Una vicenda che ha scosso profondamente il sistema sanitario regionale ha visto protagonista un bambino di pochi anni, vittima di un grave ritardo diagnostico che ha trasformato una semplice appendicite acuta in una condizione clinica drammaticamente più complessa. La storia inizia durante le festività natalizie, quando i genitori del piccolo paziente si sono rivolti con fiducia al Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera pubblica, sperando di trovare risposte a sintomi che stavano preoccupando sempre più la famiglia.
Il caso, che ha trovato la sua risoluzione giuridica presso il Tribunale di Teramo nel 2025, rappresenta un esempio paradigmatico di come l’omessa diagnosi tempestiva possa trasformare una patologia relativamente comune in un’emergenza chirurgica complessa, con conseguenze permanenti per il paziente e responsabilità significative per la struttura sanitaria coinvolta.
La documentazione medica raccolta durante il processo ha rivelato un percorso clinico caratterizzato da mancati approfondimenti diagnostici e sottovalutazione della sintomatologia, elementi che hanno contribuito a ritardare di quasi due settimane l’identificazione della vera natura del problema. Durante questo periodo critico, la condizione clinica del bambino si è progressivamente aggravata, evolvendo da una forma acuta iniziale verso complicanze ben più gravi che hanno richiesto interventi chirurgici complessi e terapie intensive.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La complessa vicenda giudiziaria trae origine da una serie di eventi che hanno caratterizzato le festività natalizie, quando la famiglia si è trovata ad affrontare una situazione sanitaria che inizialmente sembrava gestibile ma che si è progressivamente complicata a causa di valutazioni diagnostiche inadeguate.
Durante le festività natalizie, il bambino viene condotto dai genitori presso il Pronto Soccorso della struttura ospedaliera pubblica a causa di una febbre persistente che durava ormai da tre giorni, accompagnata da dolori addominali e episodi di vomito. La sintomatologia, che inizialmente poteva essere interpretata come una comune influenza stagionale, presentava in realtà caratteristiche che avrebbero dovuto orientare verso approfondimenti diagnostici più specifici.
Durante questo primo accesso, i sanitari decidono per il ricovero presso il reparto pediatrico, dove il piccolo paziente rimane degente per diversi giorni. Tuttavia, nonostante la permanenza prolungata in ambiente ospedaliero, le condizioni cliniche non mostrano il miglioramento sperato, e i sintomi continuano a manifestarsi con intensità crescente.
La dimissione si rivela prematura, come dimostrano gli eventi successivi. Nei giorni immediatamente successivi, la famiglia è costretta a tornare ripetutamente al Pronto Soccorso della stessa struttura a causa della persistenza del dolore addominale, ricevendo diagnosi che tuttavia non forniscono una spiegazione esaustiva del quadro clinico complessivo.
Durante i successivi accessi al Pronto Soccorso, vengono formulate diverse ipotesi diagnostiche, ma anche in questi casi i sintomi principali legati alla sofferenza addominale non trovano una adeguata considerazione clinica. La situazione raggiunge il punto critico quando finalmente viene disposta un’ecografia addominale che rivela la presenza di una neoformazione di dimensioni significative in sede addominale.
Questa scoperta determina il trasferimento d’urgenza presso una struttura ospedaliera specializzata, dove il bambino viene immediatamente sottoposto a intervento chirurgico di drenaggio dell’ascesso endoaddominale, appendicectomia e posizionamento di drenaggio addominale per la voluminosa raccolta ascessuale secondaria a appendicite gangrenosa perforata.
Il decorso post-operatorio si complica ulteriormente con l’insorgenza di uno shock emorragico che rende necessarie trasfusioni di sangue e terapie intensive, prolungando significativamente la degenza. L’intera esperienza ha comportato per il nucleo familiare un periodo di estrema tensione e preoccupazione, con conseguenze che si sono protratte ben oltre la risoluzione del quadro clinico acuto.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo applicabile alla controversia in esame trova il suo fondamento nella consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità medica, che ha subito significative evoluzioni nell’ultimo decennio, culminate con l’approvazione della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017.
Tuttavia, considerando che i fatti oggetto della presente causa risalgono a diversi anni fa, trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità precedente all’entrata in vigore della riforma, secondo l’orientamento consolidato che esclude la portata retroattiva delle disposizioni contenute nella normativa più recente.
Il rapporto tra paziente e struttura sanitaria viene inquadrato dalla Suprema Corte come un contratto obbligatorio atipico, denominato “contratto di spedalità” o “contratto di assistenza sanitaria“, che si perfeziona anche per facta concludentia con la sola accettazione del malato presso la struttura ospedaliera, come stabilito dalla Cassazione Civile n. 8826 del 13 luglio 2007.
Questo contratto ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie, tra cui assistere il paziente e fornire vitto e alloggio in caso di ricovero. La natura contrattuale del rapporto comporta l’applicazione dell’articolo 1218 del Codice Civile in materia di responsabilità per inadempimento.
Particolare rilevanza assume l’articolo 1228 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per il fatto degli ausiliari, secondo cui “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro“. Tale disposizione trova applicazione anche quando non sussiste un rapporto di lavoro subordinato tra la struttura e il sanitario, purché vi sia un collegamento tra la prestazione effettuata e l’organizzazione aziendale.
La ripartizione dell’onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie segue i principi consolidati dalla giurisprudenza, secondo cui il paziente danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento o insorgenza della situazione patologica per effetto dell’intervento, nonché del nesso di causalità con l’azione o omissione dei sanitari.
Di contro, la struttura sanitaria ha l’onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, secondo quanto stabilito dalla Cassazione Civile con le sentenze n. 975/2009, n. 17143/2012 e n. 21177/2015.
La Cassazione Civile n. 18392 del 26 luglio 2017 ha chiarito che “è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione“.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale ha condotto un’analisi approfondita della vicenda, basandosi principalmente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta per accertare la sussistenza di profili di responsabilità medica da parte dei sanitari della struttura ospedaliera.
