๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario e postale โ Buoni fruttiferi postali
- Oggetto: Prescrizione del diritto al rimborso di BFP serie CE emessi anteriormente al Dm 19/12/2000 โ Applicabilitร del termine decennale ex art. 8 Dm 19/12/2000 in luogo del termine quinquennale ex art. 176 D.P.R. 156/1973 โ Proroga Covid-19
- Normativa: Art. 8 Dm 19/12/2000; art. 176 D.P.R. 156/1973; art. 4 Dm 30/06/2000; art. 34, c. 3, D.L. 34/2020; art. 11 D.L. 52/2021; art. 2935 c.c.; art. 2941 c.c.; art. 23 D.Lgs. 58/1998 (TUF)
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni postali fruttiferi prescrizione decennale, serie CE prescrizione Dm 19/12/2000, BFP emessi prima 2000 termine prescrizione, proroga Covid buoni postali 31 luglio 2021, prescrizione BFP favor risparmiatore
I buoni fruttiferi postali emessi anteriormente allโentrata in vigore del Dm 19/12/2000, e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore di tale decreto, sono soggetti al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo ex art. 8 Dm 19/12/2000, in quanto normativa complessivamente piรน favorevole al risparmiatore rispetto al previgente termine quinquennale di cui allโart. 176 D.P.R. 156/1973, con la conseguenza che la prescrizione non decorre piรน dal 1ยฐ gennaio dellโanno successivo alla cessazione della fruttuositร , ma dalla scadenza stessa del titolo.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza in esame, ricostruisce analiticamente il quadro normativo applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie CE emessi nellโanno [OMISSIS] e ne definisce il regime prescrizionale. Il criterio discretivo adottato รจ quello del favor risparmiatore: il Dm 19/12/2000, pur modificando il dies a quo della prescrizione anticipandolo alla scadenza del titolo, introduce un termine piรน lungo (decennale anzichรฉ quinquennale), sicchรฉ la disciplina sopravvenuta risulta nel complesso piรน vantaggiosa per il sottoscrittore e si applica retroattivamente ai rapporti giร in essere e non ancora prescritti. La pronuncia affronta altresรฌ la questione della proroga dellโesigibilitร durante lโemergenza pandemica, fissandone il termine ultimo al 31 luglio [OMISSIS].
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Inammissibilitร dellโeccezione di nullitร dellโordine di acquisto di BFP ex art. 23 TUF in assenza di allegazione e prova del contratto quadro di prestazione di servizi di investimento
- Limiti della proroga Covid-19 sullโesigibilitร dei BFP: mancata menzione dellโart. 34 D.L. 34/2020 nei D.L. 105/2021 e 221/2021 come esclusione deliberata da parte del legislatore, con termine ultimo al 31 luglio [OMISSIS]
- Insussistenza del deficit informativo in capo allโemittente per omessa consegna del foglio informativo analitico, introdotto solo dal Dm 19/12/2000 successivo allโemissione dei titoli
- Irrilevanza della mancata consegna del foglio informativo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.: solo cause giuridiche, non ostacoli di mero fatto, sospendono il decorso del termine
- Conoscibilitร delle caratteristiche dei BFP serie CE tramite le indicazioni sul retro del titolo e il Dm 30/06/2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
