Legittimità modifiche in peius tassi buoni fruttiferi postali già emessi – Tribunale Reggio Calabria 2026

L’art. 173 D.P.R. 156/1973 consente modifiche anche in peius dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali già emessi, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione, con efficacia ex lege di eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c.. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda della parte attrice che chiedeva il rimborso di buoni fruttiferi postali secondo i tassi indicati a tergo dei titoli al momento dell’emissione, anziché quelli ridotti da successivi decreti ministeriali. La ricorrente deduceva di essere titolare di quattro buoni postali fruttiferi trentennali emessi nel 1985 e nel 1988, per i quali aveva riscosso somme inferiori rispetto a quelle dovute secondo i saggi di interesse originariamente indicati sui titoli.​

Il Tribunale ha rilevato che l’art. 173 D.P.R. 156/1973, come modificato dal D.L. 460/1974, attribuisce al Ministro competente uno ius variandi esercitabile anche in peius sui rapporti in corso, mediante decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Tale assetto normativo, dettato da fonte di rango legislativo, ha natura cogente e sostituisce ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti, assicurando il contemperamento tra interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio. Il Tribunale ha precisato che l’affidamento del sottoscrittore nella immutabilità dei tassi non trova protezione, gravando sui sottoscrittori l’obbligo di conoscenza della norma primaria che consentiva modifiche successive.​

Estratto della sentenza

“Dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione, mentre successivamente – e fino all’abrogazione dell’articolo 173, D.P.R. n. 156 del 1973 – operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi, esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso; tale assetto normativo, in quanto dettato da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748);