Interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. inapplicabili alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito: necessaria domanda specifica – Cass. civ. 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Risarcimento del danno da sinistro stradale
  • Oggetto: Inapplicabilità degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito (debiti di valore) – necessità di domanda ad hoc
  • Normativa: artt. 1173, 1223, 1224, 1226, 1284 c. 4, 2043, 2054, 2056 c.c.; artt. 91, 92, 112, 132, 360, 366, 376, 380-bis c.p.c.; D.M. 147/2022
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: interessi maggiorati art. 1284 c. 4 c.c., superinteressi, debito di valore, fatto illecito, sinistro stradale

Gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. – pari al saggio proprio delle transazioni commerciali – non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale, sicché la loro liquidazione rimane disciplinata dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., con la conseguenza che la pronuncia di condanna ai cd. superinteressi esige, in ogni caso, la rituale proposizione di apposita e specifica domanda, non potendo essere disposta d’ufficio.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla danneggiata in un giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale, la quale lamentava la mancata liquidazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma riconosciutale a titolo di danno al veicolo. La Corte ribadisce il principio – già consolidato dopo Cass. SU 2024 – per cui i superinteressi non costituiscono effetto naturale della condanna risarcitoria: l’obbligazione aquiliana, in quanto debito di valore non liquido e di fonte non contrattuale, si colloca strutturalmente al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 1284, comma 4, c.c..


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Oneri di specificità e di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione ex art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.: necessità di critica analitica alla motivazione della sentenza impugnata e trascrizione/localizzazione degli atti pregressi
  • Ammissibilità dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 376, comma 2, c.p.c. in presenza di questione di massima di particolare importanza
  • Riparto degli oneri probatori in tema di spese di assistenza legale stragiudiziale: allegazione e prova della misura, dei tempi e delle modalità dell’esborso
  • Criteri di liquidazione del danno da ritardato adempimento di obbligazione di valore secondo il metodo Cass. SU n. 1712/1995: devalutazione al momento del fatto, rivalutazione annuale, interessi compensativi
  • Regolamento delle spese di lite in caso di soccombenza parziale dell’appellante e limiti del sindacato di legittimità sulla quantificazione ex D.M. 147/2022
  • Applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

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«Gli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale.

Non può inoltre essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli “interessi compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.

L’obbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dell’art. 1284 cod. civ. – disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie – per riferirsi, piuttosto, all’applicazione dell’art. 1223 cod. civ., ed eventualmente dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile.

Sotto il primo profilo, va ricordata la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. con l’adozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali come individuati dal primo comma. La voluntas legis è nel senso di colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante l’abuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto.

Sotto il secondo profilo, l’incipit della proposizione di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. (“Se le parti non ne hanno determinato la misura … si applica il saggio d’interesse proprio per le transazioni commerciali”) riveste la precipua funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto.

Per le obbligazioni derivanti da atto illecito – caso esaminato in questo procedimento – non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti, né in relazione all’an debeatur, dato che rispetto al fatto genetico dell’obbligazione nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, né in relazione al quantum debeatur, ovvero alla conseguenze del fatto illecito che pur si è realizzato, dato che, per sua natura, l’obbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non è di per sé liquida, dato che sarà quantificata solo all’esito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale.

Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.

Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domanda»


GIURISPRUDENZA CONFORME:

  • Cass. civ., Sez. Un., 7/05/2024, n. 12449 (principio nomofilattico su superinteressi ex art. 1284 c. 4 c.c.: necessità di domanda espressa)
  • Cass. civ., n. 12974/2024 (inammissibilità rinvio pregiudiziale sulla medesima questione)
  • Cass. civ., n. 19015/2024 (esclusione superinteressi in sede esecutiva in assenza di accertamento in sede di cognizione)
  • Cass. civ., n. 3499/2025 (condanna agli interessi maggiorati: necessità di domanda specifica ed espressa statuizione)
  • Cass. civ., n. 7677/2025 (applicabilità art. 1284 c. 4 anche alle obbligazioni restitutorie da nullità contrattuale — debiti di valuta)
  • Cass. civ., n. 61/2023 (applicabilità art. 1284 c. 4 anche alle obbligazioni da fatto illecito — orientamento qui superato per i debiti di valore)
  • Cass. civ., n. 28036/2025 (inapplicabilità art. 1284 c. 4 alle obbligazioni risarcitorie illiquide)
  • Cass. civ., n. 28409/2018; n. 8289/2019; n. 8050/2019; n. 14512/2020 (esclusione superinteressi per debiti di valore)
  • Cass. civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712 (liquidazione danno da ritardato adempimento obbligazione di valore)
  • Cass. civ., n. 37798/2022; n. 26202/2022 (obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale come debito di valore)
  • Cass. civ., n. 22478/2018; n. 5202/2025 (inammissibilità motivo per cassazione privo di critica analitica)
  • Cass. civ., n. 9860/2025 (limiti sindacato Cassazione su regolamento spese processuali)
  • Cass. civ., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433 (art. 96 c. 4 c.p.c. in caso di decisione conforme a proposta accelerata)

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Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 6698/2026 depositata il 20 marzo 2026