Arbitrato irrituale: quando il lodo non è impugnabile per errore degli arbitri

Trib. Vibo Valentia, n. 636/2026: rigettata l’impugnazione del lodo arbitrale irrituale per insussistenza dei motivi tassativi ex art. 808 ter c.p.c..

Chi perde un arbitrato irrituale è spesso tentato di contestare la decisione degli arbitri nel merito, sostenendo che abbiano sbagliato a valutare le prove o interpretato male la questione tecnica. Il Tribunale di Vibo Valentia ricorda con chiarezza che questa strada è preclusa. L’impugnazione del lodo irrituale non è un secondo grado di giudizio sul contenuto della decisione, ma un rimedio negoziale che opera solo in presenza di vizi capaci di inficiare la formazione della volontà degli arbitri, non la correttezza del loro convincimento. Un principio che, alla luce della riforma dell’art. 808 ter c.p.c.., merita di essere riletto con attenzione da chi si accinge a contestare un lodo irrituale in materia assicurativa, ma non solo.

La vicenda processuale

La controversia nasce da un sinistro coperto da polizza assicurativa, per il quale le parti – non essendo pervenute a un accordo tramite la Commissione medica collegiale prevista dal contratto – avevano attivato la procedura arbitrale contrattualmente disciplinata. Il collegio arbitrale, composto da tre medici, perveniva a un lodo con cui riconosceva il diritto dell’assicurato alla liquidazione del massimale di polizza, quantificando il danno indennizzabile nella misura del 60 per cento a titolo di invalidità permanente.

L’assicurato, ritenendo insoddisfacente tale determinazione, impugnava il lodo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, deducendo tre distinti motivi di invalidità: l’inesistenza o la mancanza di un valido mandato conferito agli arbitri, con conseguente violazione dei patti contrattuali; la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale; e un asserito errore commesso dagli arbitri nella valutazione della vicenda. Chiedeva pertanto che la decisione arbitrale fosse dichiarata inesistente, nulla o comunque annullata.

Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice convenuta, contestando integralmente le doglianze attoree e sostenendo la piena validità del lodo, mentre gli altri soggetti evocati in giudizio rimanevano contumaci. Esperiti inutilmente i tentativi di composizione bonaria e rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice, all’esito di una lunga vicenda processuale caratterizzata da diversi mutamenti nell’assegnazione del fascicolo.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il Tribunale colloca la propria analisi nel quadro dell’art. 808 ter c.p.c.., disposizione introdotta dalla riforma del procedimento arbitrale, che disciplina specificamente il lodo contrattuale e ne individua tassativamente le cause di annullamento: l’invalidità della convenzione arbitrale o l’eccesso rispetto ai suoi limiti; l’irregolare nomina degli arbitri rispetto alle forme convenute; l’incapacità di taluno degli arbitri nominati; l’inosservanza delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; la violazione del contraddittorio. La sentenza richiama altresì gli artt. 1362 e ss. c.c.. in tema di interpretazione della clausola contrattuale, nonché l’art. 1326 c.c.. sul meccanismo di formazione del consenso mediante proposta e accettazione.

Gli istituti giuridici coinvolti

Un primo profilo affrontato riguarda la natura stessa dell’arbitrato irrituale a seguito della riforma. Il giudice osserva come, con l’introduzione dell’art. 808 ter c.p.c.., la figura sia stata sostanzialmente riassorbita nella disciplina dell’arbitrato rituale, salva l’eccezione dell’esplicito accordo delle parti per una definizione mediante determinazione contrattuale – situazione che riduce lo spazio residuo dell’arbitrato irrituale non contrattuale a un’ipotesi marginale. Ne discende che, anche nell’arbitrato irrituale, l’azione di impugnazione del lodo è sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista per il lodo rituale, pur restando fermo l’orientamento più risalente secondo cui, oltre ai motivi tassativi dell’art. 808 ter, resta ammissibile l’impugnazione per l’alterata percezione o la falsa rappresentazione della realtà da parte degli arbitri, con esclusione dell’errore di giudizio.

Il principio guida: la formazione del mandato arbitrale e i limiti dell’impugnazione per errore

Ma cosa succede se le parti non sottoscrivono un unico documento di conferimento del mandato agli arbitri, ma si scambiano semplicemente lettere? È la prima questione affrontata dal Tribunale. La clausola compromissoria contenuta nella polizza prevedeva che le parti si obbligassero a conferire, con scrittura privata, mandato a un collegio di tre medici. L’attore sosteneva che tale mandato, in assenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, non fosse mai stato validamente conferito.

Il Tribunale respinge questa lettura, richiamando il principio secondo cui la forma scritta ad substantiam richiesta per la clausola compromissoria non impone che la volontà delle parti sia raccolta in un unico documento con sottoscrizione contestuale, potendo realizzarsi anche mediante lo scambio di missive contenenti proposta e accettazione (Cass., Sez. un., ord. n. 15713/2022). Nel caso di specie, la richiesta di attivazione della procedura arbitrale, comunicata dalla difesa dell’assicurato, e la successiva accettazione della compagnia integravano proprio questo meccanismo, rendendo il mandato validamente formato senza necessità di formule sacramentali o di un contratto scritto ulteriore rispetto alla clausola compromissoria già stipulata.

Quanto poi al secondo e al terzo motivo di impugnazione – la violazione del contraddittorio e l’errore degli arbitri – il Tribunale ribadisce un principio consolidato: nel lodo irrituale gli errori in procedendo o in iudicando rilevano solo se si risolvono in cause di invalidità della manifestazione di volontà negoziale, ossia errore, violenza, dolo o incapacità delle parti o degli arbitri stessi. È preclusa, per contro, ogni censura che attenga al merito della valutazione delle prove o alla correttezza della decisione adottata, restando ammissibile solo il cosiddetto errore percettivo – quello in cui gli arbitri abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver considerato elementi effettivamente versati in atti o per aver ritenuto contestati fatti pacifici, e viceversa.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda di annullamento del lodo. Quanto al primo motivo, ha ritenuto pienamente formato il mandato conferito agli arbitri, evidenziando come la manifestazione di volontà delle parti di avvalersi della clausola compromissoria costituisse una fase meramente esecutiva di quanto già pattuito nella polizza, non necessitante di un separato contratto scritto oltre alla clausola stessa e allo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio, il giudice ha rilevato che il lodo risultava deliberato alla presenza di tutti gli arbitri nominati, come da verbale in atti, nonostante il rifiuto di uno di essi di sottoscrivere il documento – circostanza che, secondo le stesse condizioni di polizza, non incideva sulla vincolatività della decisione. Nessun elemento processuale consentiva di ritenere che l’asserita, e comunque non dimostrata, omessa comunicazione dell’incontro deliberativo a uno degli arbitri avesse inciso sulla formazione della volontà contrattuale espressa dal collegio.

Quanto, infine, al terzo motivo – l’errore degli arbitri – il Tribunale ha osservato che le censure mosse da parte attrice non integravano affatto una falsa rappresentazione della realtà, ma si risolvevano, ove pure fondate, in errori di procedura o di giudizio, categorie espressamente escluse dal perimetro dell’impugnazione ammissibile. Gli arbitri erano pervenuti alla loro decisione valorizzando le risultanze probatorie e la documentazione medica in atti, riconducendo la sindrome ansioso-depressiva riscontrata a diretta conseguenza della patologia cardiaca dell’assicurato – un apprezzamento di merito, per l’appunto, sottratto al sindacato del giudice dell’impugnazione.

Le spese di lite, liquidate secondo i parametri minimi in ragione del valore indeterminato e della bassa complessità della causa, sono state poste a carico della parte attrice soccombente.

Studio Legale Montinaro