Prevalenza del DM 1986 e ritenuta fiscale sui buoni postali serie P e Q – Tribunale Reggio Calabria 2026

La prevalenza del DM 1986 sui tassi riportati a tergo dei buoni postali fruttiferi serie P e l’applicazione della ritenuta fiscale sui buoni serie Q emessi dopo settembre 1987 escludono il diritto alla liquidazione degli importi calcolati secondo le tabelle originarie. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda proposta da parte attrice volta ad ottenere la differenza tra gli importi liquidati e quelli risultanti dall’applicazione dei tassi stampati sui buoni, affermando la legittimità dell’operato della convenuta che aveva applicato sia il regime di eterointegrazione contrattuale previsto dall’art. 173 DPR 156/1973 sia la ritenuta fiscale introdotta dal DL 556/1986. La controversia riguardava un buono serie P emesso nel 1985 e tre buoni serie Q emessi nel 1988, per i quali la ricorrente lamentava una liquidazione inferiore rispetto alle somme indicate nelle tabelle apposte a tergo dei titoli.

Il Tribunale ha chiarito che l’eterointegrazione contrattuale opera legittimamente quando il decreto ministeriale modificativo sopravviene all’emissione del buono, distinguendo tale ipotesi dai casi in cui la discrepanza tra condizioni ministeriali e condizioni apposte sul titolo preesiste alla sottoscrizione.

Estratto della sentenza

“Orbene, a fronte di Decreto ministeriale sopravvenuto, che modifica il tasso di interesse indicato al momento della sottoscrizione, quindi, deve applicarsi non il tasso originario ed indicato nel buono postale, bensì quello sopravvenuto ed indicato nel menzionato decreto, dal momento che è la legge stessa a prevederlo, con un meccanismo di integrazione del contenuto del contratto non sconosciuto neppure alla normativa codicistica (artt. 1339, 1374 e 1173 c.c.). Tale specifica previsione normativa esclude, peraltro, che l’operatività di tale integrazione possa ritenersi sottoposta ad un obbligo di preventiva comunicazione, dovuta al sottoscrittore del buono postale”