La cessione dei crediti in blocco rappresenta un’operazione finanziaria sempre più diffusa nel panorama economico italiano. Tuttavia, la sua complessità solleva spesso questioni giuridiche di non facile soluzione, soprattutto in merito alla tutela del debitore ceduto e all’onere probatorio gravante sul cessionario. Una recente sentenza del Tribunale di Avellino del 2024 offre importanti spunti di riflessione su questi temi. In che misura il cessionario è tenuto a dimostrare la propria legittimazione attiva? E quali sono gli strumenti a disposizione del debitore ceduto per contestare la titolarità del credito?
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda oggetto della sentenza in esame trae origine da un contratto di finanziamento stipulato il 30 agosto 2007 tra due soggetti privati e una società del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Il prestito, dell’importo di 30.000 euro, prevedeva un rimborso totale di 44.032,22 euro da estinguersi in 74 rate mensili di 595,03 euro ciascuna, con un tasso di interesse del 10,95% TAN e un TAEG del 12,08%. Il contratto includeva anche la stipula di una polizza assicurativa sulla vita del debitore principale, con un costo a suo carico di 1.175,37 euro, e spese di istruttoria per 450 euro.
A garanzia del finanziamento, veniva richiesta la sottoscrizione di una coobbligazione da parte della madre della debitrice principale, titolare di pensione e proprietaria di un immobile. Le debitrici provvedevano a saldare parzialmente il debito fino al 2012, quando, a causa di difficoltà economiche, erano costrette a sospendere il pagamento delle rate successive.
Nel 2017, la debitrice principale riceveva una comunicazione di cessione del credito. Successivamente, una società veicolo costituita ai sensi della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti delle debitrici per l’importo di 27.677,21 euro, oltre interessi e spese.
Le debitrici proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per mancanza di prova della cessione del credito. Nel merito, contestavano la validità del contratto di finanziamento, sostenendo che non fossero stati indicati correttamente il TAN e il TAEG, e che non fosse stato calcolato il costo della polizza assicurativa e delle spese periodiche di incasso rate. Sollevavano inoltre eccezioni relative alla nullità dei criteri di calcolo degli interessi, all’usura e all’illeggibilità delle clausole contrattuali.
La garante eccepiva inoltre l’estinzione della garanzia prestata e, in subordine, la decadenza dall’azione di adempimento nei suoi confronti per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c.
La società opposta si costituiva in giudizio, deducendo la propria legittimazione attiva derivante da un’operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e art. 58 del Testo Unico Bancario. Sosteneva di aver assolto agli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di aver comunicato la cessione al debitore. Nel merito, riteneva infondate le eccezioni sollevate dalle opponenti.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La sentenza in esame si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti in blocco e di onere probatorio gravante sul cessionario che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e dalla Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti. L’art. 58 TUB disciplina la cessione di rapporti giuridici a banche, prevedendo che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione produce gli effetti di cui all’art. 1264 c.c., ovvero rende la cessione opponibile al debitore ceduto.
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema dell’onere probatorio gravante sul cessionario che agisca in giudizio. In particolare, con la sentenza n. 31118/2017, la Suprema Corte ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“.
Tuttavia, la stessa Corte ha precisato, con ordinanza n. 5857/2022, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta“.
Più recentemente, con l’ordinanza n. 7866/2024, la Cassazione ha ribadito che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art.58 T.U.B., dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione“.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Avellino, nella sentenza in esame, ha accolto l’opposizione proposta dalle debitrici, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore della società cessionaria.
La decisione si fonda principalmente sul difetto di prova della legittimazione attiva della società opposta. Il giudice ha rilevato che, nonostante la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e del contratto di cessione tra Banca Ifis S.p.A. e la società opposta, non vi fosse sufficiente prova della titolarità del credito in capo a quest’ultima.