📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Responsabilità professionale sanitaria – Legge Gelli-Bianco
- Oggetto: Azione di risarcimento del danno per malpractice medica in intervento di facoemulsificazione (cataratta) con errore nel calcolo biometrico della IOL impiantata – Paziente con pregressa cheratotomia radiale – Condanna solidale della struttura sanitaria e del chirurgo – Riparto interno di responsabilità con attribuzione del 35% alla struttura e del 65% al medico
- Normativa: Artt. 1218, 1228, 1298, 1299, 2055, 2236 c.c.; artt. 7 e ss. L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco); artt. 138-139 D.Lgs. 209/2005 (Cod. Ass.), come modificati dalla L. 124/2017; Tabelle di Milano
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- Parole chiave: responsabilità medica, calcolo biometrico, IOL cataratta, riparto responsabilità struttura-medico, danno differenziale, esternalizzazione prestazione sanitaria
Nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico ai sensi degli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c., la regola presuntiva della ripartizione paritaria della responsabilità per colpa esclusiva del sanitario cede quando il medico, successivamente all’intervento eseguito presso la struttura, esternalizza volontariamente la fase post-operatoria terapeuticamente rilevante al proprio studio privato, escludendo così la struttura dalla continuazione del rapporto terapeutico: in tale ipotesi il giudice può ripartire la responsabilità in misura asimmetrica, attribuendo alla struttura la quota minore (35%) corrispondente alla sola fase intramurale e al medico la quota maggioritaria (65%) corrispondente alla fase post-operatoria da lui autonomamente gestita.
Il Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, con sentenza del marzo 2026
, accoglie la domanda risarcitoria di un paziente per i danni derivanti da un intervento di facoemulsificazione (cataratta) all’occhio destro eseguito nel 2014, caratterizzato da un errore nel calcolo biometrico della IOL impiantata in presenza di un quadro clinico pregresso complesso da cheratotomia radiale del 1992. Il CTU aveva accertato che una valutazione biometrica ripetuta con tecniche diverse avrebbe potuto ridurre il margine di errore, come confermato dall’esito nettamente positivo del successivo intervento all’occhio sinistro eseguito con maggior attenzione. Il danno differenziale è stato liquidato applicando le Tabelle di Milano.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Responsabilità medica da errore nel calcolo biometrico: in presenza di quadro clinico pregresso complesso (cheratotomia radiale), lo standard di diligenza impone biometria ripetuta con tecniche diverse, comparazione dei risultati, ponderazione dell’opportunità dell’intervento e controllo post-operatorio precoce del visus
- Mancata interruzione del nesso causale da parte di altri professionisti: l’intervento terapeutico di altri medici entro due mesi e mezzo dall’operazione non interrompe il nesso causale, atteso che la finestra temporale ottimale per la sostituzione della IOL era i primi due mesi post-impianto
- Informazione al paziente e decisione terapeutica: l’informazione generica sui rischi dell’operazione, senza specifico riferimento all’aumento di rischio derivante dal quadro clinico concreto, non configura autonoma lesione del diritto di autodeterminazione, ma costituisce evidenza del vizio del processo decisionale del professionista
- Inapplicabilità dell’art. 2236 c.c.: la prestazione non è di speciale difficoltà e la colpa non è lieve, con conseguente piena operatività del regime di responsabilità ordinario
- Danno differenziale da invalidità pregressa: liquidazione della differenza tra invalidità post-illecito (34%) e pregressa (12%) con esclusione dell’interferenza del glaucoma preesistente; applicazione delle Tabelle di Milano
- Personalizzazione del danno non patrimoniale: inapplicabile in assenza di prova rigorosa del danno morale e dinamico-relazionale con tutti i mezzi di prova previsti
- Interessi compensativi: applicazione del saggio legale sulla somma devalutata al giorno dell’illecito e rivalutata annualmente ISTAT fino alla sentenza, con interessi legali dal giorno della sentenza al saldo
