Fideiussione omnibus: consumatore vince opposizione tardiva contro BPER Banca – Tribunale dichiara nulla clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e revoca decreto ingiuntivo – Tribunale di Bergamo 2025

Una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo ha segnato un importante precedente in materia di tutela del consumatore fideiussore e di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. La vicenda giudiziaria ha visto protagonista una consumatrice che si era opposta, oltre i termini ordinari, a un decreto ingiuntivo emesso nel 2018 da un importante istituto bancario per l’escussione di una fideiussione omnibus.

Il caso si inserisce nel solco tracciato dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, che ha riconosciuto al debitore consumatore la facoltà di proporre opposizione tardiva quando il giudice del monitorio non abbia svolto specifica delibazione sull’esistenza di clausole abusive che possano incidere sul credito oggetto dell’ingiunzione.

La controversia ha coinvolto questioni di particolare rilevanza per il diritto bancario e la protezione dei consumatori, sollevando interrogativi sulla validità delle clausole di deroga all’articolo 1957 del Codice Civile nelle fideiussioni omnibus e sull’applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con consumatori.

Il Tribunale di Bergamo, con una motivazione articolata e ricca di riferimenti giurisprudenziali, ha dovuto affrontare la delicata questione dell’equilibrio contrattuale tra istituti di credito e fideiussori consumatori, pronunciandosi definitivamente sulla vessatorietà di specifiche clausole contenute nel contratto di fideiussione e sulle conseguenze della loro nullità.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da una fideiussione omnibus sottoscritta da una consumatrice nel 1998 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dal coniuge con un istituto bancario. La garanzia prevedeva un importo massimo garantito significativo e conteneva specifiche clausole che si sarebbero rivelate decisive per l’esito del giudizio.

Nel 2018, l’istituto di credito ha ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato alla fideiussore. Il decreto si fondava su scoperto di conto corrente e apertura di crediti garantiti dalla fideiussione omnibus precedentemente sottoscritta. La banca richiedeva il pagamento di una somma consistente, derivante dall’inadempimento del debitore principale.

La consumatrice, dopo anni di silenzio, ha deciso di reagire proponendo opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. nel novembre 2023, ben oltre i termini ordinari previsti dall’articolo 645 c.p.c. per l’opposizione a decreto ingiuntivo. La strategia difensiva si è fondata sulla propria qualifica di consumatore e sulla presenza di clausole abusive nella fideiussione, invocando l’applicabilità della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023.

Le eccezioni sollevate dall’opponente hanno riguardato principalmente la nullità dello schema omnibus per violazione della disciplina sulla protezione dei consumatori e la nullità della clausola di deroga all’articolo 1957 c.c. La consumatrice ha inoltre lamentato la mancanza di prova del credito per insufficienza della documentazione ex articolo 50 TUB nei confronti del consumatore, chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine la dichiarazione di nullità o inefficacia della garanzia.

La parte opponente ha contestato con particolare vigore l’articolo 6 della fideiussione, che prevedeva espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore od il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art.1957 c.c. che si intende derogato”. Questa clausola rappresentava il cuore della controversia, configurandosi come una deroga pattizia al termine di decadenza semestrale previsto dal codice civile per la tutela del fideiussore.

Il giudizio ha visto la costituzione della sola società cessionaria del credito, tramite la propria mandataria, quale successore nei diritti dell’originario istituto creditore. La società ha contestato la propria legittimazione passiva ritenendo che il giudizio riguardasse contestazioni relative ai rapporti contrattuali intercorsi con la cedente, richiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la decisione del Tribunale di Bergamo si fonda principalmente su due pilastri fondamentali: l’articolo 1957 del Codice Civile, che stabilisce l’obbligo per il creditore di proporre istanza contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, e la disciplina delle clausole abusive contenuta nel Codice del Consumo.

L’articolo 1957 c.c. dispone che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Questa norma ha una funzione protettiva fondamentale per il fideiussore, evitando che la sua posizione rimanga indefinitamente sospesa e che il creditore possa beneficiare dell’inerzia nell’azione di recupero verso il debitore principale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in numerose pronunce che il termine “istanza” di cui all’articolo 1957 c.c. si riferisce necessariamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento. Come affermato dalla Cassazione civile con sentenza n. 1724/2016, l’istanza deve configurarsi come un’azione giudiziale seria e non può limitarsi a una semplice diffida stragiudiziale.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha rappresentato una svolta epocale in materia di fideiussioni omnibus, stabilendo il principio secondo cui il debitore esecutato che rivesta la qualifica di consumatore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche oltre il termine ordinario quando il giudice del monitorio non abbia svolto specifica delibazione in merito all’esistenza di clausole abusive. Questa pronuncia ha aperto la strada a una più efficace tutela dei consumatori fideiussori, riconoscendo la necessità di un controllo giudiziale preventivo sulle clausole potenzialmente vessatorie.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia aveva già in precedenza censurato lo schema di fideiussione predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ritenendo alcune specifiche clausole lesive della concorrenza e contrastanti con le disposizioni antitrust. In particolare, era stata criticata la clausola che prevedeva la deroga all’articolo 1957 c.c., considerata anti-concorrenziale perché idonea a creare un vantaggio indebito agli istituti bancari.

La disciplina delle clausole abusive trova il suo fondamento negli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo, che recepiscono la Direttiva europea 93/13/CEE. Secondo questa normativa, sono considerate vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La giurisprudenza ha specificato che tale squilibrio deve essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione.

La Cassazione civile ha consolidato l’orientamento secondo cui la clausola di deroga all’articolo 1957 c.c. può configurarsi come abusiva quando inserita in contratti con consumatori senza specifica trattativa. Come affermato nelle sentenze n. 27558/2023 e n. 34678/2024, la particolare tutela dovuta al fideiussore richiede almeno una specifica trattativa sul punto, requisito che nella prassi bancaria risulta sistematicamente mancante.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Bergamo ha affrontato la questione con un’analisi articolata che ha toccato diversi profili procedurali e sostanziali. In via preliminare, il giudice ha riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, richiamando espressamente i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023. La qualità di consumatrice dell’opponente, emergente dalla garanzia prestata a favore del coniuge, non era stata contestata dalla parte opposta, elemento che ha facilitato l’applicazione della disciplina protettiva.