📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto processuale civile – Misure cautelari reali
- Oggetto: Inammissibilità del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto somme di denaro depositate su conti correnti; fungibilità del denaro come limite oggettivo della misura cautelare reale
- Normativa: Art. 670 c.p.c.; art. 700 c.p.c.; art. 669-quater c.p.c.; art. 669-terdecies c.p.c.; art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002; artt. 1667, 1669 c.c.; art. 2900 c.c.
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- Parole chiave: sequestro giudiziario art. 670 c.p.c.; fungibilità denaro cautela; somme conto corrente sequestro; inammissibilità sequestro giudiziario; beni infungibili misure cautelari reali
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. non può avere ad oggetto somme di denaro depositate su conti correnti, trattandosi di beni fungibili per definizione incompatibili con la struttura e la funzione di tale misura cautelare reale, la quale riguarda esclusivamente beni per loro natura infungibili, da preservare nella loro individuabilità e integrità fisica in vista del futuro provvedimento di merito a carattere restitutorio, con la conseguenza che la domanda di sequestro giudiziario avente ad oggetto un importo monetario è inammissibile per difetto strutturale dei presupposti di legge, indipendentemente dalla sussistenza del fumus e del periculum.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., consolida il perimetro applicativo del sequestro giudiziario, ribadendo con nitidezza che la fungibilità del denaro è un limite oggettivo e insuperabile alla misura de qua: a differenza del sequestro conservativo — destinato a garantire la futura esecuzione forzata su beni del debitore — il sequestro giudiziario presuppone una controversia sulla proprietà o il possesso di un bene specificamente individuato, che deve essere conservato nella propria identità materiale sino alla pronuncia di merito.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Difetto di interesse ad agire dell’affittuario d’azienda a seguito della risoluzione giudizialmente accertata del contratto: perdita di ogni titolo per esigere la rimozione dei vizi dell’immobile condotto in affitto
- Effetti della transazione sui vizi dell’impianto: preclusione di ogni ulteriore pretesa dell’affittuaria che abbia dichiarato di accettare il bene nello stato esistente
- Infondatezza dell’exceptio doli sollevata dall’affittuaria: condotta del locatore non contraria a buona fede in presenza di grave inadempimento al pagamento dei canoni
- Difetto di periculum in mora per mancanza di attualità e concretezza del rischio strutturale descritto in termini meramente ipotetici dalla CTU, nonché per la programmazione dei lavori a distanza di 7-10 mesi dalla domanda cautelare
- Inammissibilità in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. di questioni nuove non fondate su fatti sopravvenuti
- Presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in caso di rigetto integrale del reclamo cautelare
