non legittimato, perché le garanzie rese dal cedente si rivelano false – resta sul cedente. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ha applicato questo principio in una vicenda paradigmatica: una banca aveva acquistato pro soluto crediti dichiarati “certificati” verso quella che riteneva essere un’università pubblica, per poi scoprire – a seguito di un contenzioso monitorio durato anni –

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Ammortamento alla francese e tasso EURIBOR: quando il mutuo è parzialmente nullo

Trib. Lucca, Sez. civ., n. 338/2026: accolto parzialmente il ricorso in opposizione a precetto – nullità della clausola interessi per mancata indicazione del divisore EURIBOR; ammortamento alla francese non causa nullità. Il contenzioso bancario su ammortamento alla francese e indeterminatezza del tasso di interesse è tra i più frequenti nelle aule dei Tribunali civili italiani. Il Tribunale di Lucca, con la sentenza qui in esame, fornisce una risposta precisa e articolata ai due profili più dibattuti: da un lato, chiarisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione nel mutuo fondiario non determina alcuna nullità del contratto per indeterminatezza, conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/2024; dall’altro, accerta che la mancata specificazione del divisore (360 o 365 giorni) nella clausola di indicizzazione all’EURIBOR integra una nullità parziale della pattuizione sugli interessi, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con quello di cui all’art. 117, comma

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Fideiussione bancaria: decadenza dal beneficio del termine evitata con richiesta stragiudiziale in presenza di clausola a prima richiesta

Corte d’Appello di Firenze, Sez. II Imprese, n. 1919/2026: parzialmente riformata condanna su fideiussione con rideterminazione importo dovuto per violazione art. 117 TUB. La fideiussione bancaria a prima richiesta in tema di decadenza dal beneficio del termine non richiede l’esercizio di un’azione giudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.: una semplice intimazione stragiudiziale di pagamento, se sufficientemente chiara sulla volontà del creditore di avvalersi della decadenza, è idonea a interrompere il termine semestrale. Questo il principio riaffermato dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1919/2026, che ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado in materia di decadenza dal beneficio del termine fideiussione e di determinazione dell’importo dovuto alla luce dell’art. 117 TUB. La controversia riguardava il conteggio delle somme dovute dai fideiussori di un mutuo fondiario stipulato nel 2011 con una banca della provincia di Torino. Mentre il Tribunale di Arezzo aveva confermato l’importo ingiunto

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Fideiussione bancaria e consumatore: la qualità del garante va provata autonomamente, non si eredita dal debitore principale

Corte d’Appello di Trieste, Sez. II Civ., n. 120/2026: chi garantisce un consumatore non è automaticamente consumatore a sua volta; la clausola «a semplice richiesta scritta» rende sufficiente la diffida stragiudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.. Il fideiussore garantisce il mutuo fondiario della moglie – persona fisica, dunque consumatore. Nei tempi in cui non paga le rate, la banca invia due raccomandate di messa in mora e poi avvia il pignoramento. Il fideiussore oppone il decreto ingiuntivo deducendo la nullità della clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. in quanto vessatoria, rivendicando la propria qualità di consumatore desunta da quella della moglie debitrice principale. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 120/2026, rigetta l’appello su un punto che vale come regola generale: la qualità di consumatore del fideiussore non si trasmette per accessorietà dal debitore principale. È un accertamento autonomo, che richiede prova specifica in relazione al

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Clausola derogatoria art. 1957 c.c. e fideiussione bancaria: è abusiva se il garante è consumatore

Cass. civ., Sez. III, n. 11858/2026: il giudice deve rilevare d’ufficio la vessatorietà della clausola che priva il fideiussore-consumatore del termine semestrale di decadenza. Nei contratti di fideiussione bancaria predisposti su moduli standardizzati, è ormai ricorrente la clausola con cui il garante rinuncia preventivamente a far valere la decadenza ex art. 1957, comma 1, c.c. – quella che impone alla banca di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita. La Cassazione torna sul punto con l’ordinanza n. 11858/2026 e ribadisce che tale clausola è vescatoria quando il fideiussore riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (ratione temporis applicabile). Non solo: il giudice di merito è tenuto a rilevarne la nullità d’ufficio e non può dichiarare preclusa l’eccezione di decadenza per il solo fatto che il convenuto-consumatore non l’abbia formulata nei termini processuali ordinari. Una pronuncia che riafferma con nettezza i confini del

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Fideiussione omnibus ABI e nullità parziale: la decadenza ex art. 1957 c.c. non deve essere eccepita se è effetto della nullità

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10618/2026: accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, cassata con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna; la decadenza come effetto di nullità segue il regime della nullità, non quello dell’eccezione di parte. La banca ottiene decreto ingiuntivo contro i fideiussori di una società fallita. I fideiussori oppongono la nullità parziale della fideiussione omnibus redatta su schema ABI, in particolare della clausola che deroga all’art. 1957 c.c.. La Corte d’Appello li blocca su due fronti: il contratto è stato qualificato come autonomo in primo grado e quella qualificazione è passata in giudicato; e comunque la decadenza da far valere ai sensi dell’art. 1957 c.c. è un’eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente. La Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 10618 del 21 aprile 2026, smonta entrambi gli argomenti con una motivazione che vale come guida operativa per ogni

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Clausola risolutiva espressa nel mutuo fondiario: nulla se non rispetta l’art. 40 TUB e il Codice del Consumo

Trib. Como, I sez. civ. (coll.), ordinanza 13.04.2026: accolto il reclamo, sospesa l’efficacia esecutiva del precetto fondato su clausola risolutiva nulla per vessatorietà. Stai pagando regolarmente le rate del mutuo. Un altro tuo creditore pignora l’immobile ipotecato a favore della banca. La banca, ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c., dichiara risolto il contratto di mutuo e ti notifica un precetto per l’intero capitale residuo. È legittimo? No. Il Tribunale di Como, I sezione civile in composizione collegiale, con l’ordinanza del 13 aprile 2026, sospende l’efficacia esecutiva del precetto notificato da Banco BPM S.p.A. – per essa, quale mandataria, Gardant Liberty Servicing S.p.A. – e lo fa dichiarando nulla per vessatorietà la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo fondiario sulla cui base la banca aveva dichiarato risolto il rapporto. Il tema è di enorme rilevanza pratica: milioni di contratti di mutuo conclusi con consumatori contengono clausole risolutive modellate su schemi

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