Riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera: la denuncia del committente è superflua anche se l’appaltatore contesta la responsabilità

Riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera: la denuncia del committente è superflua anche se l’appaltatore contesta la responsabilità

In tema di appalto, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore, ai sensi dell‘art. 1667 c.c., importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente. Tale superfluità sussiste anche se l’appaltatore, ammessa l’esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere.

Tale conclusione è stata sancita dalla Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 257 del 14 marzo 2019.

Nel caso di specie, il committente di un contratto di appalto di lavori edili aveva agito nei confronti dell’appaltatore per ottenere la rimozione dei vizi e delle difformità riscontrati nell’opera.

L’appaltatore, nel corso del giudizio, aveva ammesso l’esistenza dei vizi, ma aveva contestato la propria responsabilità, sostenendo che essi fossero stati causati da un evento imprevedibile e non imputabile alla sua condotta.

La Corte d’Appello ha accolto la domanda del committente, ritenendo che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore, anche se accompagnato dalla contestazione della responsabilità, fosse sufficiente a far venir meno la necessità della denuncia da parte del committente.

La Corte ha infatti osservato che l’art. 1667 c.c. non richiede che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore sia accompagnato dalla confessione stragiudiziale della sua responsabilità.

In particolare, la Corte ha rilevato che la previsione dell’art. 1667 c.c. mira a tutelare il committente, agevolandolo nel far valere la garanzia per i vizi dell’opera.

In tal senso, la superfluità della denuncia da parte del committente è giustificata dal fatto che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore equivale ad una confessione stragiudiziale della responsabilità, che libera il committente dall’onere di provare la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità all’appaltatore.

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce è in linea con la giurisprudenza consolidata in materia.

Infatti, la Suprema Corte ha già affermato che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore, anche se accompagnato dalla contestazione della responsabilità, è sufficiente a far venir meno la necessità della denuncia da parte del committente (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2013, n. 12565).

Avv. Cosimo Montinaro

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