📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Responsabilità precontrattuale
- Oggetto: Appello avverso sentenza di primo grado – accertamento della responsabilità precontrattuale della banca ex artt. 1337 e 1440 c.c. per interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un mutuo ipotecario, dopo istruttoria protratta per circa sei mesi, con conseguente domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante
- Normativa: artt. 1337 e 1440 c.c.; artt. 116 e 117 T.U.B.; artt. 21 e 23 T.U.F.; art. 91 c.p.c.; art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002
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- Parole chiave: responsabilità precontrattuale banca, interruzione trattative mutuo, affidamento incolpevole, art. 1337 c.c., trattative fase avanzata
La responsabilità precontrattuale della banca per violazione dell’art. 1337 c.c. in caso di interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un mutuo ipotecario presuppone che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento del richiedente nella conclusione del contratto, che la banca abbia interrotto le trattative eludendo ragionevoli aspettative della controparte, che quest’ultima abbia sostenuto spese o rinunciato ad occasioni più favorevoli confidando nel buon esito, e che l’interruzione sia determinata da malafede o colpa e non sia assistita da un giusto motivo, con onere della prova integralmente a carico del richiedente.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2026, rigetta integralmente il gravame proposto dalla parte appellante, confermando l’insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità precontrattuale a carico della banca. La Corte, aderendo al paradigma valutativo fissato da Cass. 2023, chiarisce che lo stato durevole e avanzato delle trattative non è di per sé sufficiente a radicare un affidamento incolpevole, occorrendo invece che sia raggiunto un punto oggettivamente interpretabile come risoluzione definitiva di ogni problematica ostativa alla conclusione del contratto. Nel caso esaminato, le criticità giuridiche sui titoli di provenienza dei beni da ipotecare erano state costantemente e tempestivamente comunicate alla parte richiedente, escludendo così ogni condotta colposa o maliziosa della banca.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Obbligo di informazione della banca ex art. 1337 c.c. sull’esistenza di convenzioni agevolate (ABI/Regione) e compatibilità della stessa con le condizioni contrattuali richieste dal cliente
- Inapplicabilità della convenzione ABI per scelta contrattuale del cliente: richiesta di preammortamento e durata del finanziamento come elementi determinanti
- Nullità delle polizze Unit Linked per assenza del contratto quadro ex artt. 21 e 23 T.U.F. e carenza degli obblighi informativi e di profilatura dell’investitore
- Valenza neutra del mero dato temporale della durata delle trattative ai fini dell’insorgenza del legittimo affidamento nella conclusione del contratto
- Onere probatorio a carico del danneggiato: necessità di allegare e provare spese sostenute o occasioni favorevoli perdute in conseguenza dell’affidamento riposto nelle trattative
