Buoni postali serie CE emessi prima del Dm 19/12/2000: prescrizione decennale dalla scadenza – Tribunale Torino 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario e postale – Buoni fruttiferi postali
  • Oggetto: Prescrizione del diritto al rimborso di BFP serie CE emessi anteriormente al Dm 19/12/2000 – Applicabilità del termine decennale ex art. 8 Dm 19/12/2000 in luogo del termine quinquennale ex art. 176 D.P.R. 156/1973 – Proroga Covid-19
  • Normativa: Art. 8 Dm 19/12/2000; art. 176 D.P.R. 156/1973; art. 4 Dm 30/06/2000; art. 34, c. 3, D.L. 34/2020; art. 11 D.L. 52/2021; art. 2935 c.c.; art. 2941 c.c.; art. 23 D.Lgs. 58/1998 (TUF)
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: buoni postali fruttiferi prescrizione decennale, serie CE prescrizione Dm 19/12/2000, BFP emessi prima 2000 termine prescrizione, proroga Covid buoni postali 31 luglio 2021, prescrizione BFP favor risparmiatore

I buoni fruttiferi postali emessi anteriormente all’entrata in vigore del Dm 19/12/2000, e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore di tale decreto, sono soggetti al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo ex art. 8 Dm 19/12/2000, in quanto normativa complessivamente più favorevole al risparmiatore rispetto al previgente termine quinquennale di cui all’art. 176 D.P.R. 156/1973, con la conseguenza che la prescrizione non decorre più dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione della fruttuosità, ma dalla scadenza stessa del titolo.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in esame, ricostruisce analiticamente il quadro normativo applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie CE emessi nell’anno [OMISSIS] e ne definisce il regime prescrizionale. Il criterio discretivo adottato è quello del favor risparmiatore: il Dm 19/12/2000, pur modificando il dies a quo della prescrizione anticipandolo alla scadenza del titolo, introduce un termine più lungo (decennale anziché quinquennale), sicché la disciplina sopravvenuta risulta nel complesso più vantaggiosa per il sottoscrittore e si applica retroattivamente ai rapporti già in essere e non ancora prescritti. La pronuncia affronta altresì la questione della proroga dell’esigibilità durante l’emergenza pandemica, fissandone il termine ultimo al 31 luglio [OMISSIS].


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Inammissibilità dell’eccezione di nullità dell’ordine di acquisto di BFP ex art. 23 TUF in assenza di allegazione e prova del contratto quadro di prestazione di servizi di investimento
  • Limiti della proroga Covid-19 sull’esigibilità dei BFP: mancata menzione dell’art. 34 D.L. 34/2020 nei D.L. 105/2021 e 221/2021 come esclusione deliberata da parte del legislatore, con termine ultimo al 31 luglio [OMISSIS]
  • Insussistenza del deficit informativo in capo all’emittente per omessa consegna del foglio informativo analitico, introdotto solo dal Dm 19/12/2000 successivo all’emissione dei titoli
  • Irrilevanza della mancata consegna del foglio informativo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.: solo cause giuridiche, non ostacoli di mero fatto, sospendono il decorso del termine
  • Conoscibilità delle caratteristiche dei BFP serie CE tramite le indicazioni sul retro del titolo e il Dm 30/06/2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale