Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale

Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale

Nel processo civile italiano, l’opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta un momento cruciale in cui il debitore può contestare un provvedimento giudiziale che lo obbliga ad adempiere a un’obbligazione di pagamento o di consegna entro quaranta giorni dalla notifica del decreto. Tuttavia, è importante comprendere a fondo le dinamiche e le possibilità offerte dalla legge in questo contesto.

Cosa è il Decreto Ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso dal Giudicante a seguito di una richiesta avanzata dal creditore. Esso viene emesso quando il creditore è in possesso di un credito certo, liquido ed esigibile, supportato da prova scritta. Il decreto ingiuntivo ordina al debitore di adempiere all’obbligazione entro un termine stabilito, con l’avvertenza che in mancanza di adempimento si procederà con l’esecuzione forzata.

L’Opposizione al Decreto Ingiuntivo

La opposizione a decreto ingiuntivo è il mezzo attraverso il quale il debitore può contestare il provvedimento emesso nei suoi confronti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27183/23 del 22.09.23, ha stabilito che il convenuto opposto ha la facoltà di proporre una domanda nuova, purché tale domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Questo approccio favorisce l’economia processuale e la ragionevole durata del processo, garantendo al convenuto gli stessi diritti di modifica della domanda riconosciuti all’attore nel giudizio ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.”

La Domanda Riconvenzionale

La domanda riconvenzionale è un’azione legale promossa dal convenuto, che assume la posizione sostanziale di attore, contro il conveniente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto. In questo contesto, il convenuto ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso e può proporre una domanda riconvenzionale, fondando la sua richiesta su fatti estintivi o modificativi del diritto azionato.

La Cassazione, con la sentenza n. 6091 del 04 marzo 2020, ha chiarito che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà origine a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto. In questo contesto, l’opponente assume la posizione sostanziale di attore e ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.

Cassazione sentenza n. 6091 del 04 marzo 2020

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l’ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”.

Conclusioni

In conclusione, l’opposizione a decreto ingiuntivo e la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale offrono al debitore la possibilità di difendersi in modo efficace contro un provvedimento giudiziale che lo obbligherebbe ad adempiere a un’obbligazione. È fondamentale che tutte le parti coinvolte comprendano appieno le loro facoltà e i loro diritti in questo contesto, al fine di garantire un processo equo e giusto.

Avv. Cosimo Montinaro

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