Buoni postali serie CE emessi prima del Dm 19/12/2000: prescrizione decennale dalla scadenza โ€“ Tribunale Torino 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario e postale โ€“ Buoni fruttiferi postali
  • Oggetto: Prescrizione del diritto al rimborso di BFP serie CE emessi anteriormente al Dm 19/12/2000 โ€“ Applicabilitร  del termine decennale ex art. 8 Dm 19/12/2000 in luogo del termine quinquennale ex art. 176 D.P.R. 156/1973 โ€“ Proroga Covid-19
  • Normativa: Art. 8 Dm 19/12/2000; art. 176 D.P.R. 156/1973; art. 4 Dm 30/06/2000; art. 34, c. 3, D.L. 34/2020; art. 11 D.L. 52/2021; art. 2935 c.c.; art. 2941 c.c.; art. 23 D.Lgs. 58/1998 (TUF)
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: buoni postali fruttiferi prescrizione decennale, serie CE prescrizione Dm 19/12/2000, BFP emessi prima 2000 termine prescrizione, proroga Covid buoni postali 31 luglio 2021, prescrizione BFP favor risparmiatore

I buoni fruttiferi postali emessi anteriormente allโ€™entrata in vigore del Dm 19/12/2000, e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore di tale decreto, sono soggetti al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo ex art. 8 Dm 19/12/2000, in quanto normativa complessivamente piรน favorevole al risparmiatore rispetto al previgente termine quinquennale di cui allโ€™art. 176 D.P.R. 156/1973, con la conseguenza che la prescrizione non decorre piรน dal 1ยฐ gennaio dellโ€™anno successivo alla cessazione della fruttuositร , ma dalla scadenza stessa del titolo.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in esame, ricostruisce analiticamente il quadro normativo applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie CE emessi nellโ€™anno [OMISSIS] e ne definisce il regime prescrizionale. Il criterio discretivo adottato รจ quello del favor risparmiatore: il Dm 19/12/2000, pur modificando il dies a quo della prescrizione anticipandolo alla scadenza del titolo, introduce un termine piรน lungo (decennale anzichรฉ quinquennale), sicchรฉ la disciplina sopravvenuta risulta nel complesso piรน vantaggiosa per il sottoscrittore e si applica retroattivamente ai rapporti giร  in essere e non ancora prescritti. La pronuncia affronta altresรฌ la questione della proroga dellโ€™esigibilitร  durante lโ€™emergenza pandemica, fissandone il termine ultimo al 31 luglio [OMISSIS].


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Inammissibilitร  dellโ€™eccezione di nullitร  dellโ€™ordine di acquisto di BFP ex art. 23 TUF in assenza di allegazione e prova del contratto quadro di prestazione di servizi di investimento
  • Limiti della proroga Covid-19 sullโ€™esigibilitร  dei BFP: mancata menzione dellโ€™art. 34 D.L. 34/2020 nei D.L. 105/2021 e 221/2021 come esclusione deliberata da parte del legislatore, con termine ultimo al 31 luglio [OMISSIS]
  • Insussistenza del deficit informativo in capo allโ€™emittente per omessa consegna del foglio informativo analitico, introdotto solo dal Dm 19/12/2000 successivo allโ€™emissione dei titoli
  • Irrilevanza della mancata consegna del foglio informativo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.: solo cause giuridiche, non ostacoli di mero fatto, sospendono il decorso del termine
  • Conoscibilitร  delle caratteristiche dei BFP serie CE tramite le indicazioni sul retro del titolo e il Dm 30/06/2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale