LA VICENDA
- Materia: Diritto delle locazioni โ Locazione commerciale
- Oggetto: Sfratto per finita locazione โ Novazione oggettiva โ Scrittura integrativa
- Normativa: art. 1230 c.c., art. 1231 c.c., art. 1362 c.c., art. 37 L. 392/1978, art. 79 L. 392/1978, art. 27 L. 392/1978, art. 29 L. 392/1978
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 27028/2022 (novazione oggettiva richiede animus novandi e aliquid novi); Cass. n. 27390/2018 e Cass. n. 5665/2010 (necessitร causa novandi come interesse comune allโeffetto novativo); Cass. n. 22126/2020 (variazione canone o termine non integra novazione senza animus e causa novandi)
- Parole chiave: novazione oggettiva, locazione commerciale, animus novandi, scrittura integrativa, sfratto finita locazione
La novazione oggettiva del contratto di locazione richiede congiuntamente aliquid novi, animus novandi e causa novandi, e quando le parti dichiarano espressamente di escludere categoricamente la stipula di contratto ex novo qualificando le pattuizioni come integrative manca lโintento novativo. Locatore intima sfratto per finita locazione commerciale alla seconda scadenza del contratto originario stipulato nel 2005. Il conduttore oppone che scrittura privata del 2017, con cui le parti avevano estrapolato dal compendio locato i locali abitativi riducendo proporzionalmente il canone, avrebbe sostituito per novazione il contratto originario facendone decorrere nuova durata. La Corte dโAppello di Milano, con sentenza del 2025, accoglie lโappello del locatore riformando la sentenza di primo grado: la riduzione quantitativa dei beni locati e del canone integra modifica accessoria insufficiente per aliquid novi. Inoltre, al punto 6 della scrittura 2017 le parti hanno espressamente escluso categoricamente la volontร di stipulare contratto ex novo, qualificando le pattuizioni come integrative del contratto 2005. Manca quindi lโanimus novandi richiesto dallโart. 1230 c.c.. Il Tribunale ha violato gli artt. 1230 e 1362 c.c. omettendo di verificare lโintento novativo. Contratto cessato alla seconda scadenza con condanna del conduttore al rilascio.
Massima
โLa novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni โcaratterizzato dalla volontร di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dallโ โanimus novandiโ, consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere lโoriginaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dallโ โaliquid noviโ, inteso come mutamento sostanziale dellโoggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalitร di svolgimento della preesistente prestazione produca novazioneโ (si veda ad es. Cass., sent. n. 27028/2022). Non รจ quindi sufficiente accertare lโeventuale mutamento dellโoggetto o del titolo della prestazione, essendo sempre necessario, ai fini di cui allโart. 1230 c.c., che sussistano gli ulteriori indefettibili presupposti dellโanimus novandiโ (inteso come manifestazione inequivoca dellโintento novativo) e della โcausa novandiโ (intesa come interesse comune delle parti allโeffetto novativo: cfr., Cass., sent. n. 27390/2018 e in senso conforme Cass., sent. n. 5665/2010). Con specifico riferimento, poi, alla materia locatizia, la Suprema Corte ha costantemente affermato che non รจ sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, anche in tal caso, oltre al mutamento dellโoggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dellโanimusโ e della โcausa novandiโ (v. ad es. Cass., sent. n. 22126/2020). โฆ il Tribunale ha ritenuto che le parti abbiano inteso sostituire il contratto del 6.3.2005 con uno del tutto nuovo e diverso omettendo perรฒ di verificare la sussistenza in capo alle stesse dellโanimus e della causa novandi, in violazione dellโart. 1230 c.c. e dei criteri dettati in materia di interpretazione dei contratti. Anzi, come si dirร , il giudice ha fornito unโinterpretazione dellโintento dei contraenti che si pone in palese contrasto con il significato letterale ed inequivoco di una delle clausole dellโaccordo da essi sottoscritto il 10.3.2017. โฆ Al punto 6) della scrittura privata si legge testualmente che โle parti ribadiscono che le pattuizioni della presente scrittura privata, esaminate e discusse punto per punto dalle stesse sottoscrittrici, sono integrative del contratto di locazione stipulato in data 6.3.2005 โฆ dovendosi escludere categoricamente che la volontร delle parti sia quella di stipulare un contratto ex novo; pertanto restano invariate le altre condizioni previste dal suddetto contratto di locazione 6 marzo 2005 che devono intendersi riportateโ. โฆ non ricorre neanche il presupposto dellโanimus novandi, anzi, dal punto 6) della scrittura privata del 10.3.2017 si evince che le parti hanno inteso espressamente escludere lโeffetto novativo di tale scrittura. Il Tribunale ha omesso del tutto di valutare e considerare il tenore della citata clausola di cui al punto 6), omettendo conseguentemente di motivare sulla sussistenza del necessario presupposto soggettivo del contratto di novazione: ricorre pertanto violazione non solo dellโart. 1230 c.c. ma anche dellโart. 1362 c.c.โ
Contenuto riservato agli abbonati
Con lโabbonamento potrai accedere a:
- โ Testo integrale della massima e ratio decidendi
- โ Principi di diritto citabili in udienza
- โ Giurisprudenza conforme e orientamenti contrari
- โ Download della sentenza in PDF o del modello di atto in Word
Ci scusiamo per il disagio. ๐ Per urgenze o richieste contatta lo Studio