📌 LA VICENDA
• Materia: Diritto processuale civile – Procedimenti cautelari
• Oggetto: Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. per credito litigioso da danno endofamiliare – Fumus boni iuris e periculum in mora
• Normativa: artt. 671, 676, 112, 213, 250, 269, 2740 c.c., artt. 147, 148, 2059 c.c., artt. 2, 30 Cost.
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• Parole chiave: sequestro conservativo danno endofamiliare, credito litigioso, periculum in mora dismissioni patrimoniali, mancato riconoscimento paternità, fumus boni iuris test DNA
In tema di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il credito litigioso derivante da pretesa risarcitoria per danno endofamiliare da mancato riconoscimento di paternità, pur non presentando i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento della misura cautelare, essendo sufficiente la verosimiglianza del fatto genetico della paternità e della conseguente responsabilità civile, mentre il periculum in mora sussiste quando il debitore, a conoscenza della pretesa risarcitoria e dell’esito del test del DNA, proceda a reiterate dismissioni patrimoniali sostituendo beni immobili con denaro, assottigliando la garanzia generica patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza in commento, ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni del presunto padre biologico a tutela di un credito litigioso di € 150.000,00 per danno non patrimoniale da mancato riconoscimento. Il Giudice ha evidenziato che il credito eventuale o litigioso, pur non manifestamente infondato, è incluso nella nozione ampia di “credito” ai fini cautelari, e che l’automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, sancito dagli artt. 2 e 30 Cost., fonda il fumus boni iuris. Il periculum in mora è stato ravvisato nella condotta dismissiva del resistente, che dopo la prima richiesta risarcitoria (dicembre 2021), l’esito del test DNA (gennaio 2023) e la notifica dell’atto di citazione (novembre 2024) ha alienato quattro beni immobili, sostituendoli con denaro più facilmente distraibile.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
• Configurabilità del credito litigioso come bene costituente il patrimonio ai fini del sequestro conservativo
• Rapporto tra azione revocatoria e sequestro conservativo come strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale
• Automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione quale fondamento del danno endofamiliare
• Elemento soggettivo dell’illecito endofamiliare: consapevolezza della procreazione vs certezza assoluta
• Irrilevanza della chiamata in causa della madre ex art. 269 c.p.c. in assenza di domanda contro di lei
• Effetti della dichiarazione giudiziale di non veridicità del riconoscimento di paternità precedente
• Assunzione del cognome paterne da parte del figlio maggiorenne quale diritto potestativo e pronuncia accessoria
• Sostituzione di beni immobili con denaro quale modifica qualitativa della garanzia patrimoniale
• Liquidazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa e rinvio alla decisione del merito
• Distinzione tra danno non patrimoniale da mancato riconoscimento e pretesa restitutoria del mantenimento pregresso
