📌 LA VICENDA
- Materia: Processo civile – Giudicato
- Oggetto: Distinzione giudicato sostanziale e formale – Effetti inammissibilità appello incidentale
- Normativa: art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 39 c.p.c., art. 281-sexies c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ., Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass. civ., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2023, n. 18439; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2024, n. 18432
- Parole chiave: giudicato sostanziale, inammissibilità appello incidentale, ne bis in idem, riforma parziale sentenza, consumazione potere processuale
La sentenza d’appello che dichiara inammissibile per tardività l’appello incidentale ma riforma parzialmente la sentenza impugnata accogliendo gli appelli delle altre parti produce giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., non mero giudicato formale, precludendo la riproposizione della medesima domanda in nuovo giudizio. Nel caso di specie, gli eredi di un motociclista deceduto in sinistro stradale avevano proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda risarcitoria contro l’impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Strada per mancata prova del concorso del veicolo ignoto. La Corte d’Appello dichiarò inammissibile per tardività l’appello incidentale degli eredi ma, pronunciandosi sugli appelli principali della compagnia assicuratrice e della terza trasportata, accertò il concorso di responsabilità del veicolo ignoto e riformò parzialmente la sentenza. Gli eredi, in seguito, instaurarono nuovo giudizio chiedendo il risarcimento alla luce del mutato accertamento. La Corte d’Appello Roma ha confermato l’improcedibilità della nuova domanda per intervenuto giudicato sostanziale e ne bis in idem processuale.
Massima
“In primo luogo, deve rilevarsi che, come già anticipato, la sentenza della Corte d’Appello di Roma (OMISSIS) non contiene unicamente una mera pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dagli eredi di [OMISSIS] (odierni appellanti), ma ha disposto anche una riforma parziale della sentenza impugnata, in quanto: i) in parziale accoglimento dell’appello di [OMISSIS] ha condannato gli eredi di [OMISSIS] a tenere indenne per l’importo di euro [OMISSIS], oltre accessori, la compagnia assicurativa [OMISSIS]; ii) ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di [OMISSIS] nei confronti della [OMISSIS] in difetto della condizione prevista dall’art. 22 della l. 990 del 1969; iii) in ragione dell’accertamento in ordine alla diversa responsabilità del sinistro, ha accolto la domanda di manleva proposta da [OMISSIS] nei confronti della [OMISSIS] condannando quest’ultima, nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, a tenere indenne la predetta compagnia nella misura del 50% di quanto la [OMISSIS] è tenuta a pagare alla [OMISSIS] per effetto della presente sentenza.
