Classificazione del mutuo con erogazione a stato di avanzamento e tasso soglia usura – Corte Appello Caltanissetta 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario – Usura e tassi soglia
  • Oggetto: Appello avverso sentenza di primo grado – Opposizione a procedura esecutiva – Nullità delle clausole di determinazione degli interessi per usurarietà
  • Questione tecnica: Classificazione del contratto di mutuo con erogazione a stato di avanzamento lavori assistito da garanzia ipotecaria nella categoria dei “mutui” anziché “altri finanziamenti” ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia usura
  • Normativa: artt. 2, 4, 7.1 legge n. 108/1996, art. 38 e 120 TUB, art. 1815 c.c., art. 196 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: usura, tasso soglia, mutuo a stato di avanzamento, garanzia ipotecaria, classificazione operazioni, TEG, cessione crediti, nullità interessi

Nel contratto di finanziamento a stati di avanzamento assistito da garanzia ipotecaria, la classificazione ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia usura deve operarsi nella categoria dei “mutui” e non in quella degli “altri finanziamenti”, atteso che dai parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, legge n. 108/1996 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) emergono evidenti elementi di omogeneità con il mutuo con garanzia reale, in particolare con riferimento al grado di rischio dell’operazione e alla garanzia ad esso correlata, sicché l’intermediario che eroga il finanziamento gradualmente in ragione del progredire dei lavori, ma è coperto da ipoteca rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, presenta una situazione di rischio analog a a quella del mutuo tradizionale, non potendo opporsi che la garanzia inerisca a bene sprovvisto di valore di mercato significativo atteso che tale condizione è bilanciata dall’erogazione frazionata delle somme con puntuale verifica dell’esecuzione dei lavori e incremento degli importi mutuati con accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 2026, ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato la nullità delle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi per usurarietà, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha affrontato la questione della corretta classificazione del contratto di mutuo con erogazione a stato di avanzamento lavori assistito da garanzia ipotecaria, rigettando la tesi dell’appellante che sosteneva la riconducibilità alla categoria degli “altri finanziamenti” con conseguente applicazione di un tasso soglia più elevato. La Corte ha evidenziato che, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra categoria, l’interprete deve procedere a individuare i profili di omogeneità che l’operazione presenti rispetto alle diverse tipologie, attribuendo rilievo ai parametri normativi e apprezzando quelli che, sul piano logico, meglio giustifichino l’inclusione del finanziamento in questa o in quella classe di operazioni. Il Collegio ha ritenuto che il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca presenti evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale, atteso che l’intermediario gode del vantaggio di non erogare l’intera somma in un’unica soluzione, ma è coperto da garanzia reale rispetto a eventuali inadempimenti, sicché l’eventuale condizione di bene sprovvisto di valore di mercato significativo è bilanciata dall’erogazione frazionata con puntuale verifica dei lavori.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 e acquisto di portafoglio crediti classificati “a sofferenza”
  • Rinnovo della CTU ex art. 196 c.p.c. e superfluità della richiesta istruttoria
  • Classificazione delle operazioni per categorie omogenee ex art. 2, comma 2, legge n. 108/1996
  • Decreto ministeriale del 25 marzo 2010 e individuazione delle categorie di operazioni
  • Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 per la categoria “mutui”
  • Differenza tra contratto di mutuo in senso proprio e contratto di finanziamento o mutuo di scopo
  • Perfezionamento del negozio di mutuo con la traditio e del contratto di finanziamento con la consegna a ripetizione
  • Simmetria tra tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente e tasso effettivo globale della singola operazione
  • Calcolo del tasso pattuito nell’atto di erogazione e corretta individuazione del TEG
  • Rilevanza della commissione di anticipata estinuzione nella determinazione del TEG
  • Irrilevanza di eventuali errori del CTU quando il carattere usurario degli interessi risulti riconosciuto anche senza inclusione dei costi accessori