Novazione oggettiva contratto di locazione: necessari animus novandi e causa novandi oltre aliquid novi โ€“ Corte dโ€™Appello Milano 2025

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto delle locazioni โ€“ Locazione commerciale
  • Oggetto: Sfratto per finita locazione โ€“ Novazione oggettiva โ€“ Scrittura integrativa
  • Normativa: art. 1230 c.c., art. 1231 c.c., art. 1362 c.c., art. 37 L. 392/1978, art. 79 L. 392/1978, art. 27 L. 392/1978, art. 29 L. 392/1978
  • Giurisprudenza conforme: Cass. n. 27028/2022 (novazione oggettiva richiede animus novandi e aliquid novi); Cass. n. 27390/2018 e Cass. n. 5665/2010 (necessitร  causa novandi come interesse comune allโ€™effetto novativo); Cass. n. 22126/2020 (variazione canone o termine non integra novazione senza animus e causa novandi)
  • Parole chiave: novazione oggettiva, locazione commerciale, animus novandi, scrittura integrativa, sfratto finita locazione


La novazione oggettiva del contratto di locazione richiede congiuntamente aliquid novi, animus novandi e causa novandi, e quando le parti dichiarano espressamente di escludere categoricamente la stipula di contratto ex novo qualificando le pattuizioni come integrative manca lโ€™intento novativo. Locatore intima sfratto per finita locazione commerciale alla seconda scadenza del contratto originario stipulato nel 2005. Il conduttore oppone che scrittura privata del 2017, con cui le parti avevano estrapolato dal compendio locato i locali abitativi riducendo proporzionalmente il canone, avrebbe sostituito per novazione il contratto originario facendone decorrere nuova durata. La Corte dโ€™Appello di Milano, con sentenza del 2025, accoglie lโ€™appello del locatore riformando la sentenza di primo grado: la riduzione quantitativa dei beni locati e del canone integra modifica accessoria insufficiente per aliquid novi. Inoltre, al punto 6 della scrittura 2017 le parti hanno espressamente escluso categoricamente la volontร  di stipulare contratto ex novo, qualificando le pattuizioni come integrative del contratto 2005. Manca quindi lโ€™animus novandi richiesto dallโ€™art. 1230 c.c.. Il Tribunale ha violato gli artt. 1230 e 1362 c.c. omettendo di verificare lโ€™intento novativo. Contratto cessato alla seconda scadenza con condanna del conduttore al rilascio.

Massima

โ€œLa novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni โ€˜caratterizzato dalla volontร  di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dallโ€™ โ€˜animus novandiโ€™, consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere lโ€™originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dallโ€™ โ€˜aliquid noviโ€™, inteso come mutamento sostanziale dellโ€™oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalitร  di svolgimento della preesistente prestazione produca novazioneโ€™ (si veda ad es. Cass., sent. n. 27028/2022). Non รจ quindi sufficiente accertare lโ€™eventuale mutamento dellโ€™oggetto o del titolo della prestazione, essendo sempre necessario, ai fini di cui allโ€™art. 1230 c.c., che sussistano gli ulteriori indefettibili presupposti dellโ€animus novandiโ€™ (inteso come manifestazione inequivoca dellโ€™intento novativo) e della โ€˜causa novandiโ€™ (intesa come interesse comune delle parti allโ€™effetto novativo: cfr., Cass., sent. n. 27390/2018 e in senso conforme Cass., sent. n. 5665/2010). Con specifico riferimento, poi, alla materia locatizia, la Suprema Corte ha costantemente affermato che non รจ sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, anche in tal caso, oltre al mutamento dellโ€™oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dellโ€animusโ€™ e della โ€˜causa novandiโ€™ (v. ad es. Cass., sent. n. 22126/2020). โ€ฆ il Tribunale ha ritenuto che le parti abbiano inteso sostituire il contratto del 6.3.2005 con uno del tutto nuovo e diverso omettendo perรฒ di verificare la sussistenza in capo alle stesse dellโ€™animus e della causa novandi, in violazione dellโ€™art. 1230 c.c. e dei criteri dettati in materia di interpretazione dei contratti. Anzi, come si dirร , il giudice ha fornito unโ€™interpretazione dellโ€™intento dei contraenti che si pone in palese contrasto con il significato letterale ed inequivoco di una delle clausole dellโ€™accordo da essi sottoscritto il 10.3.2017. โ€ฆ Al punto 6) della scrittura privata si legge testualmente che โ€˜le parti ribadiscono che le pattuizioni della presente scrittura privata, esaminate e discusse punto per punto dalle stesse sottoscrittrici, sono integrative del contratto di locazione stipulato in data 6.3.2005 โ€ฆ dovendosi escludere categoricamente che la volontร  delle parti sia quella di stipulare un contratto ex novo; pertanto restano invariate le altre condizioni previste dal suddetto contratto di locazione 6 marzo 2005 che devono intendersi riportateโ€™. โ€ฆ non ricorre neanche il presupposto dellโ€™animus novandi, anzi, dal punto 6) della scrittura privata del 10.3.2017 si evince che le parti hanno inteso espressamente escludere lโ€™effetto novativo di tale scrittura. Il Tribunale ha omesso del tutto di valutare e considerare il tenore della citata clausola di cui al punto 6), omettendo conseguentemente di motivare sulla sussistenza del necessario presupposto soggettivo del contratto di novazione: ricorre pertanto violazione non solo dellโ€™art. 1230 c.c. ma anche dellโ€™art. 1362 c.c.โ€

๐Ÿ”’

Contenuto riservato agli abbonati

Con lโ€™abbonamento potrai accedere a:

  • โœ“ Testo integrale della massima e ratio decidendi
  • โœ“ Principi di diritto citabili in udienza
  • โœ“ Giurisprudenza conforme e orientamenti contrari
  • โœ“ Download della sentenza in PDF o del modello di atto in Word
๐Ÿšง Servizio in manutenzione โ€” disponibile a breve.
Ci scusiamo per il disagio.
๐Ÿ“ž  Per urgenze o richieste contatta lo Studio

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito ๐Ÿ“šโš–๏ธ๐Ÿ’ผ

โœ… Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati

โœจ Gratuito

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito ๐Ÿ“šโš–๏ธ๐Ÿ’ผ

โœ… Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati