Omessa diagnosi tumorale e risarcimento danni: i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance e del danno biologico differenziale – Tribunale di Catania 2024

Il Tribunale di Catania si è pronunciato su un delicato caso di responsabilità medica, riguardante l’omessa diagnosi di un carcinoma mammario da parte di uno studio radiologico. La sentenza affronta in modo approfondito i presupposti necessari per il riconoscimento dei diversi profili di danno in caso di morte del paziente, con particolare riferimento al danno biologico differenziale, alla perdita di chance di sopravvivenza e al danno terminale. Nonostante sia stato accertato l’errore diagnostico, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria non ravvisando un nesso causale tra l’omessa diagnosi e il decesso della paziente, avvenuto per la particolare aggressività della neoplasia.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda ha origine quando una paziente si sottopone ad un esame ecografico alla mammella sinistra presso uno studio radiologico nell’aprile 2011. Il medico refertante, nell’eseguire l’esame, riscontra una neoformazione nodulare delle dimensioni di circa 1,2 cm di diametro in sede paraareolare con contorni regolari. Tale formazione viene refertata come di natura benigna e, significativamente, il medico non raccomanda alla paziente alcun approfondimento diagnostico né ulteriore rivalutazione.

Dopo circa 72 giorni, con il persistere della sintomatologia dolorosa, la paziente si reca presso un centro oncologico specializzato dove viene sottoposta ad un nuovo esame ecografico mammario bilaterale. Questo secondo accertamento rivela uno scenario completamente diverso, evidenziando una neoformazione sospetta eterologa al quadrante supero-interno sinistro, per la quale viene immediatamente richiesta una tipizzazione istologica mediante agobiopsia ecoguidata. Vengono inoltre riscontrate cisti bilaterali e un verosimile fibroadenoma a sinistra.

La gravità della situazione clinica spinge la struttura a sottoporre la paziente ad una serie di accertamenti urgenti: un’agobiopsia alla mammella sinistra e un esame RM mammella bilaterale con e senza contrasto, che evidenzia una “eteroplasia unifocale a sinistra“. È significativo notare che, secondo quanto emerso successivamente, questi dati erano già potenzialmente rilevabili dalla prima ecografia effettuata presso lo studio radiologico.

Il 15 luglio 2011, gli esami istologici rivelano la presenza di un “carcinoma duttale infiltrante NOS con discreta attività desmoplasica ed invasione dei linfatici“, diagnosi che rende necessario un intervento chirurgico urgente. La paziente viene quindi sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante per diversi cicli e successivamente a intervento chirurgico nel dicembre 2011. Nonostante le cure proseguite negli anni presso varie strutture specialistiche, la paziente purtroppo decede nel gennaio 2015.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza si inserisce nel solco di un’elaborata evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria, richiamando innanzitutto i principi consolidati sulla responsabilità della struttura sanitaria, definita come responsabilità “a doppio binario“. Questa può derivare da due distinte fonti: l’inadempimento degli obblighi che presiedono all’erogazione del servizio sanitario (che può dar luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, difetti di organizzazione e carenze tecniche) e l’attività illecita dei soggetti di cui la struttura si avvale ex art. 1228 c.c..

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l’errore del medico non richiede una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per generare tale responsabilità. Significativamente, questa responsabilità non è riconducibile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria assume avvalendosi di collaboratori.

Di particolare rilevanza è il richiamo alla recente sentenza della Cassazione n. 26851/2023, che ha delineato con precisione i criteri per il risarcimento del danno in caso di perdita anticipata della vita. La Suprema Corte ha distinto tra:

  • Il danno biologico differenziale, risarcibile sulla base del criterio del “più probabile che non“;
  • Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, risarcibile equitativamente quando vi sia incertezza sull’efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma certezza che la condotta abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale, basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato l’indubbio errore diagnostico commesso dai convenuti durante il controllo ecografico dell’aprile 2011. Tuttavia, l’elemento decisivo della pronuncia risiede nella valutazione dell’incidenza causale di tale errore sulla sopravvivenza della paziente e sulla sua aspettativa di vita.